§ 6.1.259 - L.R. 7 maggio 2013, n. 8.
Legge finanziaria per l'anno 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:07/05/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 2.  (Incentivi, contributi e rapporti con il sistema delle imprese piemontesi)
Art. 3.  (Finanziamento alle misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa, nonché al Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura)
Art. 4.  (Contenimento delle spese di funzionamento)
Art. 5.  (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura)
Art. 6.  (Accordo di programma Regione Piemonte - Provincia di Torino - Comuni di Nichelino e Vinovo)
Art. 7.  (Ripiano debiti della Regione e delle aziende sanitarie regionali)
Art. 8.  (Erogazione fondi all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino)
Art. 9.  (Partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale)
Art. 10.  (Finanziamento agli interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del [...]
Art. 11.  (Diritti di istruttoria)
Art. 12.  (Impianti olimpici di proprietà regionale)
Art. 13.  (Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF)
Art. 14.  (Norme in materia pensionistica)
Art. 15.  (Incentivo all'utilizzo del lavoro a tempo parziale)
Art. 16.  (Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)
Art. 17.  (Incentivazione della mobilità individuale del personale dipendente a seguito del procedimento di riassetto dei livelli di governo)
Art. 18.  (Prestazioni straordinarie)
Art. 19.  (Piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
Art. 25.  (Inserimento del Capo III Bis nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 25)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3)
Art. 36.  (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25)
Art. 37.  (Modifica alla legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16)
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)
Art. 39.  (Disposizioni transitorie)
Art. 40.  (Norme finali in merito all'Aress)
Art. 41.  (Norma finale in merito al Collegio dei revisori dei conti)
Art. 42.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.259 - L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

Legge finanziaria per l'anno 2013.

(B.U. 9 maggio 2013, n. 19 - S.O. n. 1)

 

Capo I.

(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

 

Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

 

     Art. 2. (Incentivi, contributi e rapporti con il sistema delle imprese piemontesi)

1. La Giunta regionale presenta, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, un prospetto complessivo di tutte le forme di incentivazione o di contributo corrisposte alle imprese indicando:

a) finalità dell'intervento;

b) settore e tipologia di soggetto finanziato;

c) tipologia di intervento e spese finanziate per investimenti, personale, particolari categorie di assunzioni, ricerca;

d) dotazione dell'intervento nell'anno in corso e nell'anno precedente;

e) fonti di finanziamento con dettaglio della quota regionale ed eventuali quote statali o comunitarie;

f) eventuale legge regionale di riferimento;

g) eventuale programma regionale in cui la misura è inserita.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, presenta una proposta di ristrutturazione complessiva del sistema di incentivazione, ispirata ai seguenti principi:

a) individuazione di un numero limitato di direttrici strategiche per lo sviluppo regionale, individuate, in sede di prima applicazione, nell'internazionalizzazione, nella capitalizzazione, nell'accesso al credito, nei poli di innovazione, nell'imprenditorialità giovanile e nella cooperazione;

b) eliminazione dei contributi non coerenti con le suddette direttrici strategiche;

c) concentrazione delle risorse su un numero limitato di interventi coerenti con le suddette direttrici strategiche;

d) semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi per l'accesso alle misure, nonché eliminazione di eventuali barriere all'ingresso non supportate da adeguata motivazione nei confronti di operatori economici;

e) definizione di criteri di valutazione uniformi che comprendono i risultati addizionali in ambito economico e occupazionale legati all'intervento regionale.

3. Gli uffici regionali preposti effettuano una valutazione degli effetti dei contributi e degli incentivi accordati secondo i criteri di cui al comma 2. La Giunta regionale formalizza l'abbandono delle misure delle quali non si sia riscontrata l'efficacia.

4. I principi di cui al comma 2 sono utilizzati dalle direzioni regionali competenti anche ai fini dell'attribuzione di benefici per finalità diverse da quelle dello sviluppo produttivo e imprenditoriale che vanno comunque valutate in ragione dell'impatto in termini di valorizzazione e promozione del territorio regionale.

 

     Art. 3. (Finanziamento alle misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa, nonché al Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura)

1. Lo stanziamento di 4.000.000,00 di euro derivante dal fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è destinato al finanziamento dei contributi previsti dal comma 1 del predetto articolo, nonché al finanziamento del "Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", istituito ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per le attività produttive) e successive modifiche ed integrazioni, per i contributi previsti dagli articoli 33 e 48 della l.r. 34/2008.

 

     Art. 4. (Contenimento delle spese di funzionamento)

1. Entro il 30 giugno 2013 gli amministratori di enti, agenzie, consorzi, società direttamente partecipate o partecipate dalle finanziarie regionali, in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza, devono procedere alla verifica dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, al fine di procedere al contenimento delle spese di funzionamento.

2. Contestualmente alla presentazione del bilancio annuale da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Regione deve procedere alla verifica dei documenti presentati e subordinare l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

 

     Art. 5. (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura) [1]

1. Ai fini di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione promuove la fusione nella fondazione di cui al comma 2 della Tenuta Cannona s.r.l. e di Cre.SO s.c.r.l.. La Giunta regionale adotta, di concerto con gli altri soci, gli atti necessari al fine di procedere alla fusione.

2. Allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura, la Regione promuove la costituzione di una fondazione, secondo le procedure previste dal codice civile.

3. La Regione partecipa alla fondazione di cui al comma 2, iscritta nel registro delle personalità giuridiche private tenuto dalla Regione Piemonte, alle seguenti condizioni:

a) la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. In particolare la fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino, nella fase costituente ovvero successivamente, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nel settore della ricerca e nelle filiere agroalimentari piemontesi;

c) lo statuto preveda organi la cui composizione garantisca una governance snella.

4. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per procedere alla partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore.

5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio di dotazione iniziale della fondazione e può, altresì, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB DB11201 e DB11202 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

     Art. 6. (Accordo di programma Regione Piemonte - Provincia di Torino - Comuni di Nichelino e Vinovo)

1. Al fine di poter dare attuazione all'Accordo di programma "Realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata 'Localizzazione l2 ' nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi", di cui al repertorio n. 13483 del 16 maggio 2008, la Regione Piemonte, a copertura degli impegni finanziari, iscrive sul bilancio previsionale 2013-2015, nell'UPB DB12032, la somma di 6.400.000,00 euro suddivisi in 900.000,00 euro nel 2013, 2.500.000,00 euro nel 2014 e 3.000.000,00 euro nel 2015.

 

     Art. 7. (Ripiano debiti della Regione e delle aziende sanitarie regionali)

1. Ai fini del ripiano dei debiti della Regione, ivi inclusi i residui passivi nei confronti degli enti locali piemontesi, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali), secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai fini del ripiano dei debiti delle aziende sanitarie regionali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 3 del d.l. 35/2013, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 5 del medesimo articolo.

3. A partire dal 2014 quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF è destinata alla restituzione delle somme incassate a valere sull'anticipazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 8. (Erogazione fondi all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino le somme a copertura degli esborsi, stimati in euro 15.000.000,00, relativi alle obbligazioni contratte, nell'esercizio dell'attività ospedaliera, dall'Ente Ordine Mauriziano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, e fino alla data della costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2013, con lo stanziamento di 7.000.000,00 di euro nell'UPB DB20151 e, per gli anni successivi, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

 

     Art. 9. (Partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale)

1. La partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso la Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

2. Le norme regionali in contrasto ed in deroga alle disposizioni previste dal comma 1 sono abrogate.

 

     Art. 10. (Finanziamento agli interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del 'Piano nazionale scuola digitale')

1. Lo stanziamento di 400.000,00 euro, derivante dal Fondo rotativo per le Agenzie formative istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), è destinato al finanziamento di interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative, erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del 'Piano nazionale scuola digitale ', previsti dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

 

     Art. 11. (Diritti di istruttoria)

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di particolare complessità finalizzate al rilascio delle autorizzazioni preventive o di altri provvedimenti tesi a conferire un vantaggio a chi ne fa istanza, nelle materie previste dalle leggi regionali di settore, la Regione Piemonte stabilisce la corresponsione di diritti di istruttoria.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con apposito regolamento disciplina le fattispecie di procedimento, al fine di stabilire:

a) le attività assoggettabili alla corresponsione di diritti di istruttoria;

b) la definizione dei criteri per la determinazione della corresponsione dei diritti di istruttoria, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi;

c) le modalità attuative della riscossione;

d) gli utilizzi previsti delle somme introitate.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono introitate sull'UPB DB0902 Titolo III (Entrate extra-tributarie) del bilancio regionale.

 

     Art. 12. (Impianti olimpici di proprietà regionale)

1. Gli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'articolo 16 della medesima legge, sono trasferiti ai comuni oppure, se già costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste [2].

2. Gli impianti insistenti su più ambiti comunali sono trasferiti ai comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti unioni di comuni, ove già costituite. La gestione degli impianti è unitaria ed è effettuata in forma associata.

3. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, vengono trascritti a cura e a spese della Regione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. I comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

5. Per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quelli da assumere per la produzione della neve artificiale e per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti fino all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino al loro completo trasferimento ed esercizio da parte dei Comuni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB18091 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

 

     Art. 13. (Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF) [3]

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,40 per cento;

b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro mila: 0,90 per cento;

c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,00 per cento;

d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,07 per cento;

e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,40 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,00 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,07 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

 

     Art. 14. (Norme in materia pensionistica) [4]

1. Per gli anni 2013 e 2014, stante l'attuale situazione economico - finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale e per favorire l'ottimizzazione delle strutture organizzative, la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali e le aziende del servizio sanitario regionale per il personale del ruolo non sanitario, possono valersi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. I posti che si liberano in corso d'anno per effetto dell'attuazione delle misure di cui al comma 1 vengono soppressi con rideterminazione annuale delle dotazioni organiche.

 

     Art. 15. (Incentivo all'utilizzo del lavoro a tempo parziale)

1. La Regione Piemonte promuove e incentiva l'utilizzo da parte del personale regionale di tipologie di lavoro a tempo parziale nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.

 

     Art. 16. (Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale) [5]

1. Al fine di favorire i processi di riorganizzazione degli uffici regionali e di razionalizzazione dell'utilizzo del personale senza aumentare la relativa spesa, la Regione Piemonte, negli anni 2013 e 2014, può proporre al personale dell'area dirigenziale e delle categorie la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio nei ruoli regionali al 1° gennaio 2013, con un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno venti anni. La risoluzione anticipata non si applica ai dipendenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per trasferimento o instaurazione di rapporto di lavoro presso altra pubblica amministrazione.

3. L'accettazione da parte dell'amministrazione regionale delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è subordinata all'aderenza delle medesime alle esigenze organizzative e finanziarie della Regione, nonché al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, sentita la commissione consiliare competente, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare ai dipendenti regionali, previa attuazione delle relazioni sindacali.

5. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è corrisposta in quote semestrali.

6. I posti in organico occupati dai dipendenti, sia dell'area dirigenziale che delle categorie, lasciati vacanti a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono soppressi.

7. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce l'ulteriore caso di esclusione dal beneficio della risoluzione anticipata e la non corresponsione della relativa indennità supplementare:

a) per l'entrata in vigore di disposizioni legislative che consentono l'applicazione, nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte e degli enti dipendenti e strumentali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del d.l. 95/2012 della risoluzione unilaterale, senza necessità di motivazione, disciplinata dall'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'UBP DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

 

     Art. 17. (Incentivazione della mobilità individuale del personale dipendente a seguito del procedimento di riassetto dei livelli di governo)

1. La Regione persegue fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica anche attraverso il riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.

2. Nell'ambito del percorso intrapreso con l'approvazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), basato su misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e dei servizi comunali da gestire in forma associata, i comuni possono proporre accordi con la Regione Piemonte aventi ad oggetto procedimenti di mobilità volontaria di personale regionale, qualora si ravvisi l'esigenza di rafforzare e rendere organico, attraverso l'acquisizione di personale qualificato, l'esercizio di funzioni e servizi da parte dell'ente locale.

3. Nell'ottica di un miglior governo delle risorse e di una complessiva razionalizzazione organizzativa, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), attraverso la copertura dei posti vacanti degli organici degli enti locali, la mobilità individuale verso gli enti locali stessi del proprio personale che trova vantaggio nel trasferimento nell'ente locale più vicino al luogo di residenza con il miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro.

4. L'incentivazione è stabilita in termini finanziari attraverso il trasferimento delle risorse relative al trattamento economico del dipendente trasferito nella misura del 50 per cento per il periodo fino a cinque anni consecutivi.

5. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

6. La Giunta regionale definisce, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali, i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 3, le modalità relative alla definizione degli oneri economici diretti e riflessi e delle forme di incentivazione finanziaria, in conformità a quanto previsto al comma 4. Si applica la riduzione del trattamento accessorio stanziato per i dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi del presente articolo secondo le prescrizioni dell'articolo 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in misura corrispondente alla riduzione del personale in servizio [6].

7. [I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato di cui al comma 3 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali] [7].

8. [I processi di mobilità del personale di cui al comma 3 non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali] [8].

9. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

 

     Art. 18. (Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

 

     Art. 19. (Piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un disegno di legge relativo al piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa sulla base dei criteri di economicità, efficacia ed omogeneità.

 

Capo II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

1. L'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico) è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Indennità e missioni)

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro.

2. Al difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali.".

2. La legge regionale 4 febbraio 2008, n. 4 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 'Istituzione dell'Ufficio del difensore civico ') è abrogata.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58) [9]

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 58/1978 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono annualmente definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente.

1 ter. A sostegno di specifiche tipologie di attività di carattere culturale e a seguito della individuazione di idonee risorse finanziarie, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è facoltà della Giunta regionale approvare con deliberazione eventuali bandi per l'assegnazione di contributi annuali.".

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle Case di Cura private) è sostituito dal seguente:

"2. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.".

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è inserito il seguente:

"1 bis. I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale:

a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;

b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

e) la necessità di trasporto delle persone con disabilità.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

"2.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.".

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni) è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:

a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;

b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;

c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.".

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina.".

 

     Art. 25. (Inserimento del Capo III Bis nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è inserito il seguente:

"Capo III Bis - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 40 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 70 bis dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in ordine all'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.

Art. 40 ter. (Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di  estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alla relazione ai disegni di legge.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale ne attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge, dando atto di ciò nella relazione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 40 quinquies. (Altre funzioni del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 quater:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, può richiedere al Collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.

3. Ai fini dell'attività del Collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del Consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.

Art. 40 sexies. (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti necessari a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all' articolo 40 quinquies.

2. Il Collegio, se richiesto, interviene alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 40 quater, comma 1.

3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 40 septies. (Funzionamento del Collegio)

1. Le funzioni del Collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 40 quinquies, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 40 octies. (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 40 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.

4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 40 novies. (Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.

5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 40 decies. (Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 40 undecies. (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 40 novies, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40 duodecies. (Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al comma 1, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al comma 1, lettera a).

4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale.

Art. 40 terdecies. (Disposizione finanziaria in materia di Collegio dei revisori dei conti)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Collegio, stimati su base annua in 95.000,00 euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB05001.

2. Per il biennio 2014-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8.".

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) la parola "prevalente" è sostituita da "totale"; le parole da "possono partecipare" fino a "oggetto sociale" sono eliminate.

2. L'articolo 3 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Comitato di indirizzo)

1. La Giunta regionale approva le linee di indirizzo a cui si uniforma il programma di attività della società, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei trenta giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.

2. Un comitato di consultazione, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, rappresentativo delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, esprime proposte per l'elaborazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Le modalità di funzionamento del comitato di consultazione sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 le parole da "previste nell'ambito" fino a "anni 2006-2008" sono eliminate; le parole da "a partire" fino a "sono richiesti" sono eliminate; la parola "UPB S1041" è sostituita dalla "UPB SB01031"; le parole da "e UPB 17041" fino a "anni 2006-2008" sono eliminate.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito ad un'autovettura a benzina di segmento di tipo D definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I,".

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono abrogati.

2. L'articolo 25 della l.r. 37/2006 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 37/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A. ".

4. Il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 37/2006 è abrogato.

5. L'articolo 32 della l.r. 37/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 27, comma 1, sono versate alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

6. Nel testo della l.r. 37/2006 le parole "istruzioni operative di dettaglio"e "istruzioni operative" sono ovunque soppresse.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 38/2006, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. (Sospensione dell'autorizzazione)

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.".

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza l'autorizzazione o quando questa è stata revocata o sospesa o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro.".

4. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:

"2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/2006, è inserito il seguente:

"1 bis. La riqualificazione degli operatori in attività costituisce requisito indispensabile per ottenere il marchio regionale di qualità di cui all'articolo 23. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.".

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica in ambito regionale, di migliorare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza degli acquisti, nonché di ottimizzare le relative procedure mediante la centrale di committenza regionale, alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'S.C.R. - Piemonte '. Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte ') sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.".

3. All'articolo 2, comma 2 della l.r. 19/2007 le parole "le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza" sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole "le funzioni di cui al comma 1".

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 sono soppresse le seguenti parole "previa autorizzazione della Giunta regionale".

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 dopo le parole "sistemi dinamici di acquisizione" sono aggiunte le seguenti "ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale".

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 dopo le parole "di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori" sono aggiunte le seguenti "la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo".

7. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi gli ulteriori vincoli previsti della normativa statale e regionale di utilizzazione dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), per le funzioni di cui all'articolo 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A.. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A. .".

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le attività indicate all'articolo 2 è stabilito un meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. il quale è tenuto a versare una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'applicazione della commissione, nonché per la definizione dell'entità della stessa.".

9. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 2409 octies e seguenti del codice civile.

2. Il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o, in alternativa, può nominare uno o più direttori generali.".

10. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 le parole "amministrazione, previo parere della Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente "gestione".

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituito dal seguente:

"5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;

b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;

c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;

d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;

e) la percentuale di rimborso della spesa;

f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;

g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1.".

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), dopo le parole "Corpo della Guardia di Finanza,", sono aggiunte le parole "al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste.".

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il capitale ricavato dalle suddette sanzioni dovrà essere reimpiegato prioritariamente nel settore agricolo, tramite aiuti finanziari a soggetti pubblici o privati che adoperano in tale settore.".

2. Al comma 7 bis dell'articolo 61 della l.r. 22/2009, dopo le parole "enti strumentali", sono inserite le seguenti "ed ausiliari".

3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 61 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:

"7 ter. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia terminato il periodo di esonero supplementare di cui al comma 7 bis e non ha visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i cosiddetti lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del d.l. 201/2011 e del decreto interministeriale 1° giugno 2012, continua ad essere corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento, oltre al versamento dei contributi a carico delle rispettive amministrazioni. La corresponsione del suddetto trattamento economico cessa sia in caso di maturazione del diritto a pensione sia nell'ipotesi di riconoscimento dei benefici dei cosiddetti lavoratori salvaguardati.".

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38)

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), è sostituita dalla seguente 'Disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia '.

2. Dopo l'articolo 13 della l.r. 38/2009 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Attività di tintolavanderia)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia).

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.".

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è inserito il seguente:

"2 bis. In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle A.T.C. inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:

"5 bis. In caso di liquidazione della A.T.C. ai sensi dello Statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Alle A.T.C. non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti in via esclusiva per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, mediante incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi, oltreché per la riqualificazione dell'esistente patrimonio immobiliare di edilizia sociale.".

 

     Art. 36. (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2010 n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

"1. Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:

a) per l'esercizio finanziario 2011: 1.650.000,00 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2012: 3.210.009,00 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2013: 4.000.000,00 euro;

d) per l'esercizio finanziario 2014: 1.850.000,00 euro.".

 

     Art. 37. (Modifica alla legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota riepilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà.".

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres)

1. Per gli anni finanziari 2013-2014-2015 è autorizzata una spesa complessiva di 18.000.000,00 di euro da utilizzarsi per il completamento e il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres, secondo la seguente scadenza temporale: per l'anno 2013, 6.000.000,00 di euro; per l'anno 2014, 6.000.000,00 di euro; per l'anno 2015, 6.000.000,00 di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nel triennio 2013-2015 sull'UPB DB12022.".

2. L'articolo 11 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia)

1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.

3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della "Fondazione Stadio Filadelfia", costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2001.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 18/2012 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. A decorrere dal 1° luglio 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. Dal 1° luglio 2013 cessano i rapporti di lavoro e le collaborazioni a vario titolo in essere alla medesima data.

2 ter. La gestione liquidatoria ha una durata di diciotto mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale.".

 

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 39. (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 22, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla definizione dei requisiti delle case di cura private di cui all'allegato A della l.r. 5/1987, nonché quelle contenute in altri specifici provvedimenti amministrativi.

2. La rideterminazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca, di cui all'articolo 27, comma 1, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti della Giunta regionale è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, ivi inclusa l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale della SCR-Piemonte S.p.A..

4. Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 della l.r. 38/2009, come inserito dall'articolo 34 della presente legge, provvedono alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell'attività.

5. A causa della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.

 

     Art. 40. (Norme finali in merito all'Aress)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni, tra quelle esercitate dall'Aress ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 18/2012, che sono trasferite all'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (Ires), il quale le esercita secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'Ires recluta le necessarie risorse professionali.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante un finanziamento a valere sull'accantonamento del fondo sanitario.

 

     Art. 41. (Norma finale in merito al Collegio dei revisori dei conti)

1. In sede di prima applicazione del Capo III Bis della l.r. n. 7/2001, come introdotto dall'articolo 25 della presente legge, ai fini della presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 40 octies della l.r. 7/2001, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Consiglio regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1, è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dall'articolo 40 octies della l.r. 7/2001.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio, secondo le modalità di cui all'articolo 40 ter della l.r. 7/2001, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

4. L'insediamento del Collegio avviene entro trenta giorni dall'avvenuta nomina.

 

Capo IV.

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 42. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A.

(art. 1)

(Omissis)

 

Allegato B.

(art. 28)

(Omissis)

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 72 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 dicembre 2013, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[7] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[8] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[9] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.