§ 1.4.1 - Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50.
Istituzione dell'ufficio del difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:09/12/1981
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico).
Art. 2.  (Compiti del Difensore Civico).
Art. 3.  (Diritto di iniziativa).
Art. 4.  (Modalità e procedura d'intervento).
Art. 4 bis.  (Attività decentrata sul territorio).
Art. 5.  (Sospensione del procedimento).
Art. 6.  (Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria).
Art. 6 bis.  (Rappresentanza processuale).
Art. 6 ter.  (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio)
Art. 7.  (Diritto di informazione del Difensore Civico).
Art. 8.  (Relazioni del Difensore Civico).
Art. 9.  (Informazione sull'attività del Difensore Civico).
Art. 10.  (Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico).
Art. 11.  (Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali).
Art. 12.  (Requisiti e disposizioni per la nomina).
Art. 13.  (Cause di impedimento alla nomina).
Art. 14.  (Cause di incompatibilità).
Art. 15.  (Durata).
Art. 16.  (Revoca).
Art. 17.  (Tempi della designazione).
Art. 18.  (Rinuncia).
Art. 19.  (Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico).
Art. 20.  (Indennità e missioni)
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 1.4.1 - Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(B.U. 16 dicembre 1981, n. 50).

 

     Art. 1. (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico).

     Presso il Consiglio Regionale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

     Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

     Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Compiti del Difensore Civico).

     Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.

     Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, al sensi dell'art. 68 dello Statuto, può intervenire nel confronti degli uffici interessati degli Enti locali.

     Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi rimedi per la loro eliminazione.

     Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

     4 bis. In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria [1].

 

     Art. 3. (Diritto di iniziativa).

     Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

     Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

     L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

     3 bis. In materia sanitaria, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati [2].

 

     Art. 4. (Modalità e procedura d'intervento).

     Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

     Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni ed i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

     Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e del funzionari interessati.

     Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

     Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto dal precedente 3° comma.

 

     Art. 4 bis. (Attività decentrata sul territorio). [3]

     1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

 

     Art. 5. (Sospensione del procedimento).

     La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi.

     Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sè, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

 

     Art. 6. (Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria).

     Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

 

     Art. 6 bis. (Rappresentanza processuale). [4]

     1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

     2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

 

     Art. 6 ter. (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio) [5]

     1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale.

     2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

 

     Art. 7. (Diritto di informazione del Difensore Civico).

     Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 8, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

     Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

 

     Art. 8. (Relazioni del Difensore Civico).

     Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

     La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

     In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

 

     Art. 9. (Informazione sull'attività del Difensore Civico).

     L'Amministrazione Regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti.

     Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

 

     Art. 10. (Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico).

     Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

 

     Art. 11. (Diritto di informazione dei Consiglieri Regionali).

     I Consiglieri Regionali hanno, nei confronti dell'ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

 

     Art. 12. (Requisiti e disposizioni per la nomina).

     Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

     Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

     La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

     La votazione avviene a scrutinio segreto.

 

     Art. 13. (Cause di impedimento alla nomina).

     Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

     a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle UU.SS.LL.;

     b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche:

     c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione:

     d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

 

     Art. 14. (Cause di incompatibilità).

     L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

 

     Art. 15. (Durata).

     Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

     Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte dal dirigente competente, su delega del Difensore civico [6].

 

     Art. 16. (Revoca).

     Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico. Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 17. (Tempi della designazione).

     La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

     In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

     Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Rinuncia).

     Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

 

     Art. 19. (Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico). [7]

     L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale.

     Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico è individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

     Nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di cui agli articoli 17, secondo comma, e 18, le funzioni relative agli affari urgenti ed indifferibili sono svolte dal dirigente competente.

 

     Art. 20. (Indennità e missioni) [8]

     1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro.

     2. Al difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

     Al relativo onere che per l'esercizio finanziario 1982 è previsto in L. 50 milioni, si provvede con l'incremento di pari ammontare, In termini di competenza e di cassa del cap. 10 dello stato di previsione della spesa la cui denominazione viene così modificata: «Spese per indennità di carica e di missione al componenti il Consiglio Regionale ed al Difensore Civico».

     La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 153 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall'art. 154 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 6 marzo 2000, n. 17.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 6 marzo 2000, n. 17.

[5] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 marzo 2000, n. 17 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 2021, n. 15.

[7] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 2021, n. 15.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.