§ 1.4.5 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 4.
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’ufficio del Difensore civico).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:04/02/2008
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)
Art. 2.  (Disposizioni finali)


§ 1.4.5 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 4. [1]

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’ufficio del Difensore civico).

(B.U. 7 febbraio 2008, n. 6)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

1. L’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico) è così sostituito:

"Art. 20. (Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

1. Al Difensore civico è corrisposta un’indennità pari alla metà dell’indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.".

 

     Art. 2. (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano con riferimento all’entità dell’indennità corrisposta ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.