§ 6.1.273 - L.R. 14 maggio 2015, n. 9.
Legge finanziaria per l'anno 2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:14/05/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 2.  (Finanziamento del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020)
Art. 3.  (Finanziamento del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020)
Art. 4.  (Disposizioni relative all'ospedale di Verduno)
Art. 5.  (Interventi di tutela dell'assetto idrogeologico)
Art. 6.  (Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare)
Art. 7.  (Differimento dei termini e remissione)
Art. 8.  (Restituzione dei fondi da parte di Arpea)
Art. 9.  (Programma di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile)
Art. 10.  (Prestazioni straordinarie)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 )
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 )
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 )
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)
Art. 21.  (Disposizioni transitorie in materia di istruzione)
Art. 22.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.273 - L.R. 14 maggio 2015, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2015.

(B.U. 18 maggio 2015, n. 19 - 1° suppl.)

 

Capo I.

DISPOSIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

 

Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

 

     Art. 2. (Finanziamento del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020)

1. Nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FSE per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 130.843.500,00 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2021.

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FSE 2014-2020 come da allegato B della presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo.

3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa 147238 denominato "Contributi per il cofinanziamento regionale delle azioni previste dal Reg. Cee 1303/2013 finanziate dal FSE POR 2014/2020". Lo stanziamento del suddetto fondo è definito con legge regionale. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 12.750.000,00 per l'esercizio 2015, euro 21.600.000,00 per l'esercizio 2016 ed euro 20.479.461,00 per l'esercizio 2017.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2015 con le risorse di cui all'UPB A15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi, fino al 2021, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.

 

     Art. 3. (Finanziamento del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020)

1. Nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FESR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 144.876.711,00 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2023 con estensione sino al 2025 limitatamente alla quota di cofinanziamento nazionale [1].

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FESR 2014-2020, come da allegato C della presente legge. Tale riparto viene rimodulato annualmente con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma Operativo.

3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato C del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo di cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2014/2020". Lo stanziamento del suddetto fondo è definito con legge regionale. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 è pari ad euro 2.723.682,17 per l'esercizio 2015, euro 22.921.828,50 per l'esercizio 2016 ed euro 23.253.806,40 per l'esercizio 2017.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2015 con le risorse di cui all'UPB A19002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi fino al 2023, vincolando la quota corrispondente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF disponibile [2].

5. La quota del cofinanziamento regionale di cui ai commi precedenti può con provvedimento amministrativo essere ripartita tra i capitoli di spesa appositamente istituiti per la contabilizzazione delle risorse del POR FESR 2014-2020.

6. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare, a titolo di anticipazione, l'utilizzo da parte dell'organismo intermedio regionale delle eventuali disponibilità di cassa, fatto salvo il successivo reintegro.

 

     Art. 4. (Disposizioni relative all'ospedale di Verduno)

1. Al fine di completare la costruzione del nuovo ospedale di Verduno, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) CN 2 provvede nel proprio bilancio alla copertura finanziaria dell'opera tramite i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio.

2. Nelle more dell'acquisizione dei proventi di cui al comma 1, la Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili nei limiti degli stanziamenti di bilancio è autorizzata ad anticipare all'ASL CN 2 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato.

 

     Art. 5. (Interventi di tutela dell'assetto idrogeologico) [3]

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma, 4, secondo paragrafo della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), i fondi non ancora assegnati e quelli da assegnare con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016 possono essere destinati anche alla realizzazione di interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano conseguenti a eventi alluvionali e per interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico del predetto territorio.

 

     Art. 6. (Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare)

1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione, attraverso la loro alienazione, permuta o attribuzione in uso ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). A tal fine la Regione individua i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da inserire nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come riportato nell'allegato D della presente legge.

2. Nell'ambito del Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, sono ulteriormente individuati all'allegato D sub 1, i beni immobili per i quali avviare le procedure di valorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 1/2015 e all'allegato D sub 2 i beni immobili per i quali viene prevista esclusivamente la possibilità di attribuzione in uso ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r.1/2015, atteso il loro particolare interesse. La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica [4].

3. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Sono ricompresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni anche i beni attualmente destinati a fini istituzionali di cui si possa prevedere il venir meno della condizione. L'intervenuta disponibilità dei beni a seguito del cessare della destinazione a fini istituzionali è accertata con successivo provvedimento della Giunta regionale.

4. Qualora per la valorizzazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni si renda opportuna la definizione di nuove destinazioni urbanistiche, la Giunta regionale procede ad individuare la relativa proposta di destinazione urbanistica avviando il procedimento di variante di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). I termini di cui al comma 7 bis dell'articolo 16bis della l.r. 56/1977, esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono ridotti a metà.

 

     Art. 7. (Differimento dei termini e remissione)

1. Il differimento dei termini di pagamento dei tributi regionali, ovvero la remissione in termini, determinati da circostanze non prevedibili ed in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) per quanto applicabili, sono disposti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente.

 

     Art. 8. (Restituzione dei fondi da parte di Arpea)

1. I fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 500.000,00 sono versati alla Regione ed introitati nella UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali".

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in spesa nella UPB A17052 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 al capitolo n. 268645 per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste).

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa n. 268645, ai sensi del comma 2, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.

 

     Art. 9. (Programma di aiuti alle imprese agricole per la realizzazione di obiettivi di agricoltura sostenibile)

1. La Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica [5].

2. [Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che hanno concluso o intrapreso impegni relativi alle azioni 214.1 o 214.2 del PSR 2007-2013 o alla misura 10, operazione 10.11, o alla misura 11 del PSR 2014-2020] [6].

3. [L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzione per unità di superficie soggetta all'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica] [7].

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma.

4 bis. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato [8].

5. All'eventuale spesa massima di euro 7.000.000,00 si provvede con le risorse già trasferite ad Arpea per il finanziamento degli aiuti di stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzate [9].

6. I fondi già trasferiti ad Arpea destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato ''Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali.'' [10].

7. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella missione 16, programma 16.01 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 [11].

8. Le somme iscritte nella missione 16, programma 16.01 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione [12].

 

     Art. 10. (Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

 

Capo II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 )

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. (Accesso ai luoghi e diffida amministrativa)

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'applicazione della diffida amministrativa può essere estesa ad altri settori, non espressamente richiamati nel presente comma, da specifiche leggi regionali di settore.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

6. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

7. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

8. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie) individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.".

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. La Giunta regionale adotta lo Statuto di cui al precedente comma. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) i soggetti obbligatoriamente consorziati aderiscono all'Agenzia con l'approvazione dello Statuto.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Entro il 30 giugno 2015, gli enti soggetti di delega stipulano, con l'Agenzia di cui all'articolo 8, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

4 ter. La mancata stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 bis, comporta l'applicazione dell'articolo 25.".

3. Al comma 1 bis dell'articolo 25 della l.r. 1/2000 le parole "entro il 31.03.2015" sono sostituite dalle seguenti "entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 5 bis".

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 )

1. Alla lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), dopo le parole "(tributaria e finanziaria)'' sono aggiunte le seguenti ", l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione;".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria.".

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 le parole ''di cui ai commi 1 e 2'' sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1".

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:

"2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.".

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Il comma 2 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:

"2. L'Organismo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, quantificati per un ammontare massimo pari ad euro 67.500,00, si provvede attraverso le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB A11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.".

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 )

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:

"1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.".

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 è soppresso.

3. Al primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 le parole ''di cui al comma 5'' sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 6" ed il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 è soppresso.

4. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 35/2008 le parole ''di cui ai commi 4, 5 e 6'' sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 6, 7 e 8".

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. L'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:

"Art. 60. (Misure a favore delle agenzie formative)

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, utilizza le risorse del Fondo istituito presso Finpiemonte SpA per supportare le agenzie formative nell'attuale fase di crisi economico-produttiva e per procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema stesso, anche attraverso contributi a fondo perduto e l'utilizzo di fondi rotativi sia di finanziamento sia di garanzia.

2. L'utilizzabilità dei fondi di cui al comma 1 da parte delle agenzie formative è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione, nonché l'indicazione dei settori e delle azioni di investimento per la qualificazione. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi ed i tempi di verifica dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1.

3. La gestione dei fondi è affidata, con apposito contratto, a Finpiemonte SpA nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) la parola ''massimo" è sostituita dalle seguenti "per la stipulazione di un contratto di finanziamento".

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), dopo le parole "dell'offerta turistica),'' sono inserite le seguenti "l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice".

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è aggiunto il seguente:

"2 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta l'effettivo uso agricolo dei terreni con riferimento alla coltivazione ed alla consistenza aziendale ed è controllata tramite telerilevamento o sopralluogo.".

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/2015, le parole ''dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica" sono sostituite dalle seguenti "del bollino verde da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 10, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2 ter. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981.

2 quater. Le sanzioni di cui al comma 2 bis sono irrogate ed introitate dalla Regione.".

 

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. (Disposizioni transitorie in materia di istruzione)

1. Per l'anno 2015 si applica il Piano triennale di interventi per gli anni 2012-14 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340 (L.r. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487 (Ulteriore modifica al Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con DCR 29 dicembre 2011, n. 142-50340 e modificato con DCR 11 novembre 2014, n. 14-36707) con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

 

     Art. 22. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegato A.

Rifinanziamento delle leggi regionali (art. 1)

(Omissis)

 

Allegato B.

Riparto annualità risorse POR FSE 2014-2020 (art. 2)

(Omissis)

 

Allegato C. [13]

Riparto annualità risorse POR FESR 2014-2020 (art. 3)

(Omissis)

 

Allegato D. [14]

Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 6)

(Omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2022, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[5] Comma già sostituito dall'art. dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 116 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[6] Comma sostituito dall'art. dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6 e abrogato dall'art. 116 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[7] Comma abrogato dall'art. 116 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[8] Comma inserito dall'art. 116 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[9] Comma così modificato dall'art. dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6.

[10] Comma così sostituito dall'art. dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6.

[13] Sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7.

[14] Sostituito dall'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ulteriormente sostituito dall'art. 34 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.