§ 6.1.276 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:22/12/2015
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Fondo di garanzia degli allineamenti contabili)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1)
Art. 8.  (Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione)
Art. 10.  (Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte)
Art. 11.  (Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.)
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69)
Art. 19.  (Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40)
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19)
Art. 23.  (Disposizioni finali in materia di attività estrattive)
Art. 24.  (Disposizioni finali in materia di aree protette)
Art. 25.  (Disposizioni abrogative in materia di aree protette)
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)
Art. 30.  (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)
Art. 31.  (Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3)
Art. 32.  (Modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)
Art. 33.  (Modifica alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 27)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20)
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)
Art. 37.  (Norme finali in materia di bonifica e irrigazione)
Art. 38.  (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA)
Art. 39.  (Modifica alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5)
Art. 40.  (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
Art. 41.  (Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5)
Art. 42.  (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)
Art. 43.  (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8)
Art. 44.  (Modifica alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68)
Art. 45.  (Modifica alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 16)
Art. 46.  (Modifica della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34)
Art. 47.  (Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
Art. 48.  (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36)
Art. 49.  (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)
Art. 50.  (Modifica alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34)
Art. 51.  (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)
Art. 53.  (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
Art. 54.  (Disposizioni transitorie in materia di istruzione)
Art. 55.  (Disposizioni transitorie in materia di attività musicali)
Art. 56.  (Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego)
Art. 57.  (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
Art. 58.  (Osservatorio regionale sull'endometriosi)
Art. 59.  (Registro regionale dell'endometriosi)
Art. 60.  (Giornata regionale per la lotta all'endometriosi)
Art. 61.  (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1992, n, 42)
Art. 62.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)
Art. 63.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
Art. 64.  (Modifica alla legge regionale 23 giugno 2015, n. 12)
Art. 65.  (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)
Art. 66.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.276 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.

(B.U. 23 dicembre 2015, n. 50 - S.O. n. 2)

 

Capo I. DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA, CONTABILE E DI ORGANIZZAZIONE

 

Art. 1. (Fondo di garanzia degli allineamenti contabili)

1. E' costituito nell'Unità Previsionale di Base (UPB) A1101A1, ex UPB A11011, del bilancio regionale il ''Fondo di garanzia degli allineamenti contabili '' con stanziamento pari a zero. Il Fondo è incrementato, con provvedimento della Giunta regionale, per un importo corrispondente a quanto accertato sui singoli capitoli in entrata, per tutti gli incassi provenienti da trasferimenti statali e comunitari, in attesa di regolarizzazione sui corrispondenti capitoli in spesa.

2. Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere sul Fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.".

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è aggiunta la seguente:

"e) bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1 ter. La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 terdecies è aggiunto il seguente:

"2 bis. Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies e di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000,00 per l'anno 2015 e in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'UPB A13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.".

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), dopo le parole "in tutto o in parte," sono inserite le seguenti: "per causa a lui imputabile, ".

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole "uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "uno dal Consiglio regionale".

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19)

1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), la parola "Finanziamento" è sostituita dalla parola: "Gestione".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2014 le parole "biennio 2015-2016" sono soppresse e la parola "contributo" è sostituita dalla seguente "corrispettivo".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2014 è aggiunto, infine, il seguente:

"1 bis. Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.".

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), dopo le parole "utilizzo delle aree industriali" sono inserite le seguenti: "in uso o dismesse".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 sono soppresse le parole "come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", nonché le parole "a far data dall'entrata in vigore del decreto legge 90/2014.".

3. [La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 e' sostituita dalla seguente: "Agenzia Foreste e Territorio"] [1].

4. [Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, ente pubblico non economico, il cui personale è costituito dai dipendenti dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali."] [2].

5. [Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015, è inserito il seguente:

"1 bis. Al personale dell'Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza."] [3].

6. [Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1."] [4].

7. [Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell'IPLA S.p.A. contestualmente alla costituzione dell'Agenzia Foreste e Territorio."] [5].

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti)

1. Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 36 quinquies, comma 2, della l.r. 23/2008, al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica.

 

Capo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI ISTITUITI, VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLA REGIONE

 

     Art. 10. (Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte)

1. Le spese sostenute dall'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.

 

     Art. 11. (Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.) [6]

1. Anche al fine di applicare quanto previsto all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartiti nell'allegato A, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

a) su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";

b) su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".

3. Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è inserito il seguente:

"5 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate.".

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. ''SCR-Piemonte ''. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte ''ARES-Piemonte '') è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è inserita la seguente:

"c bis) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'articolo 24, lettera e), della direttiva 2004/17/CE, mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.".

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, la lettera: "a) " è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"3 bis. Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento.".

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della l.r. 19/2007 sono abrogati.

 

Capo III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente:

"3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate.".

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 4/1973 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 4/1973 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum.

2 ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.".

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)

1. Al titolo della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), dopo la parola "unione" è inserita la seguente: ", incorporazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 51/1992, le parole "dalla legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle parole: "dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ".

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 51/1992, dopo la parola "fusioni" sono aggiunte, infine, le parole: "e incorporazione".

4. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo le parole "di fusione" sono inserite le parole "e di incorporazione" e le parole "di cui all'art. 10" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) ".

5. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente:

"e ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.".
6. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, le parole: "ai sensi della legge 142/90" sono soppresse.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, è inserito il seguente:

"5 bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.".

8. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, dopo le parole "al comma 5" sono aggiunte, infine, le parole: "e 5 bis".

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Nel titolo del Capo VI della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo la parola "Fusione" sono inserite le parole: "e incorporazione".

2. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 11/2012, dopo la parola "fusione" è inserita la seguente: "e incorporazione".

3. Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole "La fusione" sono inserite le seguenti: "e l'incorporazione".

4. Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole "alla fusione" sono inserite le seguenti: "o alla incorporazione".

5. Al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole "mediante fusione" sono inserite le seguenti: "o mediante incorporazione".

6. Al comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "dei comuni fusi" sono inserite le seguenti: "ovvero dei comuni soggetti di incorporazione".

7. Al comma 5 dell'articolo 11, dopo le parole "precedente la fusione" sono inserite le seguenti "ovvero l'incorporazione" e dopo le parole "ai singoli comuni fusi" sono inserite le seguenti "ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione".

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)

1. L'articolo 6 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è abrogato.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2015 è soppressa.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 23/2015, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 23/2015, è aggiunto infine il seguente:

"6 bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.".

 

Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI AMBIENTE

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69) [7]

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il PRAE di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con proprio provvedimento ed è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano, direttamente o indirettamente, le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.".

 

     Art. 19. (Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), le parole "sono nulli" sono sostituite dalle seguenti: "sono annullabili per violazione di legge".

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)

1. L'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

1. Alla lettera o) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la parola "velivoli" è sostituita dalla seguente: "aeromobili".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 19/2009, dopo il numero 49 sexies è aggiunto il seguente:

"49 septies) Riserva naturale del Neirone;".

3. Il numero 2 bis) della lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è abrogato.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 19)

1. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità') è sostituito dal seguente:

"6. Il numero 81 dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTE VISO (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese

- Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.".

 

     Art. 23. (Disposizioni finali in materia di attività estrattive)

1. Il PRAE di cui all'articolo 2 della l.r. 69/1978 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ').

 

     Art. 24. (Disposizioni finali in materia di aree protette)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

 

     Art. 25. (Disposizioni abrogative in materia di aree protette)

1. Dal 1° gennaio 2016 è abrogata la lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità ').

 

Capo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente:

"1 bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

"2 bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del d.p.r. 380/2001, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 della l. 241/1990.".

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004, ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate.".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004, i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1.".

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989, è inserito il seguente:

"1 ter. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.".

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della 1.r. 20/1989 è abrogato.

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137''), dopo le parole "ai comuni" sono inserite le seguenti: "o alle loro forme associative".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 32/2008 è inserito il seguente:

"2 bis. E' altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.".

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008, è inserito il seguente:

"1 bis. Nei territori dei comuni ricompresi nel sito ''I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato '', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali Linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all'articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977.".

5. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

"4. I comuni o le loro forme associative stabiliscono le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.".

6. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008, dopo le parole "I comuni" sono inserite le seguenti: "o le loro forme associative".

7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 32/2008, dopo le parole "ai comuni" sono inserite le seguenti: "o alle loro forme associative".

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, il cui soddisfacimento è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo:

a) miglioramento sismico dell'intero edificio;

b) miglioramento energetico dell'intero edificio.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009, è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell'edificio esistente.".

 

     Art. 30. (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), dopo le parole "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: ", di pubblica utilità e strategiche,".

 

     Art. 31. (Procedimenti urbanistici avviati ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3)

1. I procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi degli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977 nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo' e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, della 1.r. 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di cui al comma l per i quali l'amministrazione comunale risulta inoperante nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sono scaduti i termini delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, sono improcedibili.

3. I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della 1.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della l.r. 3/2013, si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 della 1.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA MONTANA

 

     Art. 32. (Modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3) [8]

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

 

     Art. 33. (Modifica alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20)

1. L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 'Legge sulla montagna') è abrogato.

 

Capo VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 27)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590), è inserito dal seguente:

"Art. 1 bis. (Riconoscimento e vigilanza consorzi di difesa)

1. I consorzi dei produttori agricoli e gli altri organismi costituiti per la difesa delle produzioni, riconosciuti dalla Giunta regionale.

2. I rappresentanti provinciali nominati, in seno al collegio sindacale degli organismi di difesa, esercitano le funzioni di vigilanza, previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), in nome e per conto della Regione fino al rinnovo del collegio sindacale o di dimissioni.".

2. L'articolo 5 della l.r. 27/1982 è abrogato.

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1998, n. 20)

1. L'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Censimento del patrimonio apistico regionale)

1. Tutti gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro Servizi Nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aggiornare annualmente, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti.

3. La mancata dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto ed il mancato aggiornamento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.".

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), le parole: "e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l. r. 21/1999, è inserito il seguente:

"2 bis. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta.".

 

     Art. 37. (Norme finali in materia di bonifica e irrigazione)

1. Gli articoli 34 e 37 della l.r. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ciascun Consiglio dei delegati di cui all'articolo 31 della l.r. 21/1999 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello statuto dei consorzi di bonifica a quanto disposto dagli articoli 34 e 37 della l.r. 21/1999, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della presente legge.

 

Capo VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA

 

     Art. 38. (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA)

1. La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

 

     Art. 39. (Modifica alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5)

1. Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è aggiunta la seguente:

"f ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (Lagopus mutus), allodola (Alauda arvensis) e lepre variabile (Lepus timidus);".

 

Capo IX. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA

 

     Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), sono aggiunte le seguenti parole:

"Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.".

 

     Art. 41. (Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati) dopo le parole "o il transito di cicli ferroviari" sono aggiunte le seguenti: "verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale".

 

     Art. 42. (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);".

 

     Art. 43. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale), dopo le parole "potenziamento del trasporto delle merci su rotaia," sono aggiunte le parole: "con priorità alla valorizzazione delle infrastrutture già esistenti".

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008, dopo le parole "integrazione ed ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri," sono aggiunte le seguenti: "dando priorità alle infrastrutture già esistenti".

 

Capo X. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, TURISMO E SPORT

 

     Art. 44. (Modifica alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68) [9]

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio".

 

     Art. 45. (Modifica alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 16) [10]

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo), è aggiunta la seguente:

"c bis) interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.".

 

     Art. 46. (Modifica della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34) [11]

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Finalità)

1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione.".

 

     Art. 47. (Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) [12]

1. Al comma 5 bis dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), le parole "della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte" sono sostituite dalle seguenti: "della società Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. ".

 

     Art. 48. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco), dopo la parola "attività" sono soppresse le seguenti: "; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000, dopo le parole "risorse turistiche locali" sono inserite le seguenti: ", le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000, è inserito il seguente:

"2 bis. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).".

 

     Art. 49. (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:

a) all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;

b) all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;

c) ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;

d) ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.

3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.".

 

     Art. 50. (Modifica alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34)

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 (Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso) è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:

a) alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

b) alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;

c) alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;

d) ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione.

3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.".

 

     Art. 51. (Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9) [13]

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "i soggetti privati".

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) sono aggiunti i seguenti:

"6 ter. Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno.

6 quater. A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.".

2. Il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"4) la compilazione delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12;".

 

     Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituita dalla seguente:

"a) pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;".

2. Alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009, le parole "l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;" sono soppresse.

3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009, è inserita la seguente:

"h bis) fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;".

4. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.".

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.".

6. Il comma 2 bis dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è abrogato.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, è inserito il seguente:

"1 bis. L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.".

8. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"d) la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;".

9. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009, è inserita la seguente:

"f bis) euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.".

10. Il comma 2 ter dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è abrogato.

11. Al comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole "per l'anno 2009" sono inserite le seguenti: "e fino all'anno 2016".

 

     Art. 54. (Disposizioni transitorie in materia di istruzione)

1. Per l'anno 2016 si applica il Piano triennale di interventi in materia di istruzione per gli anni 2012/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n 142-50340 (L.r. 28/2007, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487, con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2007.

2. Il bando previsto dall'articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'erogazione degli assegni di studio per anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016.

 

     Art. 55. (Disposizioni transitorie in materia di attività musicali)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 7 bis della l.r. 38/2000, come inserito dall'articolo 48 della presente legge, la prima relazione è presentata dalla Giunta regionale decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo XI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 56. (Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, la Regione concorre alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino per tutto il personale riconosciuto dalla stessa alla data del 31 dicembre 2015, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per una percentuale del 40 per cento della spesa complessiva.

2. Il contributo riconosciuto alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 23/2015, pari a euro 2 milioni, limitatamente all'anno 2016 è destinato dalla Città metropolitana alla copertura del restante 60 per cento della spesa di cui al comma 1.

2 bis. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, previste in euro 247.268,00 si fa fronte, per l'anno 2016, con le somme stanziate nella UPB A1502A1 del bilancio pluriennale 2015-2017 [14].

 

     Art. 57. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è inserita la seguente:

"p bis) contribuire a forme di collaborazione tra il cittadino e gli enti locali attraverso la promozione dell'adozione di provvedimenti amministrativi, quale il baratto amministrativo, secondo cui i cittadini possono permutare i propri debiti con le amministrazioni pubbliche locali in lavori di pubblica utilità.".

2. L'articolo 4 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale, in raccordo con le linee guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ed in particolare:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione, in linea con il programma pluriennale del Fondo Sociale Europeo (FSE), garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate ed approvando i conseguenti atti di indirizzo;

b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c) adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;

d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i Centri per l'impiego e gli operatori accreditati, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

e) riconosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di governance dei servizi per l'impiego locali e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini;

f) per consentire un'adeguata erogazione e un migliore governo delle politiche attive, costituisce, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, definendone i bacini territoriali ottimali di competenza e affidandone il coordinamento e la gestione all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, in raccordo con gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2 del d.lgs. 150/2015. In attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni '), nelle more della costituzione dei predetti uffici, la Regione individua negli attuali Centri per l'impiego, costituiti ai sensi dell'articolo 20, le strutture il cui coordinamento e gestione è affidato all'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto definito dall'articolo 6;

g) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

h) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale per il lavoro, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015;

i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

j) svolge l'esame congiunto previsto nelle procedure di integrazione salariale straordinaria, esprimendo motivato parere, anche in merito agli interventi gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché riguardanti aziende plurilocalizzate, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

k) svolge attività di mediazione tra le parti nelle procedure di licenziamento collettivo, previste dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo nella fase sindacale della procedura;

l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;

m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti, mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

n) sostiene iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;

o) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità.

2. La Regione effettua un'attività regolare e continuativa di valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro svolti dai servizi competenti, in raccordo con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL) e con l'attività di valutazione realizzata nell'ambito della programmazione del FSE e in una logica integrata con le iniziative avviate dall'ANPAL in collaborazione con l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), avvalendosi dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) o di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia.".

3. L'articolo 6 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia coordina e gestisce i Centri per l'impiego di cui all'articolo 20, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015, assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 56/1987.

4. La convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015 è attuata con successivi accordi approvati dalla Giunta regionale e da sottoscrivere con la Città metropolitana di Torino e con le province piemontesi, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, nei quali è definita la delega dei poteri datoriali e organizzativi all'Agenzia Piemonte Lavoro relativamente al personale dei Centri per l'impiego temporaneamente assegnato ad essa, nonché gli ambiti e le modalità del potere direttivo da questa esercitato per tutta la durata degli accordi.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:

a) supporto alle attività di programmazione del FSE;

b) promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'articolo 41;

c) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);

d) gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;

e) supporto tecnico alla Consigliera o al Consigliere di parità, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

6. L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.

7. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.".

4. L'articolo 9 della l.r. 34/2008 è abrogato.

5. L'articolo 11 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)

1. E' istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo e direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;

d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;

f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al d. lgs. 198/2006;

c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);

e) il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;

f) un rappresentante dell'UPP;

g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.

9. Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.

10. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. I datori di lavoro che ricevono contributi ai sensi della presente legge sono tenuti a non trasferire le proprie unità produttive al di fuori dei confini regionali per i successivi sette anni.

4 ter. La Regione provvede ad avviare una procedura di recupero degli importi concessi ai datori di lavoro per i quali è stato accertato il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 bis.".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 34/2008, è inserito il seguente:

"1 bis. La Regione garantisce omogeneità sul proprio territorio relativamente alle modalità di gestione della legge 68/1999.".

8. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008, le parole: "fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto" sono soppresse.

 

Capo XII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA

 

     Art. 58. (Osservatorio regionale sull'endometriosi) [15]

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:

a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;

b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti;

c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, specialmente nelle scuole;

d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;

e) analizzare i dati del Registro regionale di cui all'articolo 59 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'endometriosi;

f) coadiuvare l'Assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che lo presiede;

b) almeno un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, uno ospedaliero e, sentita l'università di appartenenza, uno universitario;

c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro( INAIL);

d) un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;

e) un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra i dirigenti dell'Assessorato regionale alle politiche sociali;

f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;

g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.

 

     Art. 59. (Registro regionale dell'endometriosi) [16]

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità, che ne cura la tenuta, il Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro di cui al comma 1 riporta il numero dei casi di endometriosi diagnosticati, con esplicito riferimento al numero di nuovi casi registrati annualmente, al fine rappresentare statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento secondo i protocolli sanitari previsti, i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti, la qualità delle cure prestate, le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2 all'Assessorato regionale alla sanità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 58.

 

     Art. 60. (Giornata regionale per la lotta all'endometriosi) [17]

1. E' istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi da celebrare annualmente in Piemonte nel mese di marzo.

2. In occasione della Giornata, di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio regionale sull'endometriosi, possono assumere iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.

 

     Art. 61. (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1992, n, 42)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private), sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge.

3 ter. Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI, di cui al comma 3 bis, devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.

3 quater. I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge.".

 

     Art. 62. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio socio-sanitario regionale), sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data-center e reti telematiche, già disponibili.

4 ter. Le aree di coordinamento prevedono, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali.".

 

     Art. 63. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), dopo le parole "e i servizi floreali" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis.".

2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 15/2011, è inserito il seguente:

"Art. 5 bis. (Deroghe per i comuni montani)

1. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).".

 

     Art. 64. (Modifica alla legge regionale 23 giugno 2015, n. 12)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) è abrogata.

 

Capo XIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 65. (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. [L'articolo 16 bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"Art. 16 bis (Violazione dell'obbligo di formazione)

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo."] [18].

 

     Art. 66. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto agli articoli 24 e 25 in materia di aree protette.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.

[3] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.

[5] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2017, n. 18.

[7] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 5 aprile 2019, n. 14.

[9] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[13] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma aggiunto dall'art. dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

[15] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 luglio 2017, n. 10.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 luglio 2017, n. 10.

[17] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 luglio 2017, n. 10.

[18] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.