§ 2.9.13 - L.R. 2 dicembre 2009, n. 29.
Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.9 atti amministrativi
Data:02/12/2009
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Regime giuridico)
Art. 4.  (Funzioni della Regione)
Art. 5.  (Funzioni delle province)
Art. 6.  (Funzioni dei comuni)
Art. 7.  (Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali)
Art. 8.  (Regolamento regionale)
Art. 9.  (Regolamenti locali)
Art. 10.  (Conciliazioni stragiudiziali)
Art. 11.  (Affrancazione)
Art. 12.  (Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell'alienazione)
Art. 13.  (Reintegrazione)
Art. 14.  (Accertamenti demaniali)
Art. 15.  (Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico)
Art. 16.  (Proventi)
Art. 17.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 18.  (Potere sostitutivo)
Art. 19.  (Norma transitoria)
Art. 20.  (Esenzioni fiscali)
Art. 21.  (Abrogazioni)
Art. 22.  (Norma finanziaria)
Art. 23.  (Norma finale)


§ 2.9.13 - L.R. 2 dicembre 2009, n. 29.

Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici.

(B.U. 7 dicembre 2009, n. 48 - S.O. n. 2)

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.

2. La Regione tutela e valorizza i beni di uso civico e le terre di proprietà collettiva, garantendo la salvaguardia ambientale e culturale, la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, definisce le competenze regionali e le funzioni amministrative da trasferire alle province ed ai comuni relative alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) alienazione: procedimento attraverso il quale il comune vende un terreno o un bene di uso civico, previa sdemanializzazione;

b) aree compromesse dal punto di vista ambientale: terreni di uso civico nel possesso comunale, di superficie non superiore a tremila metri quadrati, che hanno perso la loro vocazione agro-silvo-pastorale in quanto intercluse ad altre che hanno già ottenuto un'autorizzazione di tipo urbanistico inerente una diversa destinazione d'uso;

c) beni di proprietà collettiva: terre appartenenti all'originario demanio collettivo, nonché quelle successivamente acquisite a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti ad una determinata comunità, anche privata, a frazioni, comuni censuari, o partecipanze, destinate al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato, o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, purché non rientrino nelle categorie disciplinate dal libro III, titolo I, capo II, del codice civile;

d) beni gravati da uso civico a favore di una comunità: beni immobili e terreni di antica origine comune, nonché quelli successivamente acquisiti a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, lasciti e permute, appartenenti a soggetti pubblici o privati, sui quali tutti i cittadini facenti parte della stessa comunità, possono ritrarre particolari utilità, a condizione che tale diritto non sia stato liquidato;

e) sdemanializzazione: provvedimento che elimina dai beni del demanio collettivo i vincoli dell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e della destinazione perpetua a favore di collettività che su di esso esercitano diritti di godimento sotto varie forme;

f) incolato: obbligo di residenza per aver diritto alla divisione periodica dei terreni per il pascolamento dei capi di bestiame;

g) legittimazione: procedimento di regolarizzazione dell'occupazione di terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751). La legittimazione costituisce titolo di legittimo possesso, nonché presupposto per l'affrancazione;

h) liquidazione: procedimento volto all'eliminazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della comunità locale su terreni che, all'atto dell'accertamento demaniale, risultavano di proprietà privata;

i) mutamento di destinazione d'uso: variazione dell'originaria destinazione agro-silvo-pastorale di un bene sottoposto a vincolo di uso civico;

l) quotizzazione: ripartizione dei terreni utilizzabili per la coltura agraria, attribuiti con un contratto di tipo enfiteutico, detto livello, in seguito al quale il bene assegnato mantiene il carattere demaniale fino all'affrancazione, che può essere effettuata solo dopo l'accertamento dei miglioramenti e delle altre condizioni determinate dal piano di ripartizione;

m) reintegrazione: procedimento volto al recupero, a favore della collettività, del bene oggetto di uso civico sottratto all'occupazione abusiva;

n) reliquati: aree di uso civico nel possesso comunale, di estensione non superiore a mille metri quadrati che, per effetto di alienazioni, liquidazioni, affrancazioni dei terreni confinanti, o a seguito di reintegre, per la loro modesta entità non si prestano all'uso collettivo a fini agro-silvo-pastorali;

o) sospensione temporanea dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni vincolati: provvedimento che informa gli aventi diritto, dell'impossibilità di fruire di determinati beni civici per una durata temporale predefinita e limitata;

p) verifica demaniale: procedimento di ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, volto ad accertare l'esercizio o meno, sulle stesse, di diritti di uso civico o l'eventuale appartenenza al demanio collettivo nonché, nel caso di terreni risultati ancora soggetti al vincolo, ma non più nel possesso dell'ente deputato alla gestione, di individuazione del titolo di occupazione da parte di singoli.

 

     Art. 3. (Regime giuridico)

1. Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali.

2. I beni di uso civico e i demani collettivi non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

3. I diritti di uso civico permangono anche a seguito di modifiche territoriali che interessano comuni e frazioni.

4. I terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

5.Le partecipanze vengono disciplinate con apposite leggi regionali.

 

Capo II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 4. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettera b); decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione [1];

b) rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e strategiche, di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere [2];

c) rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione [3];

d) definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2. Competono inoltre alla Regione:

a) l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico fatta salva la competenza giurisdizionale del Commissariato usi civici prevista dalla legge;

b) la raccolta degli atti in materia di usi civici allo scopo di aggiornare l'Archivio di cui all'articolo 15;

c) la gestione e l'aggiornamento del Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico di cui all'articolo 15;

d) [la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14] [4];

e) la redazione e l'aggiornamento della Carta regionale degli usi civici anche mediante supporto informatico.

 

     Art. 5. (Funzioni delle province)

1. Le province, in caso di uso civico di pesca, rilasciano un parere di conformità dei regolamenti comunali, previsti all'articolo 9, alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).

2. [Le province provvedono all'organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 14] [5].

3. Le province garantiscono, nell'ambito della loro attività istituzionale, l'assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli comuni e alle ASBUC frazionali, per l'esercizio delle funzioni di cui ai relativi articoli 6 e 7. Di tale attività si tiene conto ai fini del riparto dei fondi di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi).

 

     Art. 6. (Funzioni dei comuni)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative in materia di usi civici sentite, ove costituite, le ASBUC frazionali interessate.

2. Nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all'unione.

3. In particolare sono trasferite le seguenti funzioni:

a) il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere [6];

b) il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di alienazione e di costituzione di diritti reali di godimento e relativa sdemanializzazione per i reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente [7];

c) la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;

d) la redazione di progetti di affrancazione ed il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, relativi alle enfiteusi imposte a seguito dei decreti di quotizzazione o ripartizione acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale se esistente;
e) le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. Competono, inoltre, ai comuni:

a) la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di usi civici, entro novanta giorni dalla richiesta, della documentazione relativa alle occupazioni oggetto di tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all'articolo 10;

b) la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo [8];

c) la registrazione e la trascrizione presso le Agenzie del territorio, degli atti approvati e degli atti di competenza della Regione; nel caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento di reintegrazione è richiesta decorso il termine per la sua impugnazione [9];

d) la pubblicizzazione dei dati riguardanti gli accertamenti demaniali di cui all'articolo 14 attraverso affissione nell'albo pretorio o mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nonché la loro indicazione nei Piani regolatori generali comunali (PRGC);

e) l'indizione dei comizi elettorali relativi alla costituzione o al rinnovo delle ASBUC frazionali di cui all'articolo 7 e relative procedure di convocazione elettorale;

f) il miglioramento, il mantenimento fondiario e la realizzazione di piste forestali, tagliafuoco, nonché le opere connesse alla sicurezza delle persone e dei luoghi ai fini di tutela degli usi civici.

5. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di usi civici  copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

 

     Art. 7. (Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali)

1. I terreni di originario demanio collettivo o ad esso pervenuti in virtù di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti a frazioni o comuni censuari, destinati al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, possono essere gestiti separatamente dagli altri, attraverso Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico frazionali, di seguito denominate ASBUC frazionali.

2. Le ASBUC frazionali sono costituite o rinnovate dai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e).

3. Le ASBUC frazionali sono rette da un Comitato eletto dai cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il numero dei membri del comitato, nonché le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 8 sulla base del principio di proporzionalità tra membri eletti e abitanti della frazione.

4. I Comitati durano in carica quattro anni.

5. Il regolamento di cui all'articolo 8 disciplina l'elezione del presidente del Comitato da parte dei suoi membri, sulla base del principio di segretezza del voto.

6. Ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale competono:

a) la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso il rilascio di concessioni amministrative, di durata non superiore a dieci anni, per l'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;

b) in rapporto alla disponibilità dei propri bilanci, il miglioramento ed il mantenimento fondiario, la realizzazione di piste forestali e tagliafuoco, nonché la partecipazione economica per la realizzazione di opere pubbliche, da effettuarsi su beni frazionali di interesse generale a valenza pubblica;

c) la redazione del regolamento per la fruizione dei beni civici frazionali di cui all'articolo 9 e dello statuto relativo al funzionamento del Comitato.

7. Le ASBUC frazionali trasmettono al comune ed alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.

 

Capo III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 8. (Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto dei seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei medesimi;

b) trasparenza, al fine di rendere conoscibile con certezza, la consistenza e la localizzazione degli usi civici sul territorio piemontese, incrementando l'accessibilità ai dati anche attraverso l'uso di strumenti informatici;

c) adeguatezza, nell'imputazione di compiti e ruoli agli enti locali, in relazione all'impatto sul territorio dei singoli interventi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce:

a) le modalità di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;

b) la procedura di pubblicazione dei provvedimenti regionali sul Pubblico Registro di cui all'articolo 15 e relativo aggiornamento;

c) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all'articolo 14, comma 3 [10];

d) le modalità procedurali relative alle conciliazioni stragiudiziali di cui all'articolo 10;

e) la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di alienazione e concessione di cui agli articoli 4 e 6;

f) il numero dei membri del Comitato di gestione delle ASBUC frazionali, le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione nonché a quelle del suo presidente.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua la documentazione che i comuni e le ASBUC trasmettono alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio storico regionale e del Pubblico Registro di cui all'articolo 15.

 

     Art. 9. (Regolamenti locali)

1. I comuni, singoli o associati, ed i Comitati delle ASBUC frazionali di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) nella cui circoscrizione esistono terreni e acque di uso civico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano congiuntamente, ognuno per le proprie competenze, con relativa delibera un regolamento per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 o adeguano il regolamento vigente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni;

b) le modalità, le forme e le condizioni anche economiche ai fini del rilascio delle concessioni per uso esclusivo delle terre civiche;

c) le modalità con le quali avviene la reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale;

d) le modalità di emissione e riscossione dei ruoli relativi ai canoni enfiteutici derivanti da quotizzazioni.

 

Capo IV.

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 10. (Conciliazioni stragiudiziali) [11]

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.

2 bis. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso [12].

3. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.

4. L'abbattimento previsto nel comma 2 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale [13].

5. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.

 

     Art. 11. (Affrancazione)

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa su richiesta dell'enfiteuta dal comune interessato, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC se esistente quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone;

b) l'enfiteuta abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo, forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;

c) la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino al 50 per cento se il soggetto si impegna ad impiegare il fondo in attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale [14];

d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

a) gli indicatori per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1;

b) la determinazione dei canoni enfiteutici e l'aggiornamento dei medesimi;

c) la determinazione dei canoni di affrancazione.

3. La qualità edificatoria del suolo comporta che si tenga conto, nei canoni di affrancazione, del mutato valore dell'area, da determinare ai sensi del comma 2, lettera c).

 

     Art. 12. (Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell'alienazione)

1. Salvi i casi di cui all'articolo 6, l'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso. Tale clausola è inserita nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

2. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario per effetto della retrocessione, gli stessi tornano al regime giuridico originario.

 

     Art. 13. (Reintegrazione)

1. La reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale avviene quando si verificano le seguenti condizioni:

a) rinuncia, da parte del privato, al mantenimento dello stato di livellario nel caso di enfiteusi conseguente a quotizzazione o ripartizione;

b) mancato pagamento dei canoni enfiteutici dovuti, entro un anno dalla richiesta effettuata dai comuni attraverso l'emissione dei ruoli per la riscossione;

c) inadempimento delle condizioni contrattuali per le quali la concessione amministrativa preveda espressamente la reintegrazione;

d) occupazione abusiva dei beni di uso civico, non regolarizzata o non regolarizzabile [15];

e) provvedimento di reintegrazione conseguente a conciliazione stragiudiziale.

2. [La Giunta regionale dispone, con apposito provvedimento, la reintegrazione nel possesso comunale nei casi di cui al comma 1, lettera e)] [16].

3. Il comune provvede all'emissione del provvedimento di reintegrazione. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla conciliazione [17].

 

     Art. 14. (Accertamenti demaniali) [18]

1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartografia attuale, dei dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. I comuni provvedono all'accertamento demaniale degli usi civici esistenti sul loro territorio. Tale accertamento ha la stessa efficacia di quello effettuato ai sensi del comma 1, se le sue risultanze sono approvate dalla Regione, sotto il profilo della legittimità della procedura.

3. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici, la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali indicati dal regolamento di cui all'articolo 8.

4. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Regione, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.

5. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

5 bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali [19].

 

     Art. 15. (Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico)

1. È istituito il Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.

2. L'Archivio storico regionale degli usi civici costituisce la base documentale del Pubblico Registro di cui al comma 1.

 

     Art. 16. (Proventi)

1. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dall'utilizzo di beni di uso civico spettano al comune, o ai Comitati frazionali se esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione di quelli relativi alle tariffe del diritto di escavazione, che sono ripartiti in base all'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

2. I regolamenti locali di cui all'articolo 9, definiscono i parametri per la determinazione dei canoni dovuti in caso di esercizio dell'attività estrattiva su beni di uso civico.

3. I comuni e le ASBUC frazionabili se esistenti, con esclusione degli introiti di cui all'articolo 6 della l.r. 14/2006, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 22/2007, utilizzano i proventi di cui al comma 1, prioritariamente, per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare dell'uso civico.

 

Capo V.

VIGILANZA, SANZIONI E POTERE SOSTITUTIVO

 

     Art. 17. (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza dei regolamenti locali di cui all'articolo 9 è affidata ai Corpi di polizia municipale e provinciale, alle Guardie Ecologiche Volontarie ed al Corpo forestale dello Stato, anche a mezzo di apposite convenzioni.

2. Le violazioni ai regolamenti locali di cui all'articolo 9 sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, come da ultimo modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

 

     Art. 18. (Potere sostitutivo)

1. La Regione, previa diffida, esercita, nei confronti degli enti locali, il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e enti locali), in caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

 

Capo VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. (Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge non  conclusi dall'amministrazione regionale entro centoottanta giorni dal medesimo termine, sono conclusi dai comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 20. (Esenzioni fiscali)

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.).

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici.

 

     Art. 21. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera f), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

b) l'articolo 20 della l.r. 14/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

c) gli articoli 60 e 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

d) l'articolo 15 della l.r. 37/2006 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca);

e) l'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all'attuazione degli articoli 14 e 15, stimati per il biennio 2010-2011 in 250.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e imputati all'unità previsionale di base (UPB) DB07002 (Risorse umane e patrimonio Segreteria Direzione DB07 Titolo 2: spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

     Art. 23. (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1766/1927, al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) ed al codice civile.

2. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è stabilita, ai sensi della l.r. 34/1998, con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, contestualmente alla definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantirne l'effettivo esercizio.

2 bis. I commi 2 bis e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009, come introdotti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 2020 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), si applicano alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti, a prescindere dal recepimento delle modifiche con deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2 dello stesso articolo [20].


[1] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[2] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[4] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[7] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[9] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[11] Articolo sostituito dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[12] Comma aggiunto dall'art. 81 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[13] Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

[15] Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[16] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[17] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[18] Articolo sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[19] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[20] Comma aggiunto dall'art. 82 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.