§ 4.1.54 - L.R. 8 luglio 1999, n. 17.
Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:08/07/1999
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni amministrative conferite alle Province).
Art. 3.  (Funzioni amministrative conferite alle Comunità montane).
Art. 4.  (Funzioni amministrative delegate ai Comuni).
Art. 5.  (Conferma funzioni amministrative già conferite).
Art. 6.  (Funzioni riservate alla Regione).
Art. 6 bis.  (Accordi con le province)
Art. 7.  (Disposizioni generali).
Art. 8.  (Partecipazione delle categorie agricole).
Art. 9.  (Disposizioni operative).
Art. 10.  (Riparto dei fondi e programmi operativi annuali per l'esercizio delle funzioni conferite).
Art. 11.  (Resoconti e monitoraggio).
Art. 12.  (Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite).
Art. 13.  (provvedimenti in corso).


§ 4.1.54 - L.R. 8 luglio 1999, n. 17.

Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.

(B.U. 14 luglio 1999, n. 28).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte con la presente legge individua le funzioni da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) ed in conformità alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) e ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).

     2. La Regione Piemonte inoltre, con la presente legge, prevede un generale riordino amministrativo della materia, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

 

CAPO I.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative conferite alle Province).

     1. È trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:

     a) interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

     b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;

     c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

     d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

     e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;

     f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;

     g) interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

     h) interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

     i) interventi per la gestione di quote di produzione, fatte salve le funzioni regionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera l bis); [1]

     l) interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali compresa l'agricoltura biologica;

     m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;

     n) rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;

     o) attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle, norme sulla riproduzione nel settore equino;

     p) interventi relativi all'attività agrituristica;

     q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.

     2. A attribuito alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della 1. 142/1990, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

     a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano,

     b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;

     c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;

     d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano;

     e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;

     f) [diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici] [2];

     g) attività ispettiva in materia di caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

     h) attività di promozione faunistica.

     3. È inoltre delegato alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

     a) svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;

     b) accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;

     c) vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

     d) commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);

     e) rilevazioni statistiche nazionali e regionali.

     3 bis. Le province, ferma restando la loro competenza sulla vigilanza dell'espletamento del servizio di cui alla lettera a) del comma 3, possono incaricare i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati [3].

 

     Art. 3. (Funzioni amministrative conferite alle Comunità montane).

     1. Relativamente ai territori classificati montani le attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f), g), h), l), q) sono conferite alle Comunità montane.

 

     Art. 4. (Funzioni amministrative delegate ai Comuni).

     1. È delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti:

     a) segnalazione di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversità atmosferiche e calamità naturali e proposte alle Province di delimitazione del territorio e di interventi del fondo di solidarietà;

     b) riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze dei registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     c) pareri e proposte in merito agli interventi riguardanti viabilità rurale, acquedotti ed elettrodotti rurali, di competenza delle Province.

     2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, che i Comuni non sono in grado di gestire direttamente, sono esercitate secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 5 della l.r. 34/1998.

 

     Art. 5. (Conferma funzioni amministrative già conferite).

     1. Resta confermato ai rispettivi enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative già conferite dalla Regione con precedenti disposizioni.

 

     Art. 6. (Funzioni riservate alla Regione).

     1. Restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni:

     a) legislazione, normative, disposizioni e direttive;

     b) indirizzo e coordinamento;

     c) programmazione settoriale e generale;

     d) rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali ed enti regionali;

     e) ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite e relativi indirizzi operativi;

     f) approvazione di programmi di attuazione di misure e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

     g) coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;

     h) gestione e coordinamento del sistema informativo;

     i) rapporti con gli istituti esercenti il credito agrario;

     l) attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

     l bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute. [4]

     2. Resta riservato alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:

     a) interventi nel settore agroindustriale;

     b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le attività promozionali e l'orientamento dei consumi;

     c) funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;

     d) definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolamentazione delle produzioni;

     e) attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione, attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica e alla divulgazione, nonché, d'intesa con le Province, la formazione professionale e l'aggiornamento dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;

     f) attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;

     g) funzioni, comprese la vigilanza e la tutela, in ordine ad enti, aziende, consorzi ed associazioni a carattere regionale e a livello interprovinciale;

     h) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;

     i) autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale;

     l) interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica;

     m) interventi e ripristini riguardanti le infrastrutture agricole a livello interprovinciale e regionale o comunque di notevole rilevanza concernenti gli acquedotti rurali, la viabilità e l'elettrificazione rurale;

     n) interventi riguardanti l'energia rinnovabile;

     o) dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 19921 n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale);

     p) attività di studio e ricerca per quanto attiene la fauna selvatica;

     q) predisposizione del calendario e del tesserino venatorio;

     r) attività di promozione di cultura faunistica;

     s) istituzione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica;

     t) caccia programmata;

     u) ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca a soggetti pubblici e privati per attività di tutela, conservazione ed incremento della fauna selvatica, compreso il risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni agricole;

     v) approvazione dei piani di ripopolamento ed abbattimento in materia di caccia e pesca;

     z) rilascio di concessioni di aziende faunistico-venatorie ed agrituristiche venatorie;

     w) attività ispettiva ai sensi dell'articolo 28 della l.r. n. 70/1996.

 

          Art. 6 bis. (Accordi con le province) [5]

1. Specifici compiti relativi alle funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 6, sono gestiti dalle singole province a seguito di accordi con la Regione. Gli accordi sono autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente

 

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 7. (Disposizioni generali).

     1. Si rinvia alle previsioni contenute nella l.r. 34/1998 per la disciplina dei seguenti aspetti:

     a) la messa a disposizione delle risorse alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite a far data dall'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative stesse;

     b) il potere sostitutivo della Regione, in caso di inattività degli enti nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

     c) il potere di revoca da parte della Regione in caso di persistente inattività o violazione di norme o di non adeguamento alle direttive e agli indirizzi della Regione.

 

     Art. 8. (Partecipazione delle categorie agricole). [6]

     1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 34/1998, il Comitato composto dall'Assessore regionale all'agricoltura, dai Presidenti di Provincia o loro delegati e dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Le Province attivano, per l'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la partecipazione delle categorie agricole, istituendo appositi comitati provinciali.

 

     Art. 9. (Disposizioni operative).

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina gli aspetti operativi necessari all'attuazione della stessa, ed in particolare:

     a) l'individuazione di procedure semplificate;

     b) la ricognizione e l'adeguamento della normativa che disciplina le materie conferite;

     c) l'adattamento dell'attuale sistema informativo agricolo piemontese, prevedendo in particolare il collegamento con gli enti locali delegati e l'interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari, nonché delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 10. (Riparto dei fondi e programmi operativi annuali per l'esercizio delle funzioni conferite).

     1. La Giunta regionale effettua il riparto, alle Province, dei fondi per l'esercizio delle funzioni conferite, distintamente per ogni intervento, sulla base di criteri e parametri oggettivi.

     2. Il riparto riguarda inoltre gli interventi che non comportano pagamenti diretti da parte delle Province ma che danno luogo a pagamenti da parte della Regione, dello Stato e di altri enti a tale scopo incaricati.

     3. Nella ripartizione delle disponibilità finanziarie si deve tenere conto anche del grado di utilizzo delle disponibilità assegnate negli anni precedenti.

     4. La Giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle Province, anche se provvisorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.

     5. Le Province, sulla base del riparto, provvedono a formulare programmi operativi annuali entro il 15 novembre di ogni anno.

     6. Può essere previsto un riparto pluriennale con conseguente obbligo per le Province di elaborare programmi pluriennali e programmi annuali operativi stralcio.

     7. I programmi pluriennali e i programmi operativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 11. (Resoconti e monitoraggio).

     1. Per i resoconti e le verifiche si rinvia a quanto indicato dall'articolo 13 della l.r. 34/1998.

     2. Per l'utilizzazione delle risorse in attuazione di programmi comunitari e nazionali, le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, la rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

     3. Le Province sono tenute inoltre a fornire dati ed informazioni per il monitoraggio dell'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari, fermo restando le verifiche ed i controlli previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

 

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. (Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite).

     1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla presente legge è stabilita con la procedura prevista dall'articolo 16, comma 3 della l.r. 34/1998.

 

     Art. 13. (provvedimenti in corso).

     1. I provvedimenti in corso, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite, vengono definiti dalle Province competenti, compresi i provvedimenti relativi ad agevolazioni ed aiuti già concessi dalla Regione.

     2. La Regione provvede alla liquidazione del concorso regionale negli interessi riguardanti mutui e prestiti agevolati già concessi dalla Regione in data precedente all'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite.


[1] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 2006, n. 26.

[2] Lettera abrogata dall'art. 21 della L.R. 2 dicembre 2009, n. 29.

[3] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 2006, n. 26.

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.