§ 6.2.11 - L.R. 4 marzo 2003, n. 2.
Legge finanziaria per l’anno 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:04/03/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF).
Art. 2.  (Destinazione proventi addizionale IRPEF).
Art. 3.  (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP).
Art. 4.  (Fondo per gli investimenti).
Art. 5.  (Investimenti in aree depresse).
Art. 6.  (Fondo speciale).
Art. 7.  (Misure urgenti a favore dei settori in crisi).
Art. 8.  (Edilizia sanitaria).
Art. 9.  (Finanziamento per l’edilizia sanitaria).
Art. 10.  (Piano della viabilità).
Art. 11.  (Piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale ( PSR ) 2000-2006).
Art. 12.  (Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2004 e 2005 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006).
Art. 13.  (Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione).
Art. 14.  (Finanza di Progetto).
Art. 15.  (Provvedimenti per attività specificamente individuate).
Art. 16.  (Interventi in materia di contabilità sanitaria).
Art. 17.  (Disposizioni in materia di bilanci dell’agenzia delle strade del Piemonte ARES Piemonte ).
Art. 18.  (Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75).
Art. 19.  (Modifiche alle leggi regionali 18 ottobre 1984, n. 55 e 14 dicembre 1998, n. 41).
Art. 20.  (Interventi in materia di politiche attive del lavoro).
Art. 21.  (Modifiche al capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 in materia di canoni per l’uso delle acque pubbliche).
Art. 22.  (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24).
Art. 23.  (Modificazioni all’articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).
Art. 24.  (Modificazioni alla legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1).
Art. 25.  (Contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell’Università degli studi di Torino).
Art. 26.  (Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7).
Art. 27.  (Attività contrattuale).
Art. 28.  (Variazioni di competenza).
Art. 29.  (Variazioni di cassa).
Art. 30.  (Norma finale).


§ 6.2.11 - L.R. 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l’anno 2003.

(B.U. 6 marzo 2003, n. 10).

 

Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF). [1]

     1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:

a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;

c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.

     2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

     3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:

a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro.

 

     Art. 2. (Destinazione proventi addizionale IRPEF).

     1. I proventi derivati dall’addizionale all’Imposta sul reddito per le persone fisiche ( IRPEF ) sono preferenzialmente destinati a scopi socio-assistenziali sulla base dei fabbisogni più urgenti rilevati. In particolare per l’anno 2003 una quota non inferiore a euro 20.000.000 è destinata all’aumento dei posti letto presso le strutture preposte all’assistenza di anziani anche non autosufficienti.

 

     Art. 3. (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP).

     1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali è ridotta come segue:

     a) di 0,50 punti per l’anno 2003;

     b) di 1 punto per l’anno 2004;

     c) di 2 punti a partire dall’anno 2005.

     2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla UPB 09011.

 

     Art. 4. (Fondo per gli investimenti).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per la costituzione di un fondo per gli investimenti di rilevanza regionale.

     2. Il mutuo di cui al comma 1 è rimborsato utilizzando una quota pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF ) e dell’articolo 1 della presente legge.

     3. I prelievi di somme dal fondo sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, adottata, previa comunicazione alla competente commissione consiliare, in coerenza con i criteri e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

 

     Art. 5. (Investimenti in aree depresse).

     1. Il 20 per cento delle risorse previste dal fondo istituito con l’articolo 2 vengono destinate a finanziare gli investimenti nelle aree depresse non interessate dall’obiettivo 2 del Documento Unico di Programmazione (DOCUP).

 

     Art. 6. (Fondo speciale).

     1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella Unità previsionale di base (UPB) 16021 pari a euro 4.000.000 per l’anno 2003.

     2. Il fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell’interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, vengono a trovarsi al di sotto della soglia di povertà, individuata sulla base dei criteri di cui al comma 3.

     3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi dovranno essere erogati ai soggetti aventi diritto.

     4. La copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è assicurata mediante riduzione dell’UPB 09021 per euro 2.000.000 e dell’UPB 15991 per euro 2.000.000.

 

     Art. 7. (Misure urgenti a favore dei settori in crisi).

     1. È istituito nell’UPB 16032 un fondo per la ricerca e lo sviluppo nonché per la diffusione delle innovazioni tecnologiche a favore delle piccole medie imprese investite da processi di crisi.

     2. Il fondo di cui al comma 1 interviene, secondo le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale, altresì per dotare il sistema delle piccole e medie imprese delle risorse con cui fronteggiare situazioni di crisi di liquidità, anche mettendo a disposizione di Finpiemonte S.p.A le risorse necessarie alla partecipazione finanziaria nei consorzi collettivi di garanzia fidi, finalizzata alla concessione di garanzie per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

     3. Il fondo è finanziato per l’anno 2003 con un importo in termini di competenza e di cassa pari a euro 30.000.000.

     4. La copertura finanziaria è assicurata da un prelievo di pari importo dal Fondo Globale per gli investimenti di cui alla UPB 09012.

 

     Art. 8. (Edilizia sanitaria).

     1. La Regione si impegna a cofinanziare la spesa per l’effettuazione degli atti propedeutici e per gli interventi in edilizia sanitaria relativi alle strutture ospedaliere di Alba-Bra, Mondovì, Borgosesia, Novara, Verbano Cusio Ossola (Piedimulera), Torino nuovo Molinette, Canavese, Novi-Tortona. A tal fine gli stanziamenti di cui al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 iscritti all’UPB 28042 programmazione sanitaria sono incrementati di euro 50.000.000 per l’anno 2005, con pari riduzione della UPB 09012, di cui complessivamente nel triennio 2003-2005 vincolati euro 15.000.000 per l’Ospedale Alba-Bra, euro 20.000.000 per il nuovo Ospedale del Verbano Cusio Ossola (Piedimulera), euro 26.000.000 per il nuovo Ospedale di Novara, euro 2.000.000 per l’Ospedale di Torino nuovo Molinette, euro 1.000.000 per l’Ospedale del Canavese e euro 1.000.000 per il nuovo Ospedale Novi-Tortona.

     2. Le nuove strutture ospedaliere indicate nel comma 1 modificano ed integrano l’allegato A, della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997-1999), divenendo parte integrante della programmazione dell’edilizia sanitaria regionale.

     3. Concorrono alla determinazione degli importi disponibili le alienazioni effettuate dalle Aziende sanitarie locali ( ASL ) sulla base delle procedure definite ai sensi di legge.

 

     Art. 9. (Finanziamento per l’edilizia sanitaria).

     1. Per l’anno 2005 le entrate della Regione ottenute dalle alienazioni patrimoniali di cui ai beni elencati nella legge regionale 14 marzo 1995, n. 30 (Autorizzazione alla vendita di beni immobili), così come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 1996, n. 3, sono previste in euro 15.000.000. Tali risorse sono utilizzate a completamento del finanziamento previsto per l’edilizia sanitaria.

 

     Art. 10. (Piano della viabilità).

     1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esecuzione del Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell’articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in attuazione del d.lgs.112/1998, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 271-37720 del 27 novembre 2002 si provvede, anche per gli anni successivi alla durata del bilancio pluriennale, mediante l’utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del d.lgs 112/1998 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

     2. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale sottopone alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio il piano finanziario relativo al periodo di vigenza del piano della viabilità 2003-2009 indicando, per ogni esercizio, gli impegni di spesa e la relativa copertura finanziaria delle quote previste a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 11. (Piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale ( PSR ) 2000-2006).

     1. Il Piano finanziario indicativo del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dall’articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2000, n. 55 (Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002), è modificato come nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Per gli esercizi finanziari 2004-2005 i relativi stanziamenti di competenza di fondi regionali sono autorizzati nell’articolo 12.

     3. Per l’esercizio finanziario 2006 si provvede alla copertura finanziaria con la rispettiva legge di bilancio annuale e pluriennale.

 

     Art. 12. (Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2004 e 2005 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006).

     1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale nello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti sulla UPB 11012 nella misura complessiva di euro 34.120.000 per l’anno 2004 e di euro 33.210.000 per l’anno 2005, con le seguenti finalità:

     a) a titolo di cofinanziamento regionale del PSR 2000-2006 è autorizzata la spesa di euro 16.460.000 per l’esercizio 2004 e di euro 20.000.000 per l’esercizio 2005;

     b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di Stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e previsti al capitolo 16 del PSR 2000-2006 è autorizzata la spesa di euro 17.660.000 per l’esercizio 2004 e di euro 13.210.000 per l’esercizio 2005.

     2. Le assegnazioni rivenienti dall’articolo 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) possono essere utilizzate quali aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura U del PSR 2000-2006.

 

     Art. 13. (Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione).

     1. La Giunta regionale disciplina con regolamento la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte, in attuazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

     2. Nell’emanare il regolamento di cui al comma 1 la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) perseguimento dell’interesse pubblico;

     b) esclusione di forme di conflitto di interesse tra l’attività’ pubblica e quella privata;

     c) conseguimento di un vantaggio economico e patrimoniale mediante risparmi di spesa;

     d) limitazione delle iniziative al finanziamento di interventi, servizi o attività inserite nei programmi di spesa ordinari.

     3. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni ed accordi relative alle Amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio necessarie ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall’esecuzione dei contratti e degli accordi di cui al comma 1.

     5. La Giunta regionale riferisce semestralmente alle commissioni competenti per materia in merito alle attività realizzate in base ai commi 1 e 2 ed ai risultati delle relative contabilità.

 

     Art. 14. (Finanza di Progetto).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l’attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.

     2. Nell’emanare il regolamento di cui al comma 1, la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) garantire il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante l’individuazione di adeguate forme di pubblicità degli atti di programmazione di cui al comma 1;

     b) prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;

     c) definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed , in particolare, quelli necessari ad ottenere l’affidamento delle concessioni;

     d) garantire, in ogni fase della procedura, l’equilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;

     e) disciplinare la facoltà dell’aggiudicatario di costituire, anche dopo l’aggiudicazione, una società di progetto per l’esecuzione delle opere;

     f) prevedere la facoltà delle società di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purché garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;

     g) prevedere l’acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali.

 

     Art. 15. (Provvedimenti per attività specificamente individuate).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall’alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui è dichiarato lo stato di emergenza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l’evento “Olimpiadi invernali Torino 2006” nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

     3. La corresponsione degli emolumenti avviene previa attestazione da parte dei responsabili delle strutture regionali competenti che le predette prestazioni straordinarie sono state rese per lo svolgimento delle cattivata di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 16. (Interventi in materia di contabilità sanitaria). [2]

     [1. In applicazione dell’articolo 46 della l.r. 7/2001, il coordinamento della contabilità sanitaria con quella della Regione viene assicurato mediante l’adozione di un rendiconto finanziario e dall’adozione di un piano finanziario preventivo.

     2. I documenti di cui al comma 1 vengono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Il rendiconto finanziario nonché la nota integrativa al bilancio di cui all’articolo 2423 del codice civile sono parte integrante del bilancio delle aziende sanitarie.

     4. Il piano finanziario viene elaborato dalle aziende sanitarie in applicazione delle deliberazioni della Regione di riparto delle risorse destinate al settore. Tale documento è predisposto dalle aziende sanitarie entro e non oltre il mese di agosto di ogni anno per l’esercizio successivo. Nel caso di variazioni dovute ad un aumento o ad una diminuzione dei trasferimenti verso le aziende il piano finanziario preventivo deve essere necessariamente variato.

     5. In caso di inottemperanza la Giunta regionale nomina un commissario.

     6. I documenti previsti al comma 1 ed il loro consolidato regionale vengono adottati dalle aziende e dall’Assessorato alla sanità regionale in tempo utile per essere allegati al rendiconto generale della Regione, come previsto dall’articolo 49 della l.r. 7/2001.]

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di bilanci dell’agenzia delle strade del Piemonte ARES Piemonte ). [3]

     [1. È abrogato il comma 1, lettera b) dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell’agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES Piemonte e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).

     2. L’elenco di cui all’allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è integrato con ARES Piemonte.]

 

     Art. 18. (Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), le parole “15 settembre” sono sostituite con le parole “15 ottobre dell’anno precedente a quello di intervento”.

 

     Art. 19. (Modifiche alle leggi regionali 18 ottobre 1984, n. 55 e 14 dicembre 1998, n. 41). [4]

     [1. L’articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 e dall’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. (Delibera quadro e contributi regionali).

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.

     2. La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:

     a) l’entità dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;

     b) la quota dell’indennità giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento è coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;

     c) i criteri e le priorità nell’accoglimento delle domande, nell’approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi;

     d) l’individuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri.".

     2. Le lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) sono sostituite dalle seguenti:

     “c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

     d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c)".

     3. Dopo il comma 10 dell’articolo 7 della l.r. 41/1998, è aggiunto il seguente:

     “10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l’impiego è ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.”.]

 

     Art. 20. (Interventi in materia di politiche attive del lavoro).

     1. La Regione, entro centoventi giorni dall’approvazione della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano di utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali finalizzati alla realizzazione di programmi di politiche attive del lavoro.

     2. I programmi di cui al comma 1 finanziano prioritariamente interventi di outplacement, mediazione e selezione del personale così come definite e disciplinate dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     3. I programmi di cui al comma 1 possono essere promossi dai datori di lavoro o dalle loro organizzazioni di rappresentanza, dagli enti locali e dai loro consorzi, nonché dai Centri per l’impiego di cui alla l.r. 41/1998 e la loro gestione è affidata, nel rispetto della disciplina relativa agli appalti pubblici di servizi, ad imprese o gruppi di imprese, anche di natura cooperativa, dotate di adeguate strutture tecniche e professionali ed autorizzate all’esercizio delle attività di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 469/1997.

     4. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione del piano di cui al comma 1 emana un regolamento di riparto ed utilizzo del fondo straordinario sulla base dei seguenti principi:

     a) definizione dei bacini geografici di attuazione del programma, secondo il criterio del maggior impatto occupazionale della crisi industriale e produttiva;

     b) individuazione dei destinatari del programma secondo il criterio del minor grado di occupabilità, definito in base all’età e al curriculum formativo-professionale;

     c) definizione delle modalità:

     c.1) per la presentazione e la valutazione dei progetti di ricollocazione o mobilità professionale;

     c.2) per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti richiedenti;

     c.3) per il controllo e la verifica degli esiti dei progetti realizzati.

     5. Nell’ambito dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale può autorizzare forme di contribuzione relative alle spese di trasferimento o di aggiornamento professionale. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili le spese sostenute nella promozione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi e da parte dei Centri per l’impiego di cui alla l.r. 41/1998.

 

     Art. 21. (Modifiche al capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 in materia di canoni per l’uso delle acque pubbliche).

     1. All’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002) è aggiunto in fine il seguente comma:

     “4. Qualora l’importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 3,00 il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all’annualità successiva.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20/2002 è abrogato.

     3. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

     “3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono definite le modalità di riscossione del canone per l’uso delle acque pubbliche e per il loro aggiornamento triennale tenendo conto del tasso di inflazione programmato.”.

     4. All’articolo 15 della l.r. 20/2002 è aggiunto in fine il seguente comma:

     “4. Per effetto dell’articolo 86 del d.lgs. 112/1998, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni e sovracanoni in materia di utilizzo delle acque pubbliche.”.

     5. L’articolo 18 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

     “Art. 18 (Norme transitorie).

     1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all’articolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente.

     2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d’acqua di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) è dovuto per anno solare ed è versato:

     a) entro quarantacinque giorni dalla data dell’apposita richiesta di versamento formulata dalla Regione, all’Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all’Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dell’anno di rilascio dell’autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d’acqua;

     b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, all’Amministrazione regionale per le annualità successive.”.

 

     Art. 22. (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24). [5]

     1. L’articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è sostituito dal seguente:

     “Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori).

     1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell’entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento.

     Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge [6].

     3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

     4. I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell’anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell’anno.

     5. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall’aumento del traffico veicolare conseguente all’attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell’attivazione dei suddetti impianti.

     6. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell’impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle succitate operazioni.

     7. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province).

     8 La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l’indice ISTAT del costo della vita.

     9 I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.".

 

     Art. 23. (Modificazioni all’articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).

     1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ‘) e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 19, comma 8, del d.lgs 112/1998. Il programma individua le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell’anno di riferimento, con le risorse disponibili nell’ambito del Fondo unico regionale di cui all’articolo 20, nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggiore efficacia all’intervento pubblico, il programma apporta modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel Fondo unico regionale, in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell’intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.”.

 

     Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1). [7]

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 ‘Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è aggiunto il seguente comma 2:

     2. La Regione partecipa altresì alle Agenzie di cui al comma 1 mediante quota annuale di adesione. A tal fine verrà istituito apposito capitolo nell’UPB 21031.

 

     Art. 25. (Contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell’Università degli studi di Torino).

     1. Per il funzionamento, lo sviluppo e la valorizzazione della Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell’Università degli studi di Torino, la Giunta regionale è autorizzata, mediante stipulazione di convenzione, a concedere, per gli anni 2003, 2004 e 2005 un contributo annuale, (Contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell’Università degli studi di Torino per il suo funzionamento, il suo sviluppo e la sua valorizzazione), il cui importo è stabilito rispettivamente in euro 400.000,00. La spesa è istituita nell’UPB 31041 (Beni culturali Università ed Istituti Scientifici Titolo I spese correnti).

     2. Alla copertura della spesa si provvede per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 con riduzione di pari importo della UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

     3. Alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 7/2001.

 

     Art. 26. (Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 7/2001 è inserito il seguente comma 3 bis:

     “3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all’andamento dei rischi di mercato.”.

     2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 7/2001 è aggiunta la lettera d):

     “d) L’ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.”.

 

     Art. 27. (Attività contrattuale).

     1. Entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Piemonte adegua la propria normativa ai principi di cui all’articolo 24, commi 1, 2 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).

     2. Nelle more di tale adeguamento, la Regione, gli enti regionali strumentali, ausiliari o da essa dipendenti, nonché ogni altro organismo rispetto al quale la Regione esercita il controllo e che già risulti destinatario della normativa comunitaria in materia di appalti applicano la normativa regionale vigente alla data del 31 dicembre 2002.

 

     Art. 28. (Variazioni di competenza).

     1. In attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 sono inserite le variazioni riportate nella allegata tabella B.

 

     Art. 29. (Variazioni di cassa).

     1. Le previsioni di cassa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 sono variate come indicato nella allegata tabella C.

 

          Art. 30. (Norma finale).

     1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

     2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

     3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 35.

[2] Articolo abrogato dall’art. 25 bis della L.R. 14 maggio 2004, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34.

[5] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[6] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 13 marzo 2003, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.