§ 5.6.54 - L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.
Norme per la gestione dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:24/10/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Competenze della Regione).
Art. 3.  (Competenze delle province).
Art. 4.  (Competenze dei comuni).
Art. 5.  (Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione).
Art. 6.  (Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione).
Art. 7.  (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali).
Art. 8.  (Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani).
Art. 9.  (Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani).
Art. 10.  (Servizi di bacino e di ambito).
Art. 11.  (Organizzazione delle attività di bacino).
Art. 12.  (Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale).
Art. 13.  (Obiettivi di raccolta differenziata).
Art. 14.  (Smaltimento dei rifiuti nell’ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani).
Art. 15.  (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali).
Art. 16.  (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori).
Art. 17.  (Sistema sanzionatorio).
Art. 18.  (Norme finanziarie).
Art. 19.  (Norme transitorie).
Art. 20.  (Trasformazione delle forme di gestione).
Art. 21.  (Abrogazione di norme regionali).
Art. 22.  (Norme di coordinamento).


§ 5.6.54 - L.R. 24 ottobre 2002, n. 24. [1]

Norme per la gestione dei rifiuti.

(B.U. 31 ottobre 2002, n. 44).

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge ha le finalità:

     a) di disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell’ambiente;

     b) di fornire gli strumenti normativi di redazione e di attuazione del piano regionale di cui all’articolo 5 e dei programmi provinciali di cui all’articolo 6.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e promuove iniziative ed azioni nei confronti di soggetti pubblici e privati.

     3. Le presenti disposizioni garantiscono l’ordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nell’ambito di una programmazione integrata e coordinata, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)e successive modificazioni, alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) ed alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

 

Capo II.

SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 2. (Competenze della Regione).

     1. Nell’ambito della proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, la Regione provvede:

     a) all’attività di programmazione, ivi compresa l’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

     b) all’aggiornamento sistematico dell’andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

     c) alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante l’adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di controllo;

     d) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché all’incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell’uso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, all’incentivazione ed all’utilizzo di beni prodotti con rifiuti;

     e) all’adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’articolo 4, da adottarsi da parte dei consorzi di bacino e successivamente da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del d.lgs. 22/1997;

     f) alla definizione degli schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei comuni e dei consorzi di bacino, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;

     g) alla stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Piemonte e viceversa, nonché alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1;

     h) alla verifica della rispondenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti, di seguito denominati programmi provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale ed alla eventuale presa d’atto di cui all’articolo 6, comma 6;

     i) all’esercizio del potere sostitutivo in base all’articolo 14 della l.r. 34/1998 nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge [2];

     l) all’attivazione di consulenze per approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché all’istituzione di apposite borse di studio;

     m) alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;

     n) alla concessione di contributi ai consorzi di bacino, di cui all’articolo 11, comma 1, che, per la gestione dei servizi previsti all’articolo 10, comma 1, si avvalgono delle cooperative sociali;

     o) alla concessione di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province), modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 48;

     p) alla definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l’utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata;

     q) alla definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché alla concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all’uso di materiale riciclato;

     r) alla promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;

     s) all’individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;

     t) ad incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l’utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del ‘de minimis’;

     u) alla concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del ‘de minimis’;

     v) alla predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell’emanazione degli stessi da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d) del d.lgs. 22/1997.

     2. Le competenze di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) sono esercitate dalla Giunta regionale. Sulle competenze di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), t), u) e v) la Giunta regionale fornisce semestralmente un aggiornamento alla competente commissione consiliare.

     3. La Giunta regionale, determinati i criteri e l’ammontare per la concessione dei contributi in campo ambientale, può avvalersi degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale per la gestione finanziaria delle risorse assegnate.

 

     Art. 3. (Competenze delle province).

     1. Nell’ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, le province provvedono:

     a) all’adozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6;

     b) al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;

     c) alla verifica dell’attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);

     d) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni del d.lgs. 22/1997;

     e) alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997;

     f) all’individuazione all’interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale;

     g) all’iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 ed ai relativi controlli;

     h) all’approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997;

     i) al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);

     l) all’esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, per l’espletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività di cui all’articolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed all’articolo 12, commi 3, 4 e 6 [3];

     m) all’emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’articolo 28 del d.lgs. 22/1997;

     n) al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all’utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 1, numero 5), del d.lgs. 99/1992;

     o) al rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993 (Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio) ed ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera a) del d.lgs. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali e all’invio periodico alla Regione dei dati relativi al quantitativo di rifiuti per cui è stato richiesto il movimento transfrontaliero di rifiuti e del quantitativo effettivamente trasportato sia in entrata che in uscita dall’Italia;

     p) ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale ed a gestire le situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente all’interno del territorio di propria competenza, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario e, solo in seconda priorità, facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province piemontesi o in altre regioni;

     q) a trasmettere alla Regione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale le informazioni ed i dati autorizzativi di cui alle lettere g), h), i), m), n) ed o);

     r) alla promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.

     2. Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, della l.r. 44/2000.

     3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovra provinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le province interessate.

 

     Art. 4. (Competenze dei comuni).

     1. Nell’ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, i comuni provvedono:

     a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dall’articolo 11;

     b) ad approvare il regolamento di cui all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 22/1997 contenente:

     1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;

     2) il divieto dell’autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;

     3) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell’abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;

     4) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;

     5) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

     6) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;

     7) l’assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 22/1997 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v);

     c) a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l’inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

     2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del regolamento comunale di igiene, è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e).

     3. I consorzi di bacino o i comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione).

     1. Il piano regionale, che ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.

     2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dall’articolo 22 del d.lgs. 22/1997, contiene:

     a) l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;

     b) la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;

     c) la previsione, il consolidamento ed il coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani adeguato alle realtà territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;

     d) l’indicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;

     e) le indicazioni metodologiche e tecnologiche rispettivamente per l’articolazione del sistema e per la realizzazione degli impianti, limitatamente ai rifiuti urbani;

     f) le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni dei programmi di cui all’articolo 42, commi 1 e 2, del d.lgs. 22/1997;

     g) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;

     h) la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e per l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;

     i) l’articolazione territoriale per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

     3. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano di bonifica delle aree inquinate in base a quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71).

     4. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati.

     5. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 22/1997, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998, adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale.

     6. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).

     7. Il piano regionale e’ sottoposto ad aggiornamento almeno ogni tre anni seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 5 e 6. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all’evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998.

     8. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

 

     Art. 6. (Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione).

     1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno l’obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l’individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

     2. I programmi provinciali contengono:

     a) l’articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;

     b) l’individuazione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 1, lettera n), del d.lgs. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l’uso del territorio;

     c) l’individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l’individuazione puntuale del sito è compito del proponente;

     d) la definizione dei criteri programmatici per l’insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;

     e) la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale, nonché la precisazione dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma.

     3. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.

     4. La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.

     5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.

     6. Nel caso di mancata conformità del programma provinciale al piano regionale, la Giunta regionale invita la provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la Giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della provincia risultino inadeguate, la Giunta regionale può prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d’atto, in tutto o in parte, ad opera della Giunta regionale.

     7. Il programma provinciale e’ sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6.

     8. I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

 

     Art. 7. (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali).

     1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per l’adozione di una efficace programmazione regionale, così come previsto dagli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000.

     2. La Regione e gli enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e si forniscono reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

     3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono espletate, nell’ambito della struttura regionale competente in materia, dall’osservatorio regionale dei rifiuti, il quale:

     a) svolge su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;

     b) coordina le attività degli osservatori provinciali, in un’ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell’osservatorio nazionale sui rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;

     c) divulga le informazioni raccolte anche attraverso sistemi informativi ambientali regionali e nazionali.

     4. La Giunta regionale, con atto deliberativo, definisce l’organizzazione dell’osservatorio regionale dei rifiuti.

 

Capo III.

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

 

     Art. 8. (Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani).

     1. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

     2. L’attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.

     3. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell’ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

     4. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo il seguente ordine di priorità, si basa su:

     a) riduzione, intesa anche come compostaggio domestico, conferimenti separati e raccolte differenziate;

     b) strutture di servizio a supporto della raccolte, delle raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 del d.lgs. 22/1997;

     c) recupero dei rifiuti secondo le priorità stabilite dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 22/1997, compresa la termovalorizzazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima devono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero;

     d) smaltimento dei rifiuti.

     5. Nell’ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, le attività, le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero; la discarica deve costituire la fase finale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero, della valorizzazione anche energetica dei rifiuti.

     6. Ulteriori principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono definiti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani). [4]

     1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.

     2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

     3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 22/1997, assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

     4. Previo accordo tra la Regione e le province interessate è possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli ambiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.

 

     Art. 10. (Servizi di bacino e di ambito).

     1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

     a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;

     b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;

     c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche [5].

     2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [6].

     3 Nei casi in cui l’attività di cui al comma 2 sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli standards di qualità del servizio, la stessa attività deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi, dall’attività di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e c). La Giunta regionale individua le tipologie degli impianti e i servizi che debbono osservare il regime di separazione.

 

     Art. 11. (Organizzazione delle attività di bacino). [7]

     1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l’organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all’articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. Per ciascun comune con popolazione superiore a 500 mila abitanti il programma provinciale di cui al precedente articolo 6 può prevedere la costituzione di un proprio bacino al quale attribuire direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all’articolo 10, comma 1.

     2. Lo schema di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR, dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dello schema tipo di convenzione e statuto.

     4. Le province, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del d.lgs. 22/1997, coordinano il consorziamento obbligatorio di cui al comma 1.

     5. Per l’espletamento delle proprie funzioni il consorzio di bacino può avvalersi degli uffici dei comuni aderenti al bacino.

     6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.

     7. Il consorzio di bacino, per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 1, subentra nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi.

     8. Gli organi del consorzio di bacino sono quelli previsti per i consorzi dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

     9. La rappresentanza in seno all’assemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti al bacino, o agli assessori delegati, ed è determinata nella convenzione.

     10. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

     11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva:

     a) il regolamento speciale consortile;

     b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l’intero bacino le percentuali previste, all’articolo 24 del d.lgs. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale;

     c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all’articolo 10, comma 1.

     12. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all’approvazione del programma pluriennale.

     13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) [8].

     14. In caso di inerzia dei consorzi di bacino nell’espletamento delle funzioni di cui ai commi 6 e 11, la provincia, previa diffida, provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), tramite un commissario ad acta, a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino [9].

     15. In conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa, l’attività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

     16. La Giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalità di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.

 

     Art. 12. (Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale). [10]

     1. L’organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i consorzi di bacino.

     2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

     3. Entro sei mesi dalla loro costituzione, i consorzi di bacino sono tenuti ad adottare la convenzione secondo lo schema di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), costituendo l’associazione dei consorzi di bacino, di seguito denominata “Associazione di ambito”.

     4. L’associazione di ambito ha il compito di:

     a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

     b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

     c) fornire ai consorzi di bacino appartenenti all’ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all’articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell’istituzione della tariffa.

     5. Nel caso in cui nell’ambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo bacino, le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte dal consorzio di bacino.

     6. L’attività di gestione operativa degli impianti di cui all’articolo 10, comma 2, da effettuare nell’ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

     7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione [11].

     8. Nel caso di inerzia dell’associazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 4, ovvero nel caso di necessità ed urgenza, la provincia, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale [12].

 

     Art. 13. (Obiettivi di raccolta differenziata).

     1. Il consorzio di bacino assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e del piano regionale. I consorzi di bacino, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, in modo tale da assicurare a livello di bacino il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al citato articolo 24 e del piano regionale.

     2. Sono previste agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti.

     3. La Giunta regionale:

     a) individua le modalità e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

     b) definisce i criteri per l’erogazione delle agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

     c) stabilisce, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ogni singolo comune e in ciascun bacino, degli obiettivi stabiliti dall’articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e dal piano regionale;

     c bis) informata la commissione consiliare competente definisce i criteri per le agevolazioni a favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità con popolazione al di sotto dei 1.500 abitanti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [13].

     4. I consorzi di bacino trasmettono annualmente alla Regione ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 3, lettera c).

     5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 17, comma 2, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione di rifiuti rispetto alla media pro capite di ambito territoriale ottimale e la percentuale relativa alla raccolta differenziata raggiunga il 35 per cento.

     5 bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità [14].

 

     Art. 14. (Smaltimento dei rifiuti nell’ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani).

     1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell’ambito del sistema integrato di gestione di cui al capo III e’ vietato effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni.

     2. Il divieto di cui al comma 1 è derogabile solo a seguito di specifici accordi regionali.

 

Capo IV.

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI

DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

 

     Art. 15. (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali).

     1. La gestione dei rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a), b) c), d), e) f) e g) del d.lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull’invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull’ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali:

     a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono l’autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;

     b) la gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento;

     c) le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse.

     2. Nel piano regionale e nei programmi provinciali sono definiti i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, anche con riferimento ad un’articolazione sovra provinciale. Nel piano regionale le discariche definite con il termine 2SP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del D.P.R. 915/1982) e successive modificazioni, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonché secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.

     3. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e si basa sui seguenti principi organizzativi:

     a) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 6) del d.m. 219/2000, sono raccolti dal servizio pubblico nell’ambito delle raccolte differenziate organizzate dallo stesso;

     b) i rifiuti sanitari sterilizzati, qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8) del d.m. 219/2000, sono assoggettati alla stessa tariffazione del rifiuto urbano;

     c) i rifiuti sanitari sterilizzati, avendo perso la loro infettività possono essere smaltiti in impianti di incenerimento non dotati di appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

     4. I principi organizzativi per la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, comprese le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, il loro bacino d’utenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel piano regionale e nei programmi provinciali. Le indicazioni ed i criteri regionali per la gestione dei rifiuti sanitari sono diffusi anche tramite corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie.

     5. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta regionale promuove l’utilizzo dei rifiuti provenienti dall’estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.

     6. La Giunta regionale, sulla base dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

 

Capo V.

CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E PROVINCE E OBBLIGHI DEI GESTORI

 

     Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori). [15]

     1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell’entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento.

     Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge [16].

     3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.

     4. [I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell’anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell’anno] [17].

     5. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall’aumento del traffico veicolare conseguente all’attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell’attivazione dei suddetti impianti.

     6. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell’impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle succitate operazioni.

     7. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province).

     8 La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l’indice ISTAT del costo della vita.

     9 I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.

 

Capo VI.

SISTEMA SANZIONATORIO

 

     Art. 17. (Sistema sanzionatorio).

     1. Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da 2.582 euro a 10.329 euro.

     2. Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e calcolati con il metodo normalizzato di calcolo di cui al precedente articolo 13, comma 3, punto c), si applica ai comuni la sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, di 0,50 euro per abitante per il primo anno, mentre per gli anni successivi la sanzione verrà calcolata nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dall’articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e successive modifiche. Detti valori possono essere adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

     3. L’irrogazione delle sanzioni e’ di competenza delle province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997, per le quali è competente il comune.

     4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dalle province ad eccezione di quelli riguardanti l’articolo 50, comma 1, del d.lgs. 22/1997 che spettano ai comuni.

     5. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 1 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 2 secondo le seguenti priorità:

     a) a favore dei comuni per le agevolazioni previste all’articolo 13;

     b) per il completamento del sistema integrato.

 

Capo VII.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Norme finanziarie).

     1. Per l’attuazione della presente legge sono confermati gli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per l’anno 2002 e sul pluriennale 2002-2004 nell’ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22051, 22052 e 22061 della parte del bilancio relativa alle spese e nella UPB 0902 Titolo III della parte del bilancio relativa alle entrate.

     2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2003 è inoltre autorizzata l’ulteriore spesa di 1.231. 673, 00 euro per incentivare l’uso dei materiali riciclati, per sostenere la riduzione della produzione dei rifiuti nell’ambito del ciclo produttivo, la produzione di beni ecocompatibili, la riduzione degli imballaggi e per la rilocalizzazione di impianti di trattamento.

     3. All’onere di cui al comma 2 si provvede con le risorse scritte nella UPB 22051 e nella UPB 22052.

 

     Art. 19. (Norme transitorie).

     1. Il vigente piano regionale, all’atto di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti fino all’adozione di un nuovo piano.

     2. I vigenti programmi provinciali, all’atto di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti fino all’adozione di nuovi programmi.

     3. In assenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti i bacini di cui all’articolo 9, comma 2, sono quelli individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

     4. Nelle more del consorziamento obbligatorio dei comuni, di cui all’articolo 11, le province possono individuare l’ente a cui compete il coordinamento dell’organizzazione dei servizi dei rifiuti urbani tra i consorzi di bacino, i consorzi di comuni, le aziende speciali e le società pubbliche già operanti nei servizi di gestione dei rifiuti in ogni singolo bacino.

     5. Nelle more dell’associazione di ambito di cui all’articolo 12, il governo della gestione dei rifiuti per l’organizzazione dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2, spetta alla provincia.

     6. L’autorizzazione di cui all’articolo 27 del d.lgs. 22/1997 è soggetta agli oneri dell’articolo 52 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dalla legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8, da corrispondere al comune sede dell’impianto.

     7. Le spese sostenute dalla provincia per l’esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

     8. Per le domande relative alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti già pervenute alla data di entrata in vigore della presene legge, le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), continuano ad essere esercitate dalla Regione fino alla scadenza delle relative autorizzazioni.

 

     Art. 20. (Trasformazione delle forme di gestione).

     1. Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui all’articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui all’articolo 10, nonché la conseguente limitazione dell’oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dell’articolo 11.

     2. In attuazione, parziale o integrale, della disposizione di cui all’articolo 11, la deliberazione di scissione di cui al comma 1, determina altresì l’attribuzione delle funzioni ad un unico consorzio di governo per l’intero bacino. I restanti comuni adempiono all’obbligo di cui al medesimo articolo 11 con atto di adesione al consorzio unico di bacino.

     3. I consorzisti assenti o dissenzienti dalla determinazione di cui al comma 2, hanno diritto di recedere dal consorzio, ferma restando l’applicazione nei confronti di singoli comuni dell’articolo 11, comma 13, ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di recesso dell’assente o del dissenziente deve essere comunicata al presidente del consorzio e al presidente della provincia entro trenta giorni, rispettivamente dalla data della deliberazione ovvero di comunicazione della stessa.

     4. Ogni trasformazione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di cui all’articolo 113 del d.lgs 267/2000, come modificato dall’articolo 35 della l. 448/2001, di separazione dell’attività di erogazione del servizio pubblico dalla titolarità della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

     5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 3, deve essere attuata dagli enti locali o dai consorzi prima di esperire le gare di cui all’articolo 113 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 35 della l. 448/2001, in ogni caso entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro il 30 giugno 2003, o comunque in sede di trasformazione, le società in mano pubblica devono prevedere nell’oggetto sociale che, oltre il periodo indicato nella prima parte del presente comma, le stesse possono svolgere solo una delle due attività previste dall’articolo 10, comma 3. In difetto provvede in via sostitutiva la provincia ai sensi dell’articolo 11, comma 13. L’articolo 10, comma 3, non riguarda i rapporti di concessione in atto e sorti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     6. La Giunta regionale, con atto generale, individua modi e tempi, anche intermedi, necessari ad assicurare l’attivazione delle forme di gestione secondo le soluzioni organizzative e i termini previsti dalla presente legge, nonché individua l’autorità di settore ai sensi dell’articolo 113 d.lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 35 della l. 448/2001.

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme regionali).

     1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);

     b) legge regionale 26 maggio 1997, n. 26 (Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell’articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 19);

     c) legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 (Utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella Regione Piemonte);

     d) legge regionale 7 luglio 1976, n. 34 (Rifinanziamento della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, ‘Interventi a favore di consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi’);

     e) legge regionale 22 maggio 1980, n. 61 (Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 ‘Interventi a favore di consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi’);

     f) legge regionale 15 novembre 1982, n. 34 (Deroga all’articolo 2 comma 20 lettera b) della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28);

     g) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 59 (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in attuazione e ad integrazione delle norme di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed al decreto ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457);

     h) articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle province).

 

     Art. 22. (Norme di coordinamento).

     1. Alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

     a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 49, il riferimento “alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)” è sostituito con il riferimento (omissis); sono inoltre soppresse le seguenti parole: “non espressamente conferite alle Province”;

     b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 50, è abrogata;

     c) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 le parole: “non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995" sono soppresse;

     d) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 50, il riferimento “all’articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995" è sostituito con il riferimento

     (Omissis);

     e) alla lettera b), del comma 1 dell’articolo 51, dopo la parola “attribuiti”, il riferimento alla “l.r. 59/1995" è sostituito dal riferimento (omissis); sono, inoltre, soppresse le seguenti parole: ”ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle province con la presente legge".

     2. Alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

     a) al comma 5 dell’articolo 3 il riferimento “all’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, ”Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti"" è sostituito con il riferimento

     (Omissis);

     b) al comma 6 dell’articolo 3 il riferimento “all’articolo 3 della l.r. 59/1995" è sostituito con il riferimento

     (Omissis);

     c) al comma 5 dell’articolo 7, dopo la parola “delega” sono soppresse le seguenti parole: “che integra quanto previsto dall’articolo 28, comma 12, della l.r. 59/1995 e”;

     d) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 7, sono soppresse le seguenti parole: “compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995".

     3. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, il riferimento all’"articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)", è sostituito con il riferimento (omissis); inoltre, la parola “chilogrammo” è sostituita con le parole

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2004, n. 227 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro la presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2004, n. 227 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro la presente lettera.

[4] Per il termine di efficacia del presente articolo, vedi l'art. 16 della L.R. 24 maggio 2012, n. 7.

[5] Per il termine di efficacia del presente comma, vedi l'art. 16 della L.R. 24 maggio 2012, n. 7.

[6] Per il termine di efficacia del presente comma, vedi l'art. 16 della L.R. 24 maggio 2012, n. 7.

[7] Per il termine di efficacia del presente articolo, vedi l'art. 16 della L.R. 24 maggio 2012, n. 7.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2004, n. 227 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2004, n. 227 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[10] Per il termine di efficacia del presente articolo, vedi l'art. 16 della L.R. 24 maggio 2012, n. 7.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2004, n. 227 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2004, n. 227 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[13] Lettera inserita dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[14] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2012, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 4 marzo 2003, n. 2.

[16] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 13 marzo 2003, n. 11.

[17] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28. La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2015, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.