§ 3.3.34 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19.
Prime norme di attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:23/02/1995
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Modalità di esercizio delle funzioni.
Art. 3.  Validità atti comunali e delle Comunità Montane.
Art. 4.  Risoluzione controversie.
Art. 5.  Previsione finanziaria.
Art. 6.  Ripartizione risorse finanziarie.


§ 3.3.34 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19. [1]

Prime norme di attuazione dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle Province competenze relative alla tutela della maternità ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti.

(B.U. 1 marzo 1995, n. 9).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La legge disciplina quanto disposto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, con riferimento alle funzioni di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, e già previste dalle seguenti disposizioni normative: regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 «Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono», legge 13 aprile 1933, n. 312 «Modificazione alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono», legge 23 dicembre 1975, n. 698 «Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia», legge 1° agosto 1977, n. 563 «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"», regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 «Approvazione del T.U. della legge comunale e provinciale», articolo 144, lettera G n. 2-3 e abroga quanto disposto dalla legge regionale 23 aprile 1992, n. 24, con riferimento alle funzioni stesse.

     2. Per quanto attiene alle funzioni socio assistenziali gestite facoltativamente dalle Province alla data di entrata in vigore della legge n. 142/1990, restano valide le norme di cui alla L.R. n. 24/1992.

 

     Art. 2. Modalità di esercizio delle funzioni.

     1. Le Province esercitano le funzioni socio assistenziali di cui all'articolo 1, comma 1, tramite convenzioni con i Comuni singoli od associati o le Comunità Montane, di norma, oppure direttamente.

     2. L'individuazione delle funzioni da gestire tramite convenzione o in forma diretta è formalizzata con deliberazione del Consiglio provinciale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

     Art. 3. Validità atti comunali e delle Comunità Montane.

     1. Gli atti conseguenti al trasferimento delle funzioni socio assistenziali già di competenza delle Province adottati dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità Montane, in attuazione della L.R. n. 24/1992, anteriormente alla data di esecutività delle deliberazioni che le Province adotteranno ai sensi dell'articolo 2, sono validi ed operanti fino all'assunzione, da parte delle Province stesse, dei provvedimenti sostitutivi degli atti medesimi.

 

     Art. 4. Risoluzione controversie.

     1. Nel caso di controversie nella materia regolamentata dalla legge decide la Giunta Regionale, alla quale devono essere trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli Enti interessati.

 

     Art. 5. Previsione finanziaria.

     1. La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, assegna annualmente alle Province risorse finanziarie necessarie a concorrere all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 698/1975.

     2. A tale fine, viene istituito nel bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario 1995 apposito capitolo con la denominazione «Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 698/1975».

     3. La dotazione del capitolo di cui al comma 2 per l'anno 1995 e per gli anni successivi è definita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 6. Ripartizione risorse finanziarie.

     1. L'articolo 2, comma 4 della L.R. n. 24/1992 è così modificato:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.