§ 10.5.a - Legge 13 aprile 1933, n. 312.
Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza ai fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:13/04/1933
Numero:312


Sommario
Art. 1.      All'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, è sostituito il seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, è così modificato
Art. 3.      Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito [...]


§ 10.5.a - Legge 13 aprile 1933, n. 312.

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza ai fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono.

(G.U. 27 aprile 1933, n. 98).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, è sostituito il seguente:

     "Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 4 sono anticipate dalla provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi comuni in una proporzione determinata con decreto reale.

     "Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli, di cui alla lettera c) dello stesso art. 4, sono anticipate dalla provincia e fanno carico per un terzo all'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e, pel rimanente, sono ripartite in misura uguale tra la provincia e i rispettivi comuni.

     "Le quote assegnate ai comuni sono tra essi ripartite dall'amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del regno, e il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

     "Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche che il collocamento a baliatico esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un comune ed ai bambini illegittimi nati nel comune stesso, questo è esente dal contributo.

     "Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per l'attuazione dell'assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall'amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.

     "Per ottenere il contributo, di cui al secondo comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, le amministrazioni provinciali debbono comunicare all'opera nazionale per la maternità e l'infanzia copia del bilancio e del conto annuale.

     "A tale comunicazione non sono tenute le amministrazioni provinciali che, in forza dei proprii regolamenti, provvedono all'assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalle madri, senza contributo dell'opera".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, è così modificato:

     "L'amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono provvede, d'intesa con l'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, all'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente articolo".

     Nel terzo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole "a carico delle province e dei comuni".

 

          Art. 3.

     Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.