§ 4.9.13 - Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41.
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 occupazione
Data:14/12/1998
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Distribuzione delle funzioni).
Art. 3.  (Programma triennale per le politiche del lavoro).
Art. 4.  (Piano annuale).
Art. 5.  (Progetti finalizzati).
Art. 6.  (Atti di indirizzo e coordinamento).
Art. 7.  (Commissione regionale di concertazione).
Art. 8.  (Comitato al lavoro e formazione professionale).
Art. 9.  (Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti).
Art. 10.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 11.  (Organizzazione dell'Agenzia e vigilanza).
Art. 12.  (Funzioni regionali).
Art. 13.  (Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali).
Art. 14.  (Sistema informativo regionale per il lavoro).
Art. 15.  (Centri per l'impiego).
Art. 16.  (Soppressione dei Centri d'iniziativa locale per l'occupazione - CILO e abrogazione della l.r. 48/1991).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Personale).
Art. 19.  (Beni patrimoniali).
Art. 20.  (Norma transitoria e prima applicazione).
Art. 21.  (Urgenza).


§ 4.9.13 - Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41.

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro.

(B.U. 17 dicembre 1998, n. 50 - suppl.).

 

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di mercato del lavoro.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ad integrare, attraverso i servizi per l'impiego pubblici e privati resi sul territorio, le politiche del lavoro e le politiche formative al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

 

     Art. 2. (Distribuzione delle funzioni).

     1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 469/1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.

     2. La Regione provvede alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 469/1997, con l'obiettivo di incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento all'ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.

     3. Sono attribuite alle Province:

     a) la costituzione e l'organizzazione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 15;

     b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 469/1997;

     c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

     d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 469/1997, fatta eccezione per quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

     4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.

     5. Le Province, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri Enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8, nonché per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province medesime.

 

CAPO II.

ATTI DI PROGRAMMAZIONE, DI INDIRIZZO

E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE

 

     Art. 3. (Programma triennale per le politiche del lavoro).

     1. Per favorire la realizzazione dell'integrazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, previo parere del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, la proposta del programma triennale per le politiche del lavoro in un contesto unificato con il programma triennale previsto dagli articoli 8 e 16 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

     2. Il programma triennale attua il programma regionale di sviluppo nei settori delle politiche del lavoro e della formazione professionale indicando gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale nonché le risorse che si prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione.

 

     Art. 4. (Piano annuale).

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. 63/1995 in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio approva, informata la Commissione consiliare competente per materia, il piano annuale delle azioni da realizzare in materia di politiche del lavoro, con opportune specifiche ed articolazioni territoriali.

     2. Il piano annuale, strumento attuativo del programma triennale, prevede le azioni, gli obiettivi e le priorità, l'entità delle risorse, i tempi di realizzazione nonché le modalità di raccordo con gli interventi in materia di formazione professionale al fine della realizzazione dell'integrazione di cui all'articolo 1.

     3. Il piano annuale sostituisce per quanto concerne la materia del lavoro, il piano di lavoro previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro), la deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni), le deliberazioni della Giunta regionale previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 "Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati" e successive modifiche ed integrazioni).

 

     Art. 5. (Progetti finalizzati).

     1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano annuale, il Comitato di cui all'articolo 8, predispone, anche avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 9, progetti finalizzati alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro dipendenti della Regione, dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 9, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

     2. I progetti sono deliberati dalla Giunta regionale e finanziati con specifiche risorse del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Atti di indirizzo e coordinamento).

     1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, nei quali sono fra l'altro stabilite:

     a) le modalità ed i termini di presentazione dei progetti di intervento e relative domande di finanziamento;

     b) le spese ammissibili al finanziamento, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti;

     c) le attività e procedure di controllo sugli interventi finanziati nonché le modalità di valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

 

CAPO III.

ORGANISMI REGIONALI E

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

 

     Art. 7. (Commissione regionale di concertazione).

     1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.

     2. La Commissione:

     a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;

     b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;

     c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

     d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

     e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;

     f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);

     g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

     i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 469/1997;

     l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

     3. La Commissione è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;

     b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

     c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d) [1];

     d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c) [2].

     4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

     5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purchè sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

     7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

     8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

     9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all'articolo 8, le attribuisce alle Province.

     10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.

     10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l’impiego e’ ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province [3].

 

     Art. 8. (Comitato al lavoro e formazione professionale).

     1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

     2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani di cui all'articolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c). Il Comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.

     3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

     4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

 

     Art. 9. (Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti).

     1. E' istituita l'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.

     2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 e del Comitato di cui all'articolo 8.

     3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2 del d.lgs. 469/1997. In particolare esercita i compiti di:

     a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui all'articolo 7;

     b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

     c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;

     d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

     e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.

     4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all'articolo 14.

     5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

     6. L'Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del d.lgs. 469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Organi dell'Agenzia).

     1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.

     3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

     4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.

     5. Il Collegio dei revisori dei conti viene costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dall'Unione delle Province piemontesi (UPP). Il Collegio dura in carica tre anni.

     6. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

 

     Art. 11. (Organizzazione dell'Agenzia e vigilanza).

     1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Agenzia sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

     3. Per lo svolgimento di funzioni progettuali, di studio e di ricerca, l'Agenzia può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella del Direttore dell'Agenzia o di collaborazione coordinata e continuativa con esperti esterni. Ai medesimi fini può stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio ed Università.

     4. Il personale, assunto con contratto di diritto privato, già in servizio presso l'Agenzia dell'impiego del Piemonte e trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997, è assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.

     5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla definizione della dotazione organica dell'Agenzia, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, determina le procedure per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 469/1997, mediante concorsi specifici, correlati alla qualifica funzionale e al titolo di studio posseduto. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali risulti idoneo è assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro e inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia medesima in base alla qualifica e al profilo professionale acquisito con i predetti concorsi. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali.

     6. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto. Sono in ogni caso sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

     a) il bilancio preventivo e il piano annuale d'attività;

     b) gli impegni di spesa pluriennali;

     c) il conto consuntivo;

     d) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili.

 

CAPO IV.

SERVIZI REGIONALI E LOCALI

 

     Art. 12. (Funzioni regionali).

     1. La Regione svolge le funzioni in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 2, comma 1 attraverso l'apposita struttura prevista ai sensi della l.r. 51/1997, col supporto della Commissione di cui all'articolo 7, del Comitato di cui all'articolo 8 e dell'Agenzia di cui all'articolo 9, per le rispettive competenze.

     2. Nel rispetto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 51/1997, la Regione può affidare studi e ricerche in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale a soggetti pubblici o privati.

     3. Nulla è innovato in ordine all'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 1/1983, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali).

     1. A decorrere dalla data di trasferimento delle competenze statali, compatibilmente con gli effetti derivanti dall'organica revisione degli ammortizzatori sociali, presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale. La Regione promuove altresì gli accordi finalizzati ai contratti di solidarietà [4].

     2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro, ossia per le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarietà, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.

     3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 1 o per formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.

     4. Presso la Regione si svolge il confronto previsto dall'articolo 35, comma 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'articolo 20 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     5. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 35 bis, comma 3, del d.lgs. 29/1993 così come integrato dall'articolo 21 del d.lgs. 80/1998.

 

     Art. 14. (Sistema informativo regionale per il lavoro).

     1. Il Sistema informativo regionale per il lavoro è parte integrante del Sistema informativo regionale (SIRE) e riguarda l'acquisizione ed elaborazione nonché la congruità dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e le dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente sul territorio della Regione.

     2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel quadro del sistema informativo regionale e nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997, possono sviluppare banche dati e sistemi informativi funzionali ai bacini locali del lavoro, stabilendo protocolli di scambio dei dati a livello nazionale e regionale.

     3. Nell'ambito del sistema è attivato il servizio di informazione per fornire oltre che alla Regione ed agli Enti citati al comma 2, in relazione alle loro specifiche funzioni, anche a tutti i soggetti interessati ogni utile dato in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro.

     4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione fra domanda ed offerta di lavoro possono accedere alle banche dati del sistema informativo, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

     5. La Regione può stipulare convenzione con il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997 per la gestione e l'implementazione di parti del proprio sistema quali componenti del Sistema Informativo Lavoro - SIL.

 

     Art. 15. (Centri per l'impiego).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita l'UPP, definisce i bacini provinciali per l'istituzione dei Centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 469/1997, delle esigenze socio-geografiche di utenza, della specificità della città capoluogo di Regione.

     2. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, le Province istituiscono ed organizzano entro il 30 giugno 1999 proprie strutture denominate "Centri per l'impiego" [5].

     3. Attraverso tali strutture le Province, al fine di incrementare l'occupazione ed incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, erogano:

     a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 469/1997, in materia di collocamento;

     b) i servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d);

     c) i servizi di informazione sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità previsti dalla legislazione statale e regionale;

     d) i servizi di rilevazione sul fabbisogno di lavoro e di formazione finalizzati a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in particolare dei giovani e dei soggetti svantaggiati, anche attraverso adeguate informazioni sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;

     e) i servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati nel piano annuale di cui all'articolo 4;

     f) altri servizi definiti dalle Province nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Regione anche allo scopo di realizzare l'integrazione di cui all'articolo 1, con opportune iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale e di informativa sui corsi di formazione e di riqualificazione professionale.

     4. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le Province possono stipulare convenzioni con i Comuni singoli od associati nell'ambito del bacino, o con apposite agenzie da essi costituite.

     5. Ai Comuni che si associano per le finalità previste al comma 4, sono riconosciuti i benefici previsti ai sensi di legge.

     6. Le Province, mediante apposite convenzioni, possono utilizzare all'interno dei Centri per l'impiego il personale della formazione professionale dipendente degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) che abbia partecipato, con esito positivo, ai corsi di riqualificazione previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione). Analogamente può operarsi nei confronti del personale delle Agenzie di cui all'articolo 11 della l.r. 63/1995 che abbia partecipato, con esito positivo, a specifici corsi di riqualificazione.

     7. I Centri per l'impiego svolgono i compiti connessi con l'alimentazione del Sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 14 e del SIL.

     8. Nulla è innovato per quanto riguarda gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 della l. 56/1987 relativamente alle soppresse sezioni circoscrizionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 469/1997.

 

     Art. 16. (Soppressione dei Centri d'iniziativa locale per l'occupazione - CILO e abrogazione della l.r. 48/1991).

     1. In concomitanza con l'avvio dell'attività dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 15, sono soppressi i CILO, istituiti con l.r. 48/1991 (Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei Centri di iniziativa locale per l'occupazione) che viene conseguentemente abrogata [6].

     2. Il personale di ruolo dei Comuni che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 469/1997 operava presso i CILO, può, a domanda e previa intesa fra Comuni e Provincia, essere trasferito nei ruoli organici della Provincia.

     3. Le risorse che la Regione destinava al finanziamento della l.r. 48/1991, così come risultano dal bilancio preventivo assestato dell'anno 1998, sono assegnate alle Province, secondo un piano di riparto deliberato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8.

 

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. Il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è assicurato utilizzando le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997 e le risorse proprie della Regione di cui all'articolo 16, comma 3, ed all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 18. (Personale).

     1. Il personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferito ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997 è assegnato alle Province ed inquadrato nei ruoli organici provinciali. I dipendenti che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 469/1997 operavano presso la Direzione regionale del lavoro nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2 sono inquadrati nei ruoli della Regione Piemonte la quale, attraverso le proprie strutture, deve garantire il supporto ai nuovi organismi previsti dalla presente legge.

     2. E' autorizzato l'incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale in conseguenza di quanto previsto al comma 1 e distintamente per le specifiche qualifiche funzionali quali risulteranno definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 7 del d.lgs. 469/1997.

     3. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

 

     Art. 19. (Beni patrimoniali).

     1. I beni patrimoniali trasferiti alla Regione, ad eccezione di quelli relativi all'Agenzia per l'impiego che sono conferiti all'Agenzia Piemonte Lavoro, sono assegnati secondo le indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 del d.lgs. 469/1997.

 

     Art. 20. (Norma transitoria e prima applicazione).

     1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale costituisce la Commissione regionale di concertazione. Fino all'insediamento di tale Commissione, continua ad operare la Commissione regionale per l'impiego di cui alla l. 56/1987.

     2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la proposta di statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro e definisce la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Agenzia medesima. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore dell'Agenzia e costituisce il collegio dei revisori dei conti.

     3. L'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) decorre dalla data di definizione da parte della Regione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale da attribuire alle Province, comunque non oltre il 1° gennaio 2000. Fino a tale data le funzioni sono esercitate dalla Regione. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi previsti con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

 

     Art. 21. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

INDICE

 

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art.  1. Oggetto e finalità

Art.  2. Distribuzione delle funzioni

 

CAPO II.

ATTI DI PROGRAMMAZIONE, DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE

Art.  3. Programma triennale per le politiche del lavoro

Art.  4. Piano annuale

Art.  5. Progetti finalizzati

Art.  6. Atti di indirizzo e coordinamento

 

CAPO III.

ORGANISMI REGIONALI E AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Art.  7. Commissione regionale di concertazione

Art.  8. Comitato al lavoro e formazione professionale

Art.  9. Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti

Art. 10. Organi dell'Agenzia

Art. 11. Organizzazione dell'Agenzia e vigilanza

 

CAPO IV.

SERVIZI REGIONALI E LOCALI

Art. 12. Funzioni regionali

Art. 13. Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali

Art. 14. Sistema informativo regionale per il lavoro

Art. 15. Centri per l'impiego

Art. 16. Soppressione dei Centri di iniziativa locale per l'occupazione -

CILO e abrogazione della l.r. 48/1991

 

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17. Norma finanziaria

Art. 18. Personale

Art. 19. Beni patrimoniali

Art. 20. Norma transitoria e prima applicazione

Art. 21. Urgenza

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2003, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2003, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 4 marzo 2003, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 1999, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 marzo 1999, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 1999, n. 3.