§ 6.2.23 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.
Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione
Data:27/01/2015
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Pagamenti centralizzati dei fornitori delle aziende sanitarie regionali)
Art. 2.  (Alienazione del patrimonio regionale)
Art. 3.  (Permuta di beni immobili regionali)
Art. 4.  (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio di immobili regionali)
Art. 5.  (Attribuzioni in uso a titolo oneroso di immobili regionali)
Art. 6.  (Disposizioni per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A )
Art. 7.  (Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche)
Art. 8.  (Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie regionali)
Art. 9.  (Norme in materia di razionalizzazione dei costi del personale)
Art. 10.  (Applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)
Art. 11.  (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette)
Art. 12.  (Disposizioni in ordine al personale delle società partecipate)
Art. 13.  (Alienazione del patrimonio di società partecipate)
Art. 14.  (Razionalizzazione delle sedi)
Art. 15.  (Disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili)
Art. 16.  (Disposizioni contabili in merito al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35)
Art. 17.  (Integrazione delle funzioni dell'IPLA, dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e riorganizzazione delle strutture dell'ARPA)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63)
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24)


§ 6.2.23 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale.

(B.U. 29 gennaio 2015, n. 4 - suppl. n. 2)

 

Art. 1. (Pagamenti centralizzati dei fornitori delle aziende sanitarie regionali)

1. Al fine di adeguare alle disposizioni europee e uniformare i termini di pagamento dei fornitori e di rendere trasparenti, anche ai fini del controllo, la gestione contabile e finanziaria delle aziende sanitarie regionali, la Regione, a valere sulle somme trasferite dallo Stato a titolo di fondo sanitario nazionale destinato alle aziende medesime, è autorizzata ad attivare azioni volte a realizzare il pagamento centralizzato dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizi, sia pubblici che privati, delle aziende sanitarie regionali, avvalendosi della società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A..

2. Le modalità di attuazione delle azioni di cui al comma 1 sono deliberate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La Giunta regionale, a partire dall'entrata in funzione di un sistema di pagamento centralizzato dei fornitori, comunica annualmente alla commissione consiliare competente i risultati raggiunti dall'applicazione del comma 1.

 

     Art. 2. (Alienazione del patrimonio regionale)

1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, dispone un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali.

 

     Art. 3. (Permuta di beni immobili regionali)

1. Al fine di ridurre i costi gestionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la dismissione di beni immobili non funzionali all'attività istituzionale mediante permuta con immobili anche utilizzati in regime di locazione.

 

     Art. 4. (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio di immobili regionali)

1. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per le finalità istituzionali di queste ultime. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

2. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, nonchè in favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative, ai fini della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale, culturale, sportiva e ricreativa. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico dei soggetti utilizzatori.

3. Con apposito regolamento regionale, approvato previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei relativi canoni.

 

     Art. 5. (Attribuzioni in uso a titolo oneroso di immobili regionali)

1. La Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione e riqualificazione del proprio patrimonio, procede alla pubblicazione di bandi per l'attribuzione di immobili in uso a terzi a titolo oneroso, in concessione e per un periodo non superiore ad anni cinquanta per i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile o con contratti di locazione per quelli del patrimonio disponibile.

2. Le attribuzioni in uso di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'assegnatario finalizzati al recupero del patrimonio, a fronte di una riduzione del canone.

3. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, disciplina, sentita la commissione consiliare competente, le modalità per l'attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2, la durata ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei relativi canoni.

 

     Art. 6. (Disposizioni per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A )

1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i prestiti sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A..

2. La Giunta regionale, prima della chiusura dell'operazione, è tenuta ad acquisire il parere della commissione consiliare competente.

 

     Art. 7. (Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche)

1. La Regione, al fine di garantire il massimo utilizzo delle aree industriali in uso o dismesse in totale o parziale proprietà pubblica, promuove senza oneri aggiuntivi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un censimento di tali aree [1].

2. La Regione, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo piemontese, prevede modalità di locazione agevolata delle aree di cui al comma 1, nonché agevolazioni per il recupero delle medesime aree di cui è mantenuta la destinazione d'uso iniziale [2].

 

     Art. 8. (Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie regionali)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio regionale di proprietà delle aziende sanitarie regionali, le stesse procedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione degli immobili di proprietà non utilizzati per la diretta erogazione di servizi sanitari, per la successiva alienazione dei medesimi.

2. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell'edilizia sanitaria e per l'acquisto di macchinari e attrezzature tramite programmi definiti dalla Giunta regionale e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 9. (Norme in materia di razionalizzazione dei costi del personale)

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale anche dirigente, la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali nonché le aziende sanitarie locali limitatamente all'area amministrativa, nell'adottare piani di razionalizzazione e contenimento dei costi, possono avvalersi per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. L'articolo 14 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato.

 

     Art. 10. (Applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) [3]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si applicano anche agli enti e società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione [4].

 

     Art. 11. (Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette) [5]

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare, adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.

 

     Art. 12. (Disposizioni in ordine al personale delle società partecipate)

1. Gli enti, le agenzie, i consorzi, le società direttamente partecipate o partecipate tramite Finpiemonte S.p.A. o Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza procedono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad approvare programmi di riduzione del personale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere, in casi di documentate necessità, a procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato con priorità alla stabilizzazione dell'organico precario già in essere.

3. La spesa per consulenze e incarichi professionali sostenuta dai soggetti di cui al comma 1 deve essere inferiore all'80 per cento rispetto all'importo minore raggiunto negli ultimi cinque anni.

 

     Art. 13. (Alienazione del patrimonio di società partecipate)

1. La Giunta regionale dà mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di provvedere alla alienazione del patrimonio inutilizzato delle società partecipate.

 

     Art. 14. (Razionalizzazione delle sedi)

1. Al fine di conseguire un maggior risparmio e ridurre gli oneri organizzativi, le sedi delle agenzie, aziende o società regionali sono ubicate, salvo indisponibilità, esclusivamente in immobili adeguati alle attività di proprietà della Regione. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale presenta un piano di razionalizzazione alla commissione consiliare competente.

 

     Art. 15. (Disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi contabili)

1. Al fine di favorire ed accelerare l'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, le previsioni di cui al secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono anticipate all'esercizio 2014.

 

     Art. 16. (Disposizioni contabili in merito al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015 ') ed al fine di dare copertura agli oneri derivanti, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, sono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

a) un capitolo di entrate nell'ambito dell'UPB A1102 relativo al maggior gettito derivante dalle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), per il finanziamento degli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ovvero dell'articolo 1, comma 456, della legge 190/2014, con una dotazione di euro 70.000.000,00;

b) un capitolo di entrate nell'ambito dell'UPB A1102 quale quota del gettito dell'addizionale regionale IRPEF per il finanziamento degli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 ovvero dell'articolo 1, comma 456, della legge 190/2014, con una dotazione di euro 81.000.000,00;

c) un capitolo di spese nell'ambito dell'UPB A11041, denominato "Concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale - articolo 1, comma 456, legge 190/2014", con una dotazione di euro 151.000.000,00 relativo al concorso agli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 assunti dalla gestione commissariale.

2. Agli stanziamenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), si fa fronte mediante variazione compensativa all'interno dell'UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015. La Giunta regionale è autorizzata con proprio provvedimento ad apportare eventuali ulteriori variazioni compensative all'interno dell'UPB A1102 che si rendono necessarie.

3. Agli oneri di cui al precedente comma 1, lettera c), si fa fronte mediante variazione compensativa all'interno dell'UPB A11041 e riduzione dell'UPB A11043 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

 

     Art. 17. (Integrazione delle funzioni dell'IPLA, dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio) [6]

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte tramite l'integrazione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA), dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico della nuova realtà regionale e le funzioni strumentali a essa attribuite.

3. La Giunta regionale provvede a elaborare le proposte necessarie alla riunificazione delle due strutture entro giugno 2015.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), così come sostituita dalla legge regionale 30 agosto 2010, n. 18 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 32/1982 è sostituita dalla seguente:

"c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 900,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato;

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa;

3) sia privo di assicurazione.".

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e riorganizzazione delle strutture dell'ARPA) [7]

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è aggiunta la seguente:

"e bis) contenimento della spesa pubblica e rispetto dei costi standard per tipologia di prestazione.".

2. L'articolo 10 della legge regionale 60/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Strutture periferiche)

1. L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita da un numero massimo di quattro dipartimenti e dai rispettivi servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.

2. A ciascun dipartimento è preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.

3. L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, sentite le province.".

3. Il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede entro il 30 giugno 2015, tramite le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente, alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di strutture organizzative dell'Agenzia finalizzate al conseguimento di ulteriori riduzioni della spesa, garantendo il rispetto delle funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 60/1995.

4. Ogni riferimento ai dipartimenti provinciali o sub-provinciali nell'ambito della legge regionale 60/1995 deve intendersi rivolto ai dipartimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo.

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. L'elaborazione degli standard formativi regionali può essere supportata da gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche per gli standard, disciplinate dalla Giunta regionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organismi ed in deroga a quanto stabilito all'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è prevista la possibilità di corrispondere un gettone di presenza ricompreso nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4 ter. La disposizione di cui al comma 4 bis può trovare applicazione a far data dall'entrata in vigore dell'articolo 9 della l.r. 8/2013.".

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n, 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è aggiunta la seguente:

"c bis) la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità.".

3. All'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2000 dopo le parole "d'intesa con gli enti locali" sono aggiunte le seguenti, "aggregati nel consorzio di cui all'articolo 8".

4. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2000 le parole "Per l'acquisizione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti "Acquisita l'intesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

"1 bis. Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione.".

6. La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è sostituita dalla seguente "Agenzia della mobilità piemontese".

7. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 le parole "metropolitano torinese" sono sostituite dalle seguenti "regionale" e le parole "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge", sono soppresse.

8. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 le parole "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" sono sostituite dalle seguenti "Agenzia della mobilità piemontese" ed è aggiunto, al termine del comma, il seguente periodo "Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto su gomma in relazione a quelli su ferro".

9. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

"1 ter. Il consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della presente legge.".

10. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 le parole "relative all'ambito metropolitano" sono soppresse e sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti "Il consorzio è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5".

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Si intende con programmazione non solamente la pianificazione degli itinerari delle varie linee di trasporto pubblico, bensì anche il numero di corse giornaliere per ciascuna linea e gli orari delle stesse.

2 ter. La possibilità di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto attraverso una programmazione coordinata costituisce una linea guida della programmazione stessa. Le variazioni di orari o modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall'Agenzia per la mobilità piemontese, previa consultazione di tutti i soggetti consorziati interessati dal servizio stesso.

2 quater. Per i membri del consorzio di cui al comma 2, incluso l'eventuale consiglio di amministrazione, non è prevista alcuna indennità di carica aggiuntiva.".

12. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2000 dopo le parole "La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti" sono inserite le seguenti "aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese".

14. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2000 dopo le parole "La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti" sono inserite le seguenti "aggregati nel consorzio denominato Agenzia per la mobilità piemontese".

15. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2000 le parole "e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea"sono soppresse.

16. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'articolo 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge.".

17. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2000 dopo le parole "relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale" sono inserite le seguenti "con preferenza per quelli su rotaia a basso impatto di emissioni di scarico e per l'arredo di linea".

18. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

" 2.01. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, gli obiettivi previsti dal contratto di servizio non sono stati rispettati, il contratto stesso può essere sciolto o modificato.".

19. Alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte le seguenti parole "I soggetti subaffidatari devono sottostare alle medesime condizioni contrattuali dell'azienda che ha ottenuto l'affidamento principale;".

20. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.".

21. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti parole "e devono essere omogenee tra i diversi mezzi di trasporto operanti sullo stesso tragitto".

22. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1/2000 sono aggiunte, al termine del comma, le seguenti parole, "inclusa la possibilità di poter utilizzare biglietti di diverse aziende validi sullo stesso percorso".

23. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1/2000 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Al fine di incrementare l'utenza e rendere facilmente consultabile la disponibilità di servizio pubblico, è istituito un portale internet di infomobilità dove verificare i servizi disponibili in un determinato momento e poter pianificare un itinerario a livello regionale, con dettaglio di costi e tempi di percorrenza.

6 ter. Al fine di garantire migliore rapporto tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico, l'azienda espletante il servizio, attraverso il suo personale di servizio o tramite comunicazione audio, è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli utenti sulle motivazioni di ritardi superiori a cinque minuti o disservizi che interessano la corsa. La Regione utilizza le informazioni così raccolte dagli utenti, tramite gli strumenti informatici a disposizione della Agenzia della mobilità piemontese e della Regione, come ulteriore indicatore per il monitoraggio del servizio.

6 quater. I servizi di infomobilità previsti al comma 6 bis devono essere integrati anche con gli esistenti servizi di mappe on line ed essere disponibili come applicazioni per i principali sistemi operativi mobili.".

24. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000 dopo le parole "contratti di servizio di cui all'articolo 10" sono aggiunte le seguenti "Le aziende di trasporto dotate di sistema di bigliettazione elettronica BIP (Biglietto Integrato Piemonte) devono fornire i dati raccolti nel formato e con il protocollo individuati con apposito provvedimento della Regione".

25. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Sono previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio.".

26. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

"4. La verifica della ripartizione è stabilita dalla Regione a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma, nonché dell'aumento o diminuzione dell'utenza sulla base della qualità del servizio offerto, che può essere effettuato per decisione unilaterale della Regione e almeno una volta ogni tre anni.".

27. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La programmazione e conseguente erogazione di fondi ai titolari di contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico, avviene sulla base dell'utenza potenziale, definita da analisi basate su un modello uniforme e scientifico. La programmazione può essere confermata o rivista a costi invariati in seguito all'analisi dei dati pervenuti relativi al monitoraggio dell'utenza.".

28. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo di provincia e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, sviluppa un sistema di monitoraggio, omogeneo sul territorio regionale, per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale. Il sistema di monitoraggio è finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati ed è alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonchè per la valutazione e il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori.".

29. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 1/2000 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e ad ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio caricati su supporto elettronico.

2 ter. La sanzione relativa al mancato rispetto degli obblighi di validazione di cui al comma 2 bis, è pari a due volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria. Per i titoli di viaggio il cui periodo di validità è determinato solo a seguito della prima validazione, la sanzione, per mancata prima validazione, è regolata dal precedente comma 2.

2 quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale devono restituire ai propri clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, sotto forma di premialità, almeno il 70 per cento degli incassi dovuti all'applicazione delle sanzioni regolate dal precedente comma 2 ter. Le norme di validazione e le forme di premialità devono essere riportate all'interno dei contratti di servizio e portate a conoscenza del pubblico, da parte delle aziende, in modo chiaro e permanente.".

30. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

31. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

"5 ter. Gli affidamenti dei contratti di trasporto pubblico locale urbano ad aziende pubbliche in essere alla data del 31 dicembre 2014 possono essere prorogati o rinnovati fino alla data di conclusione dei procedimenti di gare da parte delle province, purchè a tale data detti affidamenti non risultino in regime di proroga oltre i termini contrattuali.".

32. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro il 31 marzo 2015 non hanno aderito al consorzio di cui all'articolo 8.".

33. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2000 le parole "agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti "all'Agenzia della mobilità piemontese".

34. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse previste nei capitoli di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.".

35. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. L'articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

2. Il parere sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sul progetto di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto stesso alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.

5. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.".

2. Il comma 3 dell'articolo 40 septies della legge regionale 7/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del Collegio più anziano d'età.".

3. Il comma 1 dell'articolo 40 undecies della legge regionale 7/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità definita con deliberazione della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.".

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le entrate derivanti dalle soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata ''Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti '' al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.

3 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.".

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il Piano socio-sanitario regionale prevede inoltre il coinvolgimento, nell'ambito della riorganizzazione degli immobili di edilizia sanitaria della rete ospedaliera e territoriale, anche di soggetti e capitali privati attraverso il ricorso al project financing, al leasing in costruendo, alla concessione d'uso o ad altre forme di finanziamento compatibili con l'attività della pubblica amministrazione, previa autorizzazione con deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le forme di contribuzione pubblica ai progetti di project financing non possono superare il limite del 50 per cento del valore dell'opera.

1 quater. Il contratto di finanziamento non può in ogni caso prevedere quale corrispettivo il ricorso all'affidamento in concessione di servizi sanitari ospedalieri.

1 quinquies. I progetti che prevedono il coinvolgimento di soggetti e capitali privati devono essere presentati ai cittadini mediante pubblicazione sui siti istituzionali della Regione e delle aziende sanitarie interessate.".

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) sono inseriti i seguenti:

"1 bis. L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni affidategli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

1 ter. L'organizzazione regionale è intesa a valorizzare gli apporti tecnici e la professionalità dei dipendenti e garantisce l'efficienza e la produttività delle strutture.".

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, con contratto di lavoro di diritto privato a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3.".

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

"3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.".

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)

1. Il comma 2 ter dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

"2 ter. La gestione liquidatoria ha una durata definita con deliberazione della Giunta regionale. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale.".

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11) è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2014 è sostituito dal seguente:

"4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.".


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 161 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 31 marzo 2020, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 26 settembre 2016, n. 18.