§ 5.7.155 - L.R. 29 giugno 2009, n. 19.
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:29/06/2009
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Rete ecologica regionale)
Art. 3.  (Carta della natura regionale)
Art. 4.  (Sistema regionale delle aree protette)
Art. 5.  (Classificazione delle aree protette)
Art. 5 bis.  (Promozione dei prodotti delle aree protette)
Art. 5 ter.  (Misure di incentivazione)
Art. 5 quater.  (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)
Art. 6.  (Aree contigue)
Art. 7.  (Finalità delle aree protette)
Art. 8.  (Norme di tutela e di salvaguardia)
Art. 9.  (Istituzione delle aree protette)
Art. 10.  (Aree naturali protette)
Art. 10 bis.  (Modifiche parziali dei confini)
Art. 11.  (Disposizioni generali)
Art. 12.  (Soggetti gestori delle aree protette)
Art. 13.  (Organi degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 14.  (Il presidente)
Art. 15.  (Il consiglio)
Art. 16.  (Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)
Art. 17.  (Indennità)
Art. 17 bis.  (Il revisore dei conti)
Art. 18.  (La comunità delle aree protette)
Art. 18 bis.  (Consulta per la promozione del territorio)
Art. 19.  (Personale)
Art. 20.  (Dirigenza)
Art. 21.  (Vigilanza nelle aree protette)
Art. 22.  (Norme contabili)
Art. 23.  (Statuto)
Art. 24.  (Regolamento delle aree protette)
Art. 25.  (Piano pluriennale economico-sociale)
Art. 26.  (Piano di area)
Art. 27.  (Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali)
Art. 28.  (Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)
Art. 29.  (Attività di indirizzo, coordinamento e supporto)
Art. 30.  (Commissariamento)
Art. 31.  (Strumenti di supporto)
Art. 32. 
Art. 32 bis. 
Art. 32 ter. 
Art. 33.  (Gestione faunistica)
Art. 34.  (Attività agricole e silvo-pastorali)
Art. 34 bis.  (Norma finale)
Art. 35.  (Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)
Art. 36.  (Indennizzi)
Art. 37.  (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
Art. 38.  (Conservazione della biodiversità)
Art. 39.  (Rete Natura 2000)
Art. 40.  (Misure di conservazione)
Art. 41.  (Gestione della rete Natura 2000)
Art. 42.  (Piano di gestione)
Art. 43.  (Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti)
Art. 44.  (Valutazione di incidenza di piani e programmi)
Art. 45.  (Esigenze di rilevante interesse pubblico)
Art. 46.  (Compiti dell'ARPA)
Art. 47.  (Piani di azione degli habitat e delle specie)
Art. 48.  (Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)
Art. 49.  (Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)
Art. 50.  (Misure di ripristino)
Art. 51.  (Informazione)
Art. 52.  (Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)
Art. 52 bis.  (Zone naturali di salvaguardia)
Art. 52 ter.  (Finalità delle zone naturali di salvaguardia)
Art. 53.  (Corridoi ecologici)
Art. 54.  (Tutela ed interventi)
Art. 55.  (Sanzioni)
Art. 56.  (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 57.  (Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette)
Art. 58.  (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 59.  (Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette)
Art. 60.  (Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 61.  (Norma transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo)
Art. 62.  (Relazione al Consiglio regionale)
Art. 62 bis.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
Art. 63.  (Abrogazione di norme)
Art. 64.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 65.  (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)


§ 5.7.155 - L.R. 29 giugno 2009, n. 19. [1]

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

(B.U. 2 luglio 2009, n. 26 - S.O. n. 2)

 

Titolo I.

NORME GENERALI

 

Capo I.

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;

e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.

 

     Art. 2. (Rete ecologica regionale)

1. La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

2. La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

a) il sistema delle aree protette del Piemonte;

a bis) le aree contigue;

b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

b bis) le zone naturali di salvaguardia;

c) i corridoi ecologici;

c bis) altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità.

 

     Art. 3. (Carta della natura regionale)

1. La carta della natura regionale, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all'articolo 2 sulla base dello stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia.

2. La Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Torino, predispone e adotta la carta della natura regionale, comprensiva delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e informa la competente commissione consiliare. Contestualmente viene data notizia dell'adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2, entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute procede alla predisposizione e all'adozione degli elaborati definitivi che sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. La carta della natura regionale è pubblicata, in seguito all'approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico regionale e assume efficacia con la pubblicazione.

5. Le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica alla carta della natura regionale, nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

6. Ai fini dell'approvazione della carta della natura regionale, come disciplinata dai commi 2, 3 e 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli elaborati e la disciplina attuativa della stessa in coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, della l.r. 56/1977. La carta della natura regionale può essere adottata e approvata anche per stralci territoriali corrispondenti ad ambiti sovra comunali o ai confini provinciali o della Città metropolitana di Torino.

7. Dalla data di adozione della carta di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della l.r. 56/1977 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse.

8. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

 

Titolo II.

AREE PROTETTE

 

Capo I.

CLASSIFICAZIONE, NORME DI TUTELA E DI PROMOZIONE.

 

     Art. 4. (Sistema regionale delle aree protette)

1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:

a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;

b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;

c) le aree protette a gestione regionale;

d) le aree protette a gestione provinciale;

e) le aree protette a gestione locale.

2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche.

4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.

 

     Art. 5. (Classificazione delle aree protette)

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:

a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;

b) riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;

c) zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti [2];

d) riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.

 

     Art. 5 bis. (Promozione dei prodotti delle aree protette)

1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, i prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area naturale protetta, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi.

 

     Art. 5 ter. (Misure di incentivazione)

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.

 

     Art. 5 quater. (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi)

1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco e previa comunicazione motivata alla Regione, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta.

 

     Art. 6. (Aree contigue)

1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.

1 bis. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue, anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso.

2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della L. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

2 bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f4.Area contigua del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12 bis Area contigua dell'Alta Val Borbera; f12 ter Area contigua del Marguareis.

2 ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.

2 quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo.

2 quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.

 

     Art. 7. (Finalità delle aree protette)

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

3) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico [3];

4) garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali [4];

5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

b) nelle riserve naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

c) [Abrogata];

d) nelle riserve speciali:

1) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione [5];

2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

2 bis. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso.

 

     Art. 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.

3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:

a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;

b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) apertura di discariche;

e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;

k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

l) asportazione di minerali;

m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;

o) sorvolo a bassa quota di aeromobili non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o) [6].

5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

6. [Abrogato].

7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

 

Capo II.

ISTITUZIONE

 

     Art. 9. (Istituzione delle aree protette)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, comma 3.

2. La legge istitutiva individua, per ogni area:

a) i confini;

b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale;

c) la classificazione;

d) il soggetto gestore;

e) i finanziamenti.

3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.

4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.

 

     Art. 10. (Aree naturali protette)

1. Le aree naturali protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.

2. Le aree naturali protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:

a) parchi naturali a gestione regionale:

1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

2) Parco naturale della Val Troncea;

3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;

4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

5) Parco naturale La Mandria;

6) Parco naturale di Stupinigi;

7) Parco naturale della Collina di Superga;

8) Parco naturale delle Alpi Marittime;

9) Parco naturale del Marguareis;

10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

11) [abrogato];

12) Parco naturale delle Lame del Sesia;

13) Parco naturale del Monte Fenera;

14) Parco naturale del Ticino;

15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;

16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;

17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;

18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;

18 ter) Parco naturale del Monviso;

18 quater) Parco naturale dell'Alta Val Borbera;

18 quinquies) Parco naturale del Po piemontese;

18 sexies) Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi;

b) parchi naturali a gestione provinciale:

1) Parco naturale del Lago di Candia;

2) Parco naturale del Monte San Giorgio;

3) Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;

4) Parco naturale di Conca Cialancia;

5) Parco naturale del Colle del Lys;

6) Parco naturale della Rocca di Cavour;

b bis) parchi naturali a gestione locale:

1) Parco naturale Gesso e Stura;

c) riserve naturali a gestione regionale:

1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;

2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;

3) Riserva naturale della Vauda;

4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;

5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;

7) [abrogato];

8) [abrogato];

9) [abrogato];

10) [abrogato];

11) [abrogato];

12) [abrogato];

13) [abrogato];

14) [abrogato];

15) [abrogato];

16) [abrogato];

17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;

18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;

19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;

19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;

20) [abrogato]

21) Riserva naturale di Paesana;

22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;

23) Riserva naturale Fontane;

24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;

25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;

26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;

27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;

27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;'

28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;

29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;

30) Riserva naturale del Torrente Orba;

31) [abrogato];

32) [abrogato];

33) [abrogato];

34) [abrogato]

35) [abrogato];

36) [abrogato];

37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;

38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;

39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;

39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;

40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;

41) Riserva naturale della Val Sarmassa;

42) Riserva naturale delle Baragge;

43) [abrogato]

44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;

45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;

46) Riserva naturale del Fondo Toce;

47) Riserva naturale di Bosco Solivo;

48) [abrogato];

49) [abrogato];

49 bis) Riserva naturale della Bessa;

49 ter) Riserva naturale di Benevagienna;

49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma;

49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;

49 sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.

49 septies) Riserva naturale del Neirone;

49 octies) Riserva naturale degli Stagni di Belangero;

49 novies) Riserva naturale delle Rocche di Antignano;

49 decies) Riserva naturale del Rio Bragna;

49 undecies) Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca;

49 duodecies) Riserva naturale del Bosco del Merlino;

49 terdecies) Riserva naturale delle Grotte di Aisone;

49 quaterdecies) Riserva naturale di Spina verde;

d) riserve naturali a gestione provinciale:

1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;

2) [abrogato]

e) riserve naturali a gestione locale:

1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;

2) [abrogato];

f) [abrogata];

g) [abrogata];

h) [abrogata].

 

     Art. 10 bis. (Modifiche parziali dei confini)

1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare.

 

Capo III.

GESTIONE

 

     Art. 11. (Disposizioni generali)

1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.

2. Agli enti di gestione si applica la normativa europea, statale e regionale riferita alla Regione.

3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle unioni montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.

3 bis. Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.

4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

 

     Art. 12. (Soggetti gestori delle aree protette)

1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:

a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

b) Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

c) [abrogata];

d) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea, la Riserva naturale delle Grotte di Aisone e la Riserva naturale di Benevagienna;

e) [Abrogata]

f) Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita, la Riserva naturale del Bosco del Merlino;

g) Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, il Parco naturale dell'Alta Val Borbera e la Riserva naturale del Neirone;

h) Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Po piemontese, il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale di Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;

i) Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa, la Riserva naturale degli Stagni di Belangero, la Riserva naturale delle Rocche di Antignano, la Riserva naturale del Rio Bragna, la Riserva naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca e la struttura museale astigiana e dei geositi;

j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale del Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione e la Riserva naturale Spina verde;

k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;

l) [Abrogata]

m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;

n) [Abrogata]

o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;

o bis) [Abrogata]

p) [Abrogata]

q) [Abrogata]

r) [Abrogata]

s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione del Parco naturale Gesso e Stura;

t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.

 

Capo IV.

ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

 

     Art. 13. (Organi degli enti di gestione delle aree protette)

1. Gli organi degli enti di gestione, sono:

a) il presidente;

b) il consiglio;

b bis) il revisore dei conti;

c) la comunità delle aree protette.

 

     Art. 14. (Il presidente)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:

a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;

b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;

c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;

d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;

e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.

4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di unione montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.

6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.

7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 8, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

 

     Art. 15. (Il consiglio)

1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell'ente;

c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;

h) adotta il regolamento dell'area protetta;

i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) assegna gli obiettivi ai dirigenti dell'ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

o bis) nomina il revisore dei conti dell'ente;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.

 

     Art. 16. (Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)

1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

a) parlamentare;

b) presidente di regione;

c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;

d) consigliere o assessore regionale;

e) consigliere provinciale o metropolitano;

f) dipendente dell'ente di gestione;

g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

2. I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.

 

     Art. 17. (Indennità)

1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.

3. Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.

4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.

 

     Art. 17 bis. (Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione delle aree protette secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell'ente ed è scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell'indennità di carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico.

 

     Art. 18. (La comunità delle aree protette)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.

2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori.

3. La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.

4. La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:

a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;

b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;

c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

4 bis. Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta.

5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

6. La comunità delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.

 

Capo IV bis.

CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

 

     Art. 18 bis. (Consulta per la promozione del territorio)

1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:

a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;

b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;

c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;

d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;

e) un rappresentante del Club alpino italiano;

f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);

g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 ;

h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33;

i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. La Consulta per la promozione dei territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

3. La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell'ente di gestione delle aree protette almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

 

Capo V.

Personale

 

     Art. 19. (Personale)

1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

2. Le province, i comuni e le unioni montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.

3. La Giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione.

4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione.

5. Il direttore dell'ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attività di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall'ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorità competenti in materia.

 

     Art. 20. (Dirigenza)

1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.

2. Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3, con contratto di lavoro di diritto privato.

3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.

4. Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.

5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di staff.

6. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.

7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.

8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:

a) dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;

b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;

d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;

e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;

f) individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;

g) esercita i poteri disciplinari previsti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti in materia;

h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;

i) è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

j) promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;

k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;

l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;

m) razionalizza e semplifica le procedure;

n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;

o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;

p) determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.

9. Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;

b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;

d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;

e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.

 

Capo VI.

VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE

 

     Art. 21. (Vigilanza nelle aree protette)

1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza:

a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;

b) all'Arma dei Carabinieri;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) agli agenti di vigilanza della provincia;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

3. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.

5. Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.

6. Il personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.

7. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

8. L'ente di gestione regolamenta i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.

 

Capo VII.

Strumenti di gestione

 

     Art. 22. (Norme contabili)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:

a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;

b) trasferimenti regionali;

c) trasferimenti da altri enti pubblici;

d) attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;

e) sponsorizzazioni di soggetti privati;

f) redditi patrimoniali;

g) canoni di concessioni ed altri diritti;

h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;

b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7.

3. I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.

4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.

5. Gli enti di gestione delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6 e 7.

6. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.

7. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio dell'ente nella prima seduta successiva.

 

     Art. 23. (Statuto)

1. Gli enti di gestione delle aree protette adottano lo statuto dell'ente che è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Al fine di garantire omogeneità di contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro.

 

     Art. 24. (Regolamento delle aree protette)

1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.

2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.

3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera p).

 

Capo VIII.

Pianificazione

 

     Art. 25. (Piano pluriennale economico-sociale)

1. La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.

3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione.

4. Per le aree protette in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.

5. Il piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.

 

     Art. 26. (Piano di area)

1. Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello [7].

1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;

b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;

c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;

e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;

f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.

f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;

b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;

c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.

7 bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all'articolo 12 della l.r. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.

8. [Abrogato]

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo. Nell'ambito delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia dotate di piano d'area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell'area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l'eventuale parere previsto al medesimo comma.

 

     Art. 27. (Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali)

1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.

3. I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello [8].

4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 2 bis .

4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.

6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera p).

 

     Art. 28. (Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

 

Capo IX.

Competenze regionali

 

     Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e supporto)

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i presidenti degli enti di gestione regionali.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l'analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

a) interviene con eventuali verifiche amministrative;

b) nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) istituisce la commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 10, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

b bis) opera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, affinché gli enti di gestione regionale siano dotati di adeguata struttura amministrativa e gestionale in relazione all'estensione e alla peculiarità dei territori gestiti, alla complessità delle problematiche presenti e alla necessità di reperire le risorse finanziarie di cui all'articolo 22;

c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree naturali protette e la biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale 'Piemonte Parchi';

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree naturali protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree naturali protette;

6) la definizione di strumenti per l'identificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari delle aree naturali protette.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione e coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette, gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo, comprensiva del riepilogo delle risorse introitate a titolo di spese correnti e di investimento sulla base dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'articolo 22;

d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. Gli enti di gestione trasmettono alla Regione i seguenti atti:

a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio;

b) il conto consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo.

8. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

9. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.

10. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione - Autonomie locali. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

11. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

12. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale del loro personale per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette.

13. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'ente di gestione o di cessazione dal suo incarico, nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente del sistema regionale delle aree naturali protette individuato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i presidenti degli enti di gestione interessati.

14. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale artigiana e dei geositi su cui la stessa opera.

 

     Art. 30. (Commissariamento)

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.

2. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione in caso di:

a) gravi violazioni di legge;

b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;

c) gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;

e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

 

     Art. 31. (Strumenti di supporto)

1. Al fine di supportare le funzioni di cui all'articolo 29 la Giunta regionale:

a) [abrogata];

b) può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenze ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.

2. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

2 bis. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.

 

     Art. 32.

     [Abrogato]

 

     Art. 32 bis.

     [Abrogato]

 

     Art. 32 ter.

     [Abrogato]

 

Capo X.

Attività, contributi, collaborazioni e risarcimenti

 

     Art. 33. (Gestione faunistica)

1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:

a) gli abbattimenti selettivi;

b) le catture e i prelievi;

c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati nonché al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:

a) portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;

b) contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;

c) contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;

d) mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;

e) migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;

f) ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:

a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;

b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).

7. Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.

8. La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente.

 

     Art. 34. (Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.

2. La qualificazione e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione dei piani pluriennali economico-sociali, di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale.

3. I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui è verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.

4. I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o da razze animali allevate in via di estinzione.

5. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di deminimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

6. I soggetti gestori stipulano accordi agro-ambientali con le associazioni professionali agricole o con singole aziende agricole, volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico.

 

     Art. 34 bis. (Norma finale)

1. In fase di applicazione dell'articolo 8 comma 3, lettera b) l'introduzione da parte di privati di armi all'interno dei parchi viene disciplinata da successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di distinguere l'introduzione nel parco dall'attraversamento su strade comunali, provinciale e nazionale.

 

     Art. 35. (Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.

 

     Art. 36. (Indennizzi)

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono indennizzati a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.

2. Sono esclusi gli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.

3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi.

4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.

5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.

6. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7. L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.

8. I danni e i mancati redditi riconosciuti indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

10. La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto all'indennizzo del danno di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'articolo 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province.

 

Capo XI.

Trasferimento di diritti e doveri

 

     Art. 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.

2. [Abrogato]

3. I beni mobili e immobili di proprietà degli enti di gestione strettamente funzionali ad aree protette affidate ad enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale.

 

Titolo III.

Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche

 

Capo I.

Finalità e definizione della Rete Natura 2000

 

     Art. 38. (Conservazione della biodiversità)

1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

2. In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati negli allegati A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche).

3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CEE e organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.

 

     Art. 39. (Rete Natura 2000)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE . Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000 comprende:

a) i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;

b) le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 ;

c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sentiti gli enti locali interessati.

3. I siti di importanza comunitaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

4. La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.

5. La Regione tiene conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.

6. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.

 

Capo II.

Gestione

 

     Art. 40. (Misure di conservazione)

1. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento.

2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.

3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.

 

     Art. 41. (Gestione della rete Natura 2000)

1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997.

2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.

2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;

b) province o città metropolitana.

3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;

b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;

c) le prospettive di valorizzazione;

d) le risorse necessarie per la gestione.

4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la Giunta regionale stabilisce la forma gestionale più idonea.

5. Previo parere vincolante della Giunta regionale, i soggetti gestori possono sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici, regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).

7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.

 

     Art. 42. (Piano di gestione)

1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il soggetto gestore invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della l.r. 34/1999 .

5. Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.

6. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.

7. I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.

 

     Art. 43. (Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti)

1. Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.

2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40.

2 bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio incombente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizione di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.

3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.
4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;

c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998 .

14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 41 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.

 

     Art. 44. (Valutazione di incidenza di piani e programmi)

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.

2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.

4. I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE.

5. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

 

     Art. 45. (Esigenze di rilevante interesse pubblico)

1. Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

3. I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la sicurezza ambientale;

b) nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

c) nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

 

     Art. 46. (Compiti dell'ARPA)

1. L'autorità competente all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che mette a disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.

2. L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente all'attuazione della presente legge, alle autorità competenti all'espressione del giudizio di incidenza ed ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

 

     Art. 47. (Piani di azione degli habitat e delle specie)

1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.

2. I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previstidall'articolo 33. .

3. I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 357/1997, strategie ed azioni finalizzate a:

a) tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;

b) studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;

c) prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;

d) integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;

e) definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.

4. I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.

5. I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate e le associazioni di protezione ambientale.

6. I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e degli stati confinanti.

 

     Art. 48. (Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)

1. Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del d.p.r. 357/1997 .

2. La Giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari.

3. La Giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessati, le associazioni di protezione ambientale e venatorie e la commissione consiliare competente e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

     Art. 49. (Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)

1. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:

a) all'Arma dei Carabinieri;

b) al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;

d) agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della l.r. 32/1982, previa convenzione con gli enti di gestione interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della rete Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali protette regionali.

 

     Art. 50. (Misure di ripristino)

1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 1, lettera t), l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori e delle attività, emanano il provvedimento di ripristino entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.

5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

 

Capo III.

informazione, Risarcimenti, indennizzi ed incentivi

 

     Art. 51. (Informazione)

1. Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all'articolo 13 del d.p.r. 357/1997, l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.

2. La Regione garantisce capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.

3. La Regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 357/1997, secondo il modello definito dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle eventuali misure compensative.

 

     Art. 52. (Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)

     [Abrogato].

 

Titolo IV.

Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici

 

Capo 01.

Zone naturali di salvaguardia

 

     Art. 52 bis. (Zone naturali di salvaguardia)

1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52 ter.

2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera; z6 bis. Zona naturale di Salvaguardia di Revigliasco; z6 ter. Zona naturale di Salvaguardia di Isola d'Asti; z6 quater. Zona naturale di Salvaguardia di Costigliole d'Asti; z6 quinquies. Zona naturale di Salvaguardia di Agliano Terme; z6 sexies. Zona naturale di Salvaguardia dei Laghi di Avigliana; z6 septies. Zona naturale di Salvaguardia del Lago di Arignano.

3. Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

4. La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 52 ter. (Finalità delle zone naturali di salvaguardia)

1. Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:

a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;

d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area.

 

Capo I.

Corridoi ecologici

 

     Art. 53. (Corridoi ecologici)

1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

2. I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori.

 

     Art. 54. (Tutela ed interventi)

1. I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.

2. L'autorità competente all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.

3. Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.

4. La Regione, previo accordo con gli enti locali interessati, predispone appositi programmi di attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

5. In caso di inadempienza da parte dell'autorità competente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce all'autorità medesima.

 

Titolo V.

SANZIONI

 

Capo I.

SANZIONI

 

     Art. 55. (Sanzioni)

1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 360,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso;

b) la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni metro cubo di materiale depositato;

c) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h), comportano la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 aumentata di euro 500,00 per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato;

d) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), comportano la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 aumentata di euro 300,00 per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti;

e) fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e le relative sanzioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 35 della medesima l.r. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 euro;

f) la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. La violazione al divieto comporta il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti;

g) la violazione ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;

h) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i), limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di euro 200,00 aumentata di euro 100,00 per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;

i) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i), limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di euro 100,00;

j) ferme restando le sanzioni previste all'articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto o danneggiato;

k) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00;

l) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 900,00. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera f bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 2/2009;

m) chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni;

n) chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43, comma 2 bis, senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00;

o) per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore;

p) ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e quelle previste all'articolo 38 della l.r. 32/1982, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione delle riserve speciali di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;

q) fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette;

r) le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle lettere da a) a p) del presente articolo. Le ulteriori violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 comportano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00;

s) le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 e ai piani di gestione di cui all'articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'articolo 11 della l.r. 32/1982 comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38 della medesima legge;

t) le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 24.000,00;

u) ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui alle lettere da a) a l), l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 689/1981, si applica anche nei casi in cui il presente articolo prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari ad un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

4. Quando un cittadino di nazionalità straniera viola le disposizioni del presente articolo, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981.

5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982, sono irrogate dalla Regione e introitate dalla stessa o dagli enti di gestione in relazione ai territori gestiti. Nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale le sanzioni sono irrogate ed introitate dalla Città metropolitana di Torino, dalle province o dai comuni a cui compete la gestione.

 

Titolo VI.

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

Capo I.

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

 

     Art. 56. (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)

1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° gennaio 2012.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.

3. Entro il 30 novembre 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le designazione di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quando disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.

8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.

 

     Art. 57. (Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette)

1. Gli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto dell'ente entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio dell'ente.

2. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II.

 

     Art. 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)

1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.

2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:

a) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

b) il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area metropolitana di Torino;

c) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese;

d) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;

e) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;

f) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

i) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;

j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;

k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;

l) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

m) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

n) [Abrogata]

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell'ente.

5. [Abrogato].

 

     Art. 59. (Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette)

1. Il primo piano pluriennale economico-sociale è adottato dall'organo competente entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

2. Per le aree protette non dotate dei piani di area, dei piani naturalistici, dei piani di gestione e dei piani di assestamento forestale, gli stessi sono adottati dai soggetti gestori entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

 

     Art. 60. (Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette)

1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del titolo II sono determinati, per ciascun capitolo, dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli enti soppressi.

2. [Abrogato]

 

     Art. 61. (Norma transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, istituita con legge regionale 24 maggio 2006, n. 19, coincidono con quelli riportati nella cartografia di cui all'allegato A, n. 43) relativa alla Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

 

Capo II.

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 62. (Relazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

1 bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'articolo 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette.

 

Capo III.

Modifica e abrogazione di norme

 

     Art. 62 bis. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo 112/1998, le parole ''in aree protette a rilevanza regionale '' sono sostituite dalle seguenti: ''in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.'

 

     Art. 63. (Abrogazione di norme)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

a) le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

2) legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);

3) legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria);

4) legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);

5) legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 (Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55 );

6) legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio);

7) legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);

8) legge regionale 31 agosto1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

9) legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);

10) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

11) legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza");

12) legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);

13) legge regionale 28 aprile 1980, n. 31 (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);

14) legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

15) legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco);

16) legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 (Istituzione del Parco naturale della Val Troncea);

17) legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 (Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);

18) legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 (Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

19) legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 (Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour);

20) legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 (Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

21) legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 (Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré);

22) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81 (Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

23) legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 (Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani);

24) legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 (Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);

25) legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 );

26) legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12 (Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 "Istituzione del Parco regionale La Mandria");

27) legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);

28) legge regionale 21 maggio 1984, n. 25 (Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);

29) legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);

30) legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 "Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben");

31) legge regionale 3 settembre 1984, n. 53 (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 "Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera");

32) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11 (Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza);

33) legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13 (Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 "Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè");

34) legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 (Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo");

35) legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);

36) legge regionale 25 marzo1985, n. 24 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa);

37) legge regionale 25 marzo 1985, n. 25 (Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 "Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo");

38) legge regionale 28 marzo 1985, n. 27 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina");

39) legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

40) legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 (Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 "Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali");

41) legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 (Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 "Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia");

42) legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 (Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 recante "Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali");

43) legge regionale 25 giugno 1986, n. 24 (Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali regionali);

44) legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 (Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 "Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio");

45) legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4 (Interpretazione autentica e modificazioni alla L.R. 5 aprile 1985, n. 28, relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29 );

46) legge regionale 30 marzo 1987, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria);

47) legge regionale 30 marzo 1987, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera);

48) legge regionale 30 marzo 1987, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

49) legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 (Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere);

50) legge regionale 30 marzo 1987, n. 20 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);

51) legge regionale 30 marzo 1987, n. 21 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

52) legge regionale 30 marzo 1987, n. 22 (Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera);

53) legge regionale 7 settembre 1987, n. 49 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);

54) legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);

55) legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);

56) legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 (Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

57) legge regionale 19 maggio 1988, n. 25 ( Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza);

58) legge regionale 30 maggio 1988, n. 26 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);

59) legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea);

60) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

61) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

62) legge regionale 2 maggio 1989, n. 28 (Modificazioni alla L.R. 7 settembre 1987, n. 50 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo");

62 bis) legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate);

63) legge regionale 17 agosto 1989, n. 49 (Modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, istitutiva del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);

64) legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);

65) legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette, Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia);

66) legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);

67) legge regionale 26 marzo 1990, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);

68) legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del Parco naturale Alta Valle Pesio);

69) legge regionale 26 marzo 1990, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);

70) legge regionale 26 marzo 1990, n. 19 (Integrazione alla L.R. 13 novembre 1989, n. 67, Bilancio Parchi 1988 );

71) legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione);

72) legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero);

73) legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

74) legge regionale 22 aprile 1991, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);

75) legge regionale 22 aprile 1991, n. 15 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 30 marzo 1987, n. 20 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame");

76) legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

77) legge regionale 22 aprile 1991, n. 17 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour);

78) legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);

79) legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 (Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza);

80) legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

81) legge regionale 14 novembre 1991, n. 55 (Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga);

82) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);

83) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del Parco naturale di Stupinigi);

84) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge);

85) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

86) legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 (Modificazione alla L. R. 21 agosto 1978, n. 53 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino");

87) legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);

88) legge regionale 13 luglio 1992, n. 34 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

89) legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 );

90) legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

90 bis) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ''Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzatè');

91) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53 . Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino);

92) legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 (Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);

93) legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 "Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto");

94) legge regionale 3 giugno 1993, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 "Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta");

95) legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);

96) legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda);

97) legge regionale 7 giugno 1993, n. 24 (Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo);

98) legge regionale 7 giugno 1993, n. 25 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

99) legge regionale 14 giugno 1993, n. 27 (Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo);

100) legge regionale 14 giugno 1993, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);

101) legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ");

102) legge regionale 23 giugno 1993, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);

103) legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 (Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);

104) legge regionale 9 agosto 1993, n. 41 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 "Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione");

105) legge regionale 12 maggio 1994, n. 12 (Modifica all'art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40 "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea");

106) legge regionale 12 maggio 1994, n. 13 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);

107) legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 (Modifica agli articoli 9 e 11 della L. R. 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette);

108) legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69 (Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera Rocciavrè di cui alla L.R. 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall'art. 1 della L.R. 20 febbraio 1985, n. 13 );

109) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Monte Fenera);

110) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);

111) legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione);

112) legge regionale 1 marzo 1995, n. 25 (Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);

113) legge regionale 1 marzo 1995, n. 29 (Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

114) legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero);

115) legge regionale 14 marzo 1995, n. 33 (Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);

116) legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);

117) legge regionale 11 aprile 1995, n. 56 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè);

118) legge regionale 13 aprile 1995, n. 61 (Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè);

119) legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba);

120) legge regionale 28 novembre 1995, n. 86 (Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio");

121) legge regionale 4 settembre 1996, n. 63 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);

122) legge regionale 4 settembre 1996, n. 64 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

123) legge regionale 4 settembre 1996, n. 65 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

124) legge regionale 4 settembre 1996, n. 66 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52 );

125) legge regionale 4 settembre 1996, n. 68 (Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand");

126) legge regionale 3 aprile 1998, n. 12 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano);

127) legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 ");

128) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45 (Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 "Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo");

129) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa");

130) legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18 );

131) legge regionale 24 marzo 2000, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 "Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo");

132) legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 (Modifica della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 "Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 'Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelettò");

133) legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 "Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione" nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328, dell'8 marzo 1995 "Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po");

134) legge regionale 14 novembre 2001, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 "Nuove norme in materia di Aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardià");

135) legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);

136) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3 (Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 "Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino", e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 "Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino");

137) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 "Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero");

138) legge regionale 15 luglio 2003, n. 18 (Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n.42 );

139) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27 (Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero);

140) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 "Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge");

141) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine");

142) legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto" e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);

143) legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce");

144) legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);

145) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione della Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);

146) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 );

147) legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 (Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo);

148) legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario);

148 bis) legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

148 ter) legge regionale 26 luglio 2006, n. 24 (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario);

149) legge regionale 4 agosto 2008, n. 24 (Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

150) legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso Stura);

151) legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 "Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino");

152) legge regionale 4 marzo 2009, n. 6 (Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

152 bis) legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona);

b) i seguenti articoli:

1) l'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) gli articoli 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998 ), come inseriti dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 ;

3) [Abrogato]

4) l'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l'articolo 8 della l.r. 36/1992 .

4 bis) L'articolo 11 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 e l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2, che hanno modificato il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/2006 .

2. [Abrogato]

 

Capo IV.

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 64. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l'esercizio finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00 euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte, rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB10102, del bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate all'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri per la gestione provinciale e locale delle aree protette provvedono i soggetti gestori mediante risorse proprie e con le risorse regionali trasferite ai soggetti medesimi, stimate, per l'esercizio finanziario 2009, in 400.000,00 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con gli stanziamenti UPB DB10101 e DB10102. Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono stimati in 700.000,00 euro per ciascun anno e sono finanziati analogamente all'anno 2009.

 

Capo V.

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 65. (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

 

 

Allegato A

(articolo 10, comma 1)

 

 

Allegato B

 

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)

 

La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:

 

Livello I - Screening Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

 

Livello II - Valutazione appropriata Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

 

Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

 

Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

 

Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.

 

La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".

 

 

Allegato C

 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, commi 9 e 12)

 

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

 

2. Normativa ambientale di riferimento vigente.

 

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

c) alle complementarietà con altri progetti;

d) all'uso delle risorse naturali;

e) alla produzione di rifiuti;

f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

 

4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

a) le componenti abiotiche;

b) le componenti biotiche;

c) le connessioni ecologiche.

 

5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

 

 

Allegato D

 

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 45, comma 3)

 

1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b) all'ambito di riferimento;

c) alle complementarietà con altri piani;

d) all'uso delle risorse naturali;

e) alla produzione di rifiuti;

f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

 

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.

 

3. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.

 

4. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.

 

5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

 

6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

 

7. Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, limitatamente alle parole «tutelare e».

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, limitatamente alla parola «tutelare».

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.