§ 5.7.91 - Legge regionale 3 giugno 1993, n. 21.
Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:03/06/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco naturale.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Vincoli e permessi.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Sorveglianza.
Art. 9.  Piano naturalistico.
Art. 10.  Finanziamenti per la gestione.
Art. 11.  Entrate.


§ 5.7.91 - Legge regionale 3 giugno 1993, n. 21. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa.

(B.U. 9 giugno 1993, n. 23).

 

Art. 1. Istituzione del Parco naturale.

     1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale della Val Sarmassa.

 

     Art. 2. Confini.

     1. I confini della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa, incidente sui Comuni di Vaglio Serra, Incisa Scapaccino e di Vinchio sono individuati sull'allegata planimetria catastale in scala 1:2000 facente parte integrante della presente legge.

     2. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle, portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Val Sarmassa", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità. [2]

 

     Art. 3. Finalità.

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa sono così specificate:

     a) tutelare e migliorare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

     b) valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico e paleontologico;

     c) qualificare e valorizzare le attività agricole;

     d) promuovere il recupero del patrimonio forestale;

     e) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità individuate all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani di cui all'articolo 7, comma 6., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     2. [A modificazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4., della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, di cui alla lettera g), comma 4., del medesimo articolo, è integrato con due rappresentanti della Provincia di Asti] [3].

     3. [L'articolo 9, comma 18., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis)] [4].

     4. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 3., le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Personale.

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. dell'articolo 4 l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica approvata con legge regionale.

 

     Art. 6. Vincoli e permessi.

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) aprire nuove discariche;

     c) esercitare l'attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

     d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

     f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale e scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 9;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;

     h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade necessarie allo svolgimenti delle attività agricole;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.

     2. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale è comunque consentito:

     a) svolgere le attività agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attività stesse che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'articolo 9;

     b) effettuare interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1., lett. c), del presente articolo;

     c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3., lettera a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

     4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 9.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a) e b), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 3 milioni ad un massimo di Lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1., dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

     3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25 mila ad un massimo di Lire 250 mila.

     4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25 mila ad un massimo di Lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di Lire 250 mila ad un massimo di Lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.

     5. Le violazioni al divieto di cui alle lettere h) ed i), comma 1., ed alle limitazioni di cui al comma 3. dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

     6. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 1 milione ad un massimo di Lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4., 5. e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa è affidata:

     a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica di cui all'articolo 5;

     b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;

     c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

 

     Art. 9. Piano naturalistico.

     1. La Riserva naturale speciale della Val Sarmassa è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilità ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 10. Finanziamenti per la gestione.

     1. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa con lo stanziamento di cui al capitolo 15440 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     2. La denominazione del capitolo 15440 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificato: «Assegnazione regionale per le spese di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani».

     3. Il capitolo 15530 «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è soppresso ed i relativi fondi sono iscritti al capitolo 15440 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 la cui denominazione è individuata al comma 2.

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

     Art. 11. Entrate.

     1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

Planimetria - (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 46.

[3] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[4] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.