§ 5.7.86 - Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 36.
Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:21/07/1992
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Piano regionale delle aree protette.
Art. 2.  Istituzione e gestione delle aree protette.
Art. 3.  Coordinamento Regione-Provincie-Città Metropolitana.
Art. 4.  Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5.  Comunità del Parco.
Art. 6.  Partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette.
Art. 7.  Strumenti di attuazione.
Art. 8.  Controllo atti.
Art. 9.  Bilanci degli Enti di gestione.
Art. 10.  Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali.
Art. 11.  Commissariamento.
Art. 12.  Responsabilità.
Art. 13.  Attività di controllo faunistico.
Art. 14.  Sorveglianza.
Art. 15.  Abrogazione di norme.


§ 5.7.86 - Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 36. [1]

Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

(B.U. 29 luglio 1992, n. 31).

 

Art. 1. Piano regionale delle aree protette.

     1. Il Piano regionale delle aree protette è predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     2. Le indicazioni delle Province, della Città Metropolitana, delle Comunità Montane e dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 3., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono acquisite attraverso conferenze finalizzate, altresì, alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione.

     3. Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso.

     4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Città Metropolitana.

     5. In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree incluse nel Piano regionale di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e le relative sanzioni previste dall'articolo 4 della legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 2. Istituzione e gestione delle aree protette.

     1. Le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale, sono istituite così come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.

     2. La gestione delle aree protette è di norma affidata ad appositi Enti strumentali di diritto pubblico.

     3. La gestione delle aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale è affidata ad Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale o metropolitana: in tali aree le Province e la Città Metropolitana provvedono a garantire i finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi e la Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del programma di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. Per la gestione dei servizi delle aree protette, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatta esclusione del servizio di vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici e/o con soggetti privati.

     5. Gli Enti cui è affidata la gestione delle aree protette sono soggetti a commissariamento da parte della Giunta Regionale, qualora ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Qualora il commissariamento riguardi aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale, il Commissario è nominato dalla Giunta Regionale d'intesa con la Provincia competente o con la Città Metropolitana.

 

     Art. 3. Coordinamento Regione-Provincie-Città Metropolitana.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato in materia di parchi convoca periodicamente i Presidenti delle Province ed il Sindaco della Città Metropolitana o loro delegati al fine di garantire forme di coordinamento delle politiche per le aree protette.

 

     Art. 4. Collegio dei Revisori dei Conti.

     1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2. dell'articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Comunità del Parco.

     1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14 bis è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette.

     1. E' assicurata la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.

     2. I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Città Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitano.

     3. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:

     a) [2];

     b) Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea:

     c) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;

     d) Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea;

     e) Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

     f) [3];

     g) [4];

     h) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;

     i) Ente di gestione delle aree protette della Collina Torinese;

     l) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

     m) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;

     n) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;

     o) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;

     p) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola,

sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.

     4. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:

     a) [5];

     b) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;

     c) [6];

     d) [7];

     e) [8];

     f) [9];

     g) [Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani] [10];

     h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;

     i) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

     l) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

     m) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;

     n) [11],

sono integrati con tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza,

delle Province interessate territorialmente.

     5. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:

     a) Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico; della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;

     b) Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.

     6. [12].

 

     Art. 7. Strumenti di attuazione.

     1. Sono strumenti di attuazione delle finalità delle aree protette il Piano per il parco e il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, di cui al comma 1. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     2. Il Piano per il parco è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale e coincide, per queste aree, con il Piano di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     3. Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale ed è predisposto ed approvato secondo le procedure di cui al comma 3. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. L'articolo 23, comma 1., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

     5. L'articolo 23, comma 2., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

     6. L'articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

     7. Dopo il comma 3. dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     8. L articolo 23, comma 5., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis).

     9. Sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti e le procedure di approvazione dei Piani di area in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Controllo atti. [13]

     1. Per l'esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

     a) gli atti di programmazione economico-sociale;

     b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

     c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

     d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente di cui all'articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ''Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia '') da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

     e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione;

     f) i pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell'area protetta.

     2. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.

     3. Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo:

     a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate;

     b) gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo.

     4. La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l'esecutività degli atti trasmessi.

     5. Ove, a seguito dell'attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

     6. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

     7. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della l.r. 12/1990.

 

     Art. 9. Bilanci degli Enti di gestione.

     1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, che regolano i corrispondenti documenti della Regione.

     2. Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma 1. sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità, previsto dall'articolo 8, con le modalità di cui all'articolo 46, commi 2., 3., 4., 5. e 6. della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di cui all'articolo 20, comma 2., della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30, e diventano esecutive nel termine di venti giorni ai sensi dell'articolo 46, comma 1., della medesima legge n. 142/90; i citati documenti, costituenti allegato alle deliberazioni, non sono sottoposti a controllo e sono approvati con legge regionale ai sensi di quanto disposto al comma 1.

     3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione un Piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.

     4. Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento amministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.

     5. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il seguente capitolo di spesa: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali".

     6. La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario è così modificata: "Onere per il personale delle aree protette regionali".

     7. La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico".

     8. Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 5., 6. e 7. è attuato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche di merito sulla gestione degli Enti.

     9. I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" istituito ai sensi del comma 5.

     10. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto [14].

 

     Art. 10. Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali.

     1. La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.

 

     Art. 11. Commissariamento.

     1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle aree protette, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta Regionale.

     2. La Giunta Regionale provvede al commissariamento o allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

 

     Art. 12. Responsabilità.

     1. La responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette sono riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29 dicembre 1981,n. 55, per quanto applicabili.

     2. Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9, comma 28., e dell'articolo 11, comma 2., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     3. Le norme di cui all'articolo 53, comma 1., della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche ai dipendenti degli Enti di gestione delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di responsabilità tecnica e contabile.

 

     Art. 13. Attività di controllo faunistico.

     1. Gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, previsti dall'articolo 22, comma 6., della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, avvengono in conformità ai principi di tali leggi ed in applicazione dei regolamenti degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali o delle Aree attrezzate.

     2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 4. dell'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

     (Omissis).

 

     Art. 14. Sorveglianza.

     1. Ai fini del coordinamento dell'attività di sorveglianza delle aree protette la Regione ha facoltà di stipulare convenzioni con le Province e la Città Metropolitana, con le Comunità Montane e con i Comuni.

     2. La Regione ha altresì la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. I singoli Enti di gestione possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

 

     Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

     2. Sono abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     3. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1989, a. 36.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[3] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 1995, n. 29.

[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.

[5] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 14 marzo 1995, n. 32.

[6] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.

[7] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.

[8] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[9] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 3 aprile 1998, n. 12.

[10] Lettera abrogata dall’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[11] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 13 aprile 1995, n. 61.

[12] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.

[13] Articolo già sostituito dall’art. 20 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 1993, n. 31 (B.U. 30 giugno 1993, n. 26).