§ 5.6.8 - Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:02/11/1982
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Interventi di salvaguardia).
Art. 4.  (Documentazione ed informazione).
Art. 5.  (Abbandono di rifiuti).
Art. 6.  (Combustione di rifiuti).
Art. 7.  (Attribuzioni dei Comuni).
Art. 8.  (Interventi pubblici).
Art. 9.  (Accensione di fuochi).
Art. 10.  (Abbruciamenti).
Art. 11.  (Fuoristrada).
Art. 12.  (Recupero aree degradate).
Art. 13.  (Cotica erbosa superficiale).
Art. 14.  (Vegetazione erbacea ed arbustiva).
Art. 15.  (Protezione della flora).
Art. 16.  (Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli).
Art. 17.  (Piante officinali spontanee).
Art. 18.  (Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali).
Art. 19.  (Prodotti del sottobosco).
Art. 20.  (Raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 21.  (Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane).
Art. 22.  (Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi).
Art. 23.  (Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 24.  (Raccolta dei tartufi).
Art. 25.  (Divieti).
Art. 26.  (Formica rufa).
Art. 27.  (Anfibi).
Art. 28.  (Molluschi).
Art. 29.  (Gamberi).
Art. 30.  (Ulteriore norma di tutela).
Art. 31.  (Deroghe per i proprietari dei fondi).
Art. 32.  (Autorizzazioni in deroga).
Art. 33.  (Commercializzazione).
Art. 34.  (Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale).
Art. 35.  (Raccolta a fini scientifici e didattici).
Art. 36.  (Vigilanza).
Art. 37.  (Guardie ecologiche volontarie).
Art. 38.  (Sanzioni amministrative).
Art. 39.  (Procedura amministrativa e contenzioso).
Art. 40.  (Proventi e relazione annuale)
Art. 41.  (Disposizioni contabili).
Art. 42.  (Disposizioni finali).


§ 5.6.8 - Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

(B.U. 10 novembre 1982, n. 45).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Abrogazione).

     La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è abrogata e sostituita dalla presente.

 

     Art. 2. (Finalità).

     La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

 

     Art. 3. (Interventi di salvaguardia).

     La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

 

     Art. 4. (Documentazione ed informazione).

     La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione.

 

Titolo II

TUTELA DELL'AMBIENTE

 

Capo I

RIFIUTI

 

     Art. 5. (Abbandono di rifiuti).

     E' vietato anche l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia; è vietato inoltre l'allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro 50 meri dalla zona demaniale.

     Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.

     L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.

     Le Comunità Montane possono prevedere, nel rispetto della legislazione e regionale in materia, disposizioni e iniziative per quelle località in cui non è possibile garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.

 

     Art. 6. (Combustione di rifiuti).

     E' vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.

     Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto agli articoli 9 e 10 della presente legge.

 

     Art. 7. (Attribuzioni dei Comuni).

     I Comuni curano l'asportazione dei rifiuti lungo le strade pubbliche ed ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive di specchi e corsi d'acqua:

     a) operando affinché coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;

     b) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a);

     c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.

 

     Art. 8. (Interventi pubblici).

     La Regione può intervenire a proprie spese per l'esportazione ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a Comuni e Province.

 

 

Capo II

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE E MONTANO

 

     Art. 9. (Accensione di fuochi).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10. (Abbruciamenti).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11. (Fuoristrada).

     1. Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

     2. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 [3].

     2-bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie [4].

     3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma [5].

     4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi [6]:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività [7];

c) [nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità] [8].

     5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

     5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) [9].

     6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti [10].

     7. L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

 

     Art. 12. (Recupero aree degradate).

     La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.

     In tal senso la Regione:

     a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunità Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;

     b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;

     c) concede a Comuni e Comunità Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

     L'ente richiedente, per accedere al contributo, attesta negli strumenti urbanistici la destinazione dell'area a verde pubblico, privato o agricolo; la realizzazione degli interventi comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attività di recupero e sistemazione, da recepire nello strumento urbanistico vigente. Per motivi di interesse pubblico di rilevanza regionale è fatta salva la facoltà della regione di intervenire in deroga al vincolo ventennale [11].

 

Titolo III

 

Capo I

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

 

     Art. 13. (Cotica erbosa superficiale).

     La cotica erbosa e la lettera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

     Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

     La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

 

     Art. 14. (Vegetazione erbacea ed arbustiva).

     La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggette a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio delle biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

 

     Art. 15. (Protezione della flora).

     Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.

     Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.

     Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

     Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.

     L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

 

     Art. 16. (Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli).

     I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

     La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.

 

     Art. 17. (Piante officinali spontanee).

     La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26.5.1932, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6.1.1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

 

     Art. 18. (Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali).

     La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1° comma dell'art. 15, nonché delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erbarotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis; a tal fine:

     a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonché per produzione e conservazione delle sementi;

     b) può, sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, istituti od Enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate;

     c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.

     Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche dell'impianto, nonché i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.

     Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.

     Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonché a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.

     Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività.

 

 

Capo II

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

 

     Art. 19. (Prodotti del sottobosco).

     Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:

     a) i funghi epigei, anche non commestibili;

     b) i funghi ipogei (tartufi);

     c) i muschi;

     d) le fragole;

     e) i lamponi;

     f) i mirtilli;

     g) le bacche di ginepro.

 

     Art. 20. (Raccolta dei prodotti del sottobosco).

     La raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

     - [Funghi:

     a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

     b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

     c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta] [12].

     - Muschi: Kg. 0,300

     - Fragole: Kg. 0,500

     - Lamponi: Kg. 1,00

     - Mirtilli: Kg. 1,00

     - Bacche di ginepro: Kg. 0,200.

     I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

 

     Art. 21. (Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane). [13]

     [Le Comunità Montane ovvero i Comuni nelle zone non classificate montane, nell'ambito delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento-tipo che il Consiglio Regionale può emanare, possono:

     a) delimitare zone a vocazione fungina;

     b) individuare, in accordo con Istituti di ricerca, campi di sperimentazione per la coltivazione dei funghi;

     c) stabilire criteri, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta con propri regolamenti;

     d) indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi da adibire a sosta per autoveicoli;

     e) istituire centri di controllo micologico.]

 

     Art. 22. (Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi). [14]

     [La raccolta dei funghi è consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità Montana nel cui territorio essa si svolge.

     I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al 1° comma.

     Il tesserino per la raccolta dei funghi è personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.

     Per il suo rilascio è richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente dalle Comunità Montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente, possono essere destinate:

     a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi;

     b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo.

     Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell'art. 21, lettera a), le Comunità Montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi.

     Le disposizioni del 5° comma, lettera a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 e seguenti del Codice Civile; dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione alle Comunità Montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo.]

 

     Art. 23. (Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco).

     [La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi] [15].

     E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micello funghino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15.

     E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo.

     Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.

     La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

 

     Art. 24. (Raccolta dei tartufi).

     (Omissis) [16].

 

     Art. 25. (Divieti).

     Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

 

 

Capo III

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE

 

     Art. 26. (Formica rufa).

     E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

     E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per le vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.

     Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyctema.

 

     Art. 27. (Anfibi). [17]

     E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.

     Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

     La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.

     E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.

     La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole.

 

     Art. 28. (Molluschi).

     Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

     In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.

     Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

     La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

 

     Art. 29. (Gamberi).

     E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.

     Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

 

     Art. 30. (Ulteriore norma di tutela).

     La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.

 

 

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 31. (Deroghe per i proprietari dei fondi).

     Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

 

     Art. 32. (Autorizzazioni in deroga).

     I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

     Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

 

     Art. 33. (Commercializzazione). [18]

     E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.

     Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

     E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

 

 

Titolo IV

NORME COMUNI

 

     Art. 34. (Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale).

     Ai fini della presente legge è istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:

     - l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente;

     - sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facoltà Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di Agraria, di Veterinaria, nonché delle Associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione;

     - tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNICEM;

     - tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

     - l'ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.

     Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.

     Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto può riunirsi per l'ordinaria amministrazione.

     Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunità Montane, dai Comitati comprensoriali; può consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione Regionale su problemi contingenti; può proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonché per la divulgazione e l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 35. (Raccolta a fini scientifici e didattici).

     In deroga agli articoli 15 - 17 - 20- 24 - 26- 27 - 28 - 29 - 30 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, può autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalisti, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.

     La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.

     Analoga autorizzazione può essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34.

 

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 36. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'osservazione della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria [19].

     Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.

     I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.

     Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.

     I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.

     Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.

 

     Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie).

     L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

     Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e delle normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

 

     Art. 38. (Sanzioni amministrative). [20]

     1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da curo 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) sia privo di assicurazione;

4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; 1) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma l e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato [21].

     2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

     3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

     3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata [22].

 

     Art. 39. (Procedura amministrativa e contenzioso). [23]

     1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 38 prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

4. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

5. Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso in opposizione di cui alla l. 689/1981.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 40. (Proventi e relazione annuale) [24]

     1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province e della Città metropolitana di Torino che le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato [25].

     2. [Le province, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferiscono annualmente ai comuni il 50 per cento dei proventi derivanti delle sanzioni amministrative applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge] [26].

     3. Le province e la Città metropolitana di Torino trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati e all'impiego delle somme di cui al comma 1 [27].

 

     Art. 41. (Disposizioni contabili).

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nell'anno 1983, la sia di L. 1.200 milioni.

     La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: «Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari dei fondi», con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

     «Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette», con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 42. (Disposizioni finali).

     La presente legge entra in vigore il gennaio 1983.

 

     Allegato (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 giugno 1994, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 giugno 1994, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[4] Comma inserito dall'art. 150 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[5] Comma già sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 e così  ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[6] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2020, n. 18.

[8] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 2010, n. 18. La lett. c) è stata abrogata dall'art. 18 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

[9] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 1 giugno 2010, n. 14, sostituito dall'art. 24 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10 e così modificato dall'art. 58 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.

[10] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[11] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[12] Capoverso soppresso dall'art. 14 della L.R. 17 dicembre 2007, n. 24, con la decorrenza di cui all'art. 16 della stessa L.R. 24/2007.

[13] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 dicembre 2007, n. 24, con la decorrenza di cui all'art. 16 della stessa L.R. 24/2007.

[14] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 dicembre 2007, n. 24, con la decorrenza di cui all'art. 16 della stessa L.R. 24/2007.

[15] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 dicembre 2007, n. 24, con la decorrenza di cui all'art. 16 della stessa L.R. 24/2007.

[16] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 agosto 1986, n. 37.

[17] Articolo così sostituito dalla L.R. 21 giugno 1984, n. 29.

[18] Articolo così sostituito dalla L.R. 21 giugno 1984, n. 29.

[19] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[20] Articolo già sostituito dalla L.R. 21 giugno 1984, n. 29 e ulteriormente sostituito dall'art. 42 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Per l'abrogazione di sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 14 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.

[21] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[22] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.

[23] Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[24] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

[25] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[26] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[27] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.