§ 2.4.50 - L.R. 29 luglio 2016, n. 16.
Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:29/07/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Liquidazione delle IPAB)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n.1)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38)
Art. 6.  (Istituzione Borsa di studio "Stefano Rigatelli")
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93)
Art. 16.  (Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9)
Art. 21.  (Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi")
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8)
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)
Art. 26.  (Modifiche alla l legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39)
Art. 28.  (Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
Art. 29.  (Prestazioni straordinarie)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21)
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)
Art. 33.  (Risorse destinate ai Confidi)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3)
Art. 36.  (Disposizioni in materia di interpello)
Art. 37.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.4.50 - L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

(B.U. 29 luglio 2016, n. 30 - suppl.  n. 2)

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

 

Art. 1. (Liquidazione delle IPAB) [1]

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto, o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente al comune di competenza o ad altro ente che svolge attività socio-assistenziale sul territorio del medesimo distretto socio-sanitario.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n.1)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le parole: "e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26" sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 le parole: "e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture" sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 sexies dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti: " 5 septies. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Città di Torino. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL.

5 octies. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune. ".

4. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: " 2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5 septies. ".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: " 2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

a) coordinare le commissioni di vigilanza;

b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare;

c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.".

6. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: " 4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attività e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'articolo 27. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate;

b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;

c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

d) documentabilità degli interventi. ".

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 sono inseriti i seguenti: " 4 bis. Le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;

b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;

c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;

d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;

e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.

4 ter. La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1. ".

8. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 dopo la parola "provoca" sono inserite le seguenti "la sospensione o".

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: " 2 bis. La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuità delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30. ".

10. Il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: " 8. Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4, sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo. ".

11. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo la parola "adozione" sono aggiunte le seguenti: "e pubblicazione on-line".

12. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente: " g bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa. ".

13. L'articolo 30 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: " Art. 30

(Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.

8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.

9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.

11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'articolo 26. ".

14. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 1/2004 è abrogato.

15. Il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: " 2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative:

a) alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;

b) alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso. ".

16. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92) sono abrogati. ".

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 " sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012 le parole "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 bis del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012 " sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2012 dopo le parole "possono essere conseguiti" sono aggiunte le seguenti "oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'articolo 3, comma 2,".

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA ED ISTRUZIONE

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49) [2]

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) le parole "corsi professionali" sono sostituite dalle parole "corsi a carattere pre-accademico".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/1991, l'alinea "Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda dalla quale risulti:" è sostituita dalla seguente: "Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:".

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 1. Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non può essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno. ".

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 49/1991 è abrogato.

6. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 1. L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali. ".

7. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/1991 le parole: "l'Assessorato regionale" sono sostituite dalle seguenti "la struttura regionale".

8. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione. ".

9. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 4. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso. ".

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali. ".

11. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 3. Nelle prove finali le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da:

a) un esperto con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del personale didattico;

c) un rappresentante del comune. ".

12. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991, l'alinea "Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono fare pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione, domanda in carte legale con la seguente documentazione:" è sostituita dalla seguente: "Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private, che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:".

13. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991 è abrogata.

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 49/1991 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta. ".

15. L'articolo 11 della l.r. 49/1991 è abrogato.

16. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 49/1991 è sostituito dal seguente: " 1. Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione. ".

17. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 49/1991 è abrogata.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38) [3]

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), l'alinea "Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:" è sostituita dalla seguente "Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/2000 è sostituito dal seguente: " 1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 38/2000 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio".

 

     Art. 6. (Istituzione Borsa di studio "Stefano Rigatelli")

1. E' istituita la Borsa di studio annuale intitolata "Stefano Rigatelli", destinata a dottorati di ricerca (PhD) su tematiche ambientali.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione del beneficio.

3. L'ammontare della borsa di studio è determinato in euro 5.000,00.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell'ambito della missione 04, programma 04.02 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si provvede mediante prelievo di pari ammontare dal fondo di riserva di cui alla missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15)

1. Al termine del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) è aggiunto il seguente periodo: "Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati.".

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), le parole "organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione." sono sostituite dalle seguenti: "organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci e approvati dalla Regione".

2. Al termine del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, sono aggiunte le parole "avente carattere conoscitivo".

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 50/1992, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti "ogni tre anni".

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), dopo le parole "La Giunta regionale, di concerto con" le parole "Collegio nazionale" sono sostituite dalle seguenti "Collegio regionale".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/994, le parole "agli articoli 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11".

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: " 1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono i seguenti:

a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;

b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;

c) privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;

d) imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di ''ospitalità rurale familiare'';

e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;

f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato. ".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1999 è abrogata.

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: " 5. La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.".

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente: " 1. Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte S.p.A o a diversi istituti di credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2. ".

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), le parole "Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti," sono sostituite dalle seguenti "enti pubblici".

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 '), è aggiunta la seguente: " f bis) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. ".

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 44/2000 è abrogata.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina') è sostituito dal seguente: " 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 '), la Regione si avvale del Collegio regionale dei maestri di sci. ".

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), prima della parola "somministrare" sono inserite le seguenti "preparare e".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: " b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato; ".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: " c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe; ".

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è sostituita dalla seguente: " b) il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica. ".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: " 2 bis. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti. ".

6. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2015 le parole "della PLV" sono sostituite dalle seguenti: "della produzione standard".

7. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2015 le parole "alla PLV" sono sostituite dalle seguenti: "alla produzione standard".

8. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è abrogato.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015 è sostituito dal seguente: " 2. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica. ".

10. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2015, dopo le parole "cucina dell'abitazione." sono aggiunte le seguenti: "Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare.".

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2015 è inserito il seguente: " 2 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione ''posto tappa'' se la struttura ricettiva agrituristica o di ''ospitalità rurale familiare'' è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14. ".

12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2015 le parole "della PLV" sono sostituite dalle seguenti: "della produzione standard".

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva ''posto tappa'' e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva. ".

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) è sostituita dalla seguente: " b) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;".

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 93/1995, dopo le parole "Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)" sono inserite le seguenti "e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)," e le parole "l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)" sono sostituite dalle seguenti "la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)".

3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 93/1995, è aggiunta la seguente: " l bis) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione. ".

4. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 93/1995, dopo le parole: "del CONI" sono inserite le seguenti ", del CIP" e le parole "dell'ISEF" sono sostituite dalle seguenti "della SUISM".

5. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 93/1995 è sostituito dal seguente: " 5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana di Torino, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive. ".

6. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 93/1995, le parole "dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge" sono soppresse.

7. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 93/1995, dopo le parole "'del CONI" sono inserite le seguenti: "e del CIP".

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

 

     Art. 16. (Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR)

1. Per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Con apposito accordo quadro tra la Regione e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza.

3. Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private), le parole "dalla Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione con provvedimento dirigenziale".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "della Giunta regionale" sono soppresse.

3. Al termine del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 sono aggiunte le seguenti: ", rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.".

4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze".

6. Il comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 5/1987 è abrogato.

7. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 5/1987 le parole "acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2" sono soppresse.

8. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: " 5. La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata. ".

9. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: " 1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7, commi 7 e 8. ".

10. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "La Regione, con provvedimento dirigenziale,".

11. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 5/1987 è sostituito dal seguente: " 4. In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). ".

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) le parole "ed accreditati" sono soppresse.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)

1. L'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) è sostituito dal seguente: " Art. 9

(Organi dell'azienda sanitaria regionale)

1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale, il Collegio di direzione ed il Collegio sindacale. ".

2. Dopo l'articolo 12 della l.r. 10/1995, è inserito il seguente: "Art. 12 bis. (Collegio di direzione)

1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito, quale organo dell'azienda, il Collegio di direzione.

2. Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni:

a) concorre al governo delle attività cliniche;

b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;

c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

3. La partecipazione alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliero universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Università.

4. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

5. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all'articolo 3, comma 7 del d.lgs. 502/1992 .

6. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei direttori dei distretti alle stesse afferenti.

7. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché i rapporti tra il Collegio di direzione e gli altri organi delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati nei rispettivi atti aziendali, in conformità alle indicazioni generali impartite dalla Giunta regionale.

8. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese. ".

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), le parole "non inferiore a trecento metri" sono sostituite dalle seguenti "inferiore a trecento metri" e le parole "non inferiore a cinquecento metri" sono sostituite dalle seguenti "inferiore a cinquecento metri".

 

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA

 

     Art. 21. (Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi")

1. La Regione aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato "Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi", costituito, senza scopo di lucro, con la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi in una prospettiva regionale e locale.

2. Il GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' ha sede sociale a Mennheim, Baden - Wurttemberg, in Germania, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinato dal diritto tedesco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.

3. Il GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'', è dotato di una convenzione e di uno statuto che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, approvati in data 24 aprile 2015 all'unanimità dai membri fondatori.

4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota di euro 5.000,00 annui, ai cui oneri si fa fronte mediante l'istituzione di un capitolo denominato ''Oneri finanziari per la partecipazione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' (articoli 46, 47 e 48 della legge 88/2009) nell'ambito della missione 10, programma 10.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

5. La partecipazione al GECT ''Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi'' si intende perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo le parole "piano regionale" sono inserite le seguenti "della mobilità e".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: " 3. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:

a) definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;

b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;

c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali ".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti: " 3 bis. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.

3 ter. I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

3 quater. I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare. ".

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: " 4. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali. ".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: " 4 bis. I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. ".

6. All'alinea del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 dopo le parole "di trasporto pubblico" sono inserite le seguenti: ",in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,".

7. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è abrogato.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituita dalla seguente: " a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le amministrazioni provinciali; ".

2. Il comma 2 bis dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente: " 2 bis. La programmazione di cui al comma 2 è svolta, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.".

3. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 dopo le parole "la Regione provvede", sono inserite le seguenti: ",in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,".

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8)

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) è sostituita dalla seguente: "Pianificazione e programmazione regionale".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: "Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:".

3. L'articolo 3 della l.r. 8/2008 è sostituito dal seguente: " Art. 3.

(Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'articolo 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.

2. Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:

a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;

b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali;

c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-Autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:

a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;

b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;

c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;

d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;

e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 7;

f) gli interventi sulle tecnologie. ".

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/2008 le parole "al documento degli interventi e delle priorità" sono sostituite dalle seguenti: "ai programmi di attuazione".

5. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2008 le parole "nel documento degli interventi e delle priorità" sono sostituite dalle seguenti:"nei programmi di attuazione".

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2008 le parole "al documento degli interventi e delle priorità" sono sostituite dalle seguenti "ai programmi di attuazione".

7. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 8/2008 le parole "del documento" sono sostituite dalle seguenti: "dei programmi di attuazione".

 

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E FORESTE

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo le parole "della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " sono aggiunte le seguenti "e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 ".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente: " 3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma. ".

3. Al comma 1 dell'articolo 36 della 1. r. 32/1982 le parole "ed alle guardie ecologiche volontarie" sono sostituite dalle seguenti: "alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria".

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della 1. r. 32/1982 è sostituito dal seguente: " 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da curo 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) sia privo di assicurazione;

4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; 1) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma l e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato. ".

5. Al comma 1 dell'articolo 40 della 1. r. 32/1982 dopo le parole "delle province" sono inserite le parole "e della Città metropolitana di Torino" e le parole "per la quota loro spettante" sono soppresse.

6. Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 32/1982 è abrogato.

7. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 32/1982 dopo le parole "Le province" sono inserite le seguenti: "e la Città metropolitana di Torino".

 

     Art. 26. (Modifiche alla l legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) dopo le parole "dei proprietari" sono inserite le seguenti: "e dei loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge".

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39) [4]

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province) è sostituito dal seguente: " 2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 . ".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 39/1996 le parole ", per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, " sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/1996 è sostituita dalla seguente: " a) ''Fondo per investimenti di tipo ambientale'', costituito dal gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta; ".

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/1996 è sostituita dalla seguente: " b) ''Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 '', costituito dal gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a) ".

 

     Art. 28. (Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'ammontare del tributo speciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato nella misura di [5]:

a) euro 0,006 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

b) euro 0,012 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,006 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

c) euro 0,015 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,010 per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti pericolosi.

2. Nelle more della normativa regionale di riordino della materia in attuazione delle modifiche introdotte alla 1egge 549/1995 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dell'esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 39/1996, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2017 alla Città metropolitana di Torino e alle province un contributo di valore corrispondente al 10 per cento del tributo riscosso nell'anno precedente [6].

3. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2017, si provvede tramite l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante incremento delle previsioni di entrata del titolo 1, tipologia 101 del medesimo bilancio [7].

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 29. (Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. [Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016] [8].

 

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sotto tetti), le parole "concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "titolo abilitativo idoneo".

2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/1998 è inserito il seguente: "Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperatile ai fini della presente legge".

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998 è sostituito dal seguente: " 6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale ".

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12)

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') è sostituito dal seguente: " Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25 bis, comma 5 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). ".

 

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse) è sostituito dal seguente: " Art. 4.

(Osservatorio regionale dei contratti pubblici)

1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo, nonché le informazioni inerenti le opere incompiute di cui all'articolo 44bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite da provvedimenti statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 .

2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni. ".

 

     Art. 33. (Risorse destinate ai Confidi)

1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 'Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali'), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Eurofidi ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi. Tali risorse sono accantonate a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuano al 31.12.2023.

 

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) è abrogata.

 

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 ''Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociale del Piemonte Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 '') è sostituito dal seguente: " 4. L'articolo 3 ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale. ".

 

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

     Art. 36. (Disposizioni in materia di interpello)

1. In materia di tributi regionali il soggetto competente a ricevere l'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), è la struttura regionale cui è affidata la gestione, ovvero la vigilanza sulla gestione di detti tributi.

2. All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della 1egge 212/2000, in quanto compatibili. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire ulteriori norme di attuazione di carattere procedurale.
3. Agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, della 1egge 212/2000 si fa fronte anche con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

 

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 2 agosto 2017, n. 12, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1.

[5] Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 14 aprile 2017, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

[7] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.

[8] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.