§ 3.1.41 - Legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5.
Disciplina delle case di cura private.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:14/01/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura [...]
Art. 3.  (Procedura per il rilascio delle autorizzazioni).
Art. 4.  (Tipologia e requisiti delle case di cura private).
Art. 5.  (Conferma delle autorizzazioni già rilasciate).
Art. 6.  (Piano di convenzionamento regionale).
Art. 7.  (Classificazione delle case di cura private).
Art. 8.  (Vigilanza sulle case di cura private).
Art. 9.  (Sanzioni),


§ 3.1.41 - Legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5.

Disciplina delle case di cura private.

(B.U. 21 gennaio 1987, n. 3).

 

Art. 1. (Oggetto).

     I - Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna di cittadini italiani o stranieri, a scopo di diagnosi, cura e riabilitazione, devono essere individuati con la denominazione «Casa di cura privata»; il nome della ditta o la ragione sociale degli stesso non devono contenere frasi o parole che possano ingenerare confusione con la denominazione delle strutture pubbliche che erogano prestazioni sanitarie in regime di degenza.

     II - L'apertura e lo svolgimento dell'attività istituzionale degli stabilimenti sanitari di cui al comma precedente, in appresso indicati case di cura private, nonché l'esercizio della vigilanza sugli stessi e gli eventuali rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale, sono disciplinati dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 43, primo comma e dell'articolo 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e considerato quanto disposto dall'articolo 2, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30.

     III - Le istituzioni sanitarie a carattere privato che abbiano ottenuto dalla Regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di essere considerate presidi della Unità Socio Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicate, sono soggette alla disciplina della presente legge, con esclusione degli articoli 5, 6 e 7.

     IV - Le istituzioni sanitarie a carattere privato di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza in regime di degenza e soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali sono soggetti alla disciplina della presente legge, con esclusione degli articoli 4, 6 e 7.

 

     Art. 2. (Autorizzazioni alla progettazione, all'apertura, all'esercizio, allo svolgimento di attività ambulatoriale per esterni, all'ampliamento, alla trasformazione, alla pubblicità di case di cura private).

     I - I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dalla Regione con provvedimento dirigenziale [1].

     II - Non possono essere tenute aperte o tenute in esercizio case di cura private senza l'autorizzazione [2].

     III - Il provvedimento autorizzativo all'apertura e all'esercizio, da adottarsi previa verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 4, deve specificare:

     - La ditta e gli estremi anagrafici del titolare o, qualora non si tratti di persona fisica, la ragione sociale e i dati anagrafici di tutti i soci illimitatamente responsabili, nonché dei rappresentanti legali;

     - il tipo dell'attività sanitaria autorizzata;

     - il numero dei posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;

     - le generalità del direttore sanitario e i titoli da questi posseduti;

     - la struttura dei locali e la loro specifica destinazione;

     - le attrezzature igienico-sanitarie in dotazione.

     IV - Con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura.

     V - Lo svolgimento di attività ambulatoriale di diagnostica e terapia strumentale e di laboratorio, anche nei confronti di soggetti non ricoverati, è soggetto ad autorizzazione specifica, distinta da quella prevista per la casa di cura nel suo complesso, rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa [3].

     VI - L'ampliamento e/o la trasformazione anche parziale di una casa di cura privata sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale; tale autorizzazione deve specificare gli elementi di cui ai precedenti terzo e quarto comma rispetto ai quali vengono apportate modificazioni [4].

     VII - Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto di precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore autorizzazione da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze [5].

     VIII - La pubblicità a mezzo stampa o di qualsiasi altro tipo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 201 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è soggetta ad autorizzazione della Giunta Regionale, che adotta il relativo provvedimento, sentito l'Ordine dei Medici della Provincia sul cui territorio insiste la casa di cura.

     IX - [La Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi primo, secondo, quinto e sesto del presente articolo, sentito il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, che deve pronunciarsi entro 30 giorni] [6].

 

     Art. 3. (Procedura per il rilascio delle autorizzazioni).

     I - La richiesta delle autorizzazioni di cui alla presente legge e la relativa documentazione devono essere indirizzate alla Amministrazione regionale e, per conoscenza, all'Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio.

     La richiesta suddetta deve essere sottoscritta con la firma autenticata del richiedente o del rappresentante legale e deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta stesa nonché la relativa documentazione, con particolare riferimento a quanto specificato nei commi successivi.

     II - Per l'autorizzazione del progetto di costruzione di casa di cura privata, alla richiesta di cui al primo comma va allegato il progetto stesso ed una relazione, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, dalla quale risultino:

     - il rapporto con le previsioni ed indicazioni del Piano socio- sanitario regionale;

     - i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del Piano regolatore vigente;

     - l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno ed alla vegetazione esistente;

     - il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

     - i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

     - l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;

     - le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche che si intendono attivare;

     - la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;

     - i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali ed impianti tecnologici;

     - la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali, con la precisazione delle modalità di installazione.

     III - Per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di casa di cura privata, la richiesta di cui al precedente primo comma deve indicare:

     - la speciale natura dell'attività sanitaria che si intende svolgere;

     - la dotazione di posti letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;

     - le attrezzature igienico-sanitarie che si intendono installare.

     All'istanza suddetta vanno altresì allegati:

     - la planimetria dei locali;

     - il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura;

     - la documentazione relativa al direttore sanitario responsabile, che dovrà avere i requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge;

     - l'elenco del personale medico e non medico di cui la casa di cura si impegna a dotarsi per l'esercizio dell'attività;

     - la copia, qualora la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo della società ovvero, se si tratta di Ente morale, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente;

     - la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei legali rappresentanti, nonché copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l'autorizzazione e dei rappresentanti legali dell'Ente dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa.

     IV - Apposita richiesta deve essere presentata per l'autorizzazione allo svolgimento - da parte della casa di cura - di attività ambulatoriale nei confronti di non ricoverati, conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente articolo 2.

     V - Per l'autorizzazione all'ampliamento o alla trasformazione anche parziale di un casa di cura privata già autorizzata all'apertura e all'esercizio, la relativa istanza deve contenere gli elementi di valutazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, limitatamente a quegli aspetti che si intende modificare.

     VI - Con la richiesta per l'autorizzazione alla effettuazione di pubblicità deve essere presentato il testo della stessa ovvero, qualora si tratti di pubblicità con mezzi diversi dalla stampa, tutto il materiale necessario alla esatta configurazione della medesima.

     VII - L'Unità Socio Sanitaria Locale verifica, in ordine alla richiesta di autorizzazione presentata, la rispondenza della stessa a quanto stabilito nei commi precedenti ed esprime proprie considerazioni nel merito della richiesta stessa, inoltrandole alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta, unitamente alla documentazione in suo possesso che possa essere a qualsiasi titolo utile alla valutazione dell'istanza.

     VIII - L'Amministrazione Regionale espleta gli accertamenti ed ogni verifica tecnica necessaria circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a quanto stabilito dal successivo articolo 4 [7].

 

     Art. 4. (Tipologia e requisiti delle case di cura private).

     I - Le case di cura private possono essere:

     1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

     2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

     3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

     4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

     5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;

     6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).

     II - L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento [8].

     III - Le case di cura private devono avere un direttore sanitario che è responsabile della organizzazione e della funzionalità dei servizi igienico-sanitari.

     IV - Il direttore sanitario di casa di cura privata deve, in particolare, svolgere i compiti e possedere i requisiti stabiliti nell'allegato di cui al precedente secondo comma;

     V - La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata [9].

     VI - Eventuali temporanee sostituzioni potranno aver luogo nei termini stabiliti al punto 25 dell'allegato di cui al precedente secondo comma, con l'obbligo della casa di cura di informare, di volta in volta e motivatamente, l'Unità Socio Sanitaria Locale competente e l'Amministrazione regionale nel termine massimo di dieci giorni dall'inizio della sostituzione stessa; tale sostituzione non può essere superiore ai sessanta giorni, rinnovabili previa richiesta adeguatamente motivata e documentata.

     VII - Al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nell'ambito della casa di cura, qualora la stessa sia dotata di oltre 150 posti letto.

 

     Art. 5. (Conferma delle autorizzazioni già rilasciate).

     I - Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio, ovvero alla costruzione e all'ampliamento o alla trasformazione di case di cura private, o allo svolgimento di attività ambulatoriale nei confronti dei non degenti presso la casa di cura stessa, che siano state rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge, sono soggette a conferma da parte della Giunta Regionale.

     II - Ai fini di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le case di cura private legittimamente operanti sul territorio regionale e comunque in possesso di autorizzazioni ai sensi del comma precedente sono tenute a richiedere, qualunque sia l'autorità che aveva a suo tempo concesso l'autorizzazione, la conferma dell'autorizzazione stessa alla Giunta Regionale, presentando la relativa istanza all'Amministrazione Regione e, per conoscenza, all'Unità Socio Sanitaria Regionale Locale territorialmente competente.

     III - L'istanza dovrà essere corredata da una copia della originaria autorizzazione e dovrà avere anche le medesime caratteristiche della istanza di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge nonché, a seconda dei casi, quelle stabilite dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del suddetto articolo 3.

     IV - L'Unità Socio Sanitaria Locale dovrà, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltrare all'Amministrazione Regionale eventuali osservazioni circa la rispondenza degli elementi e dei dati contenuti nell'istanza suddetta, con quanto risulta dagli atti in possesso della Unità Socio Sanitaria Locale stessa.

     V - L'Amministrazione regionale compie l'attività istruttoria al fine di accertare la validità del precedente atto autorizzativo e, con provvedimento della Giunta, dispone la conferma dell'autorizzazione, senza pregiudizio per l'esito delle verifiche di merito da svolgersi successivamente e dei conseguenti provvedimenti, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 7.

     VI - La Giunta Regionale, in relazione all'esito delle verifiche che ritiene di disporre e sentite le associazioni più rappresentative della categoria delle case di cura private, adotta, in alternativa, provvedimento di:

     a) conferma dell'autorizzazione;

     b) sospensione dell'autorizzazione;

     c) diniego della conferma dell'autorizzazione, nel caso di mancanza di precedente provvedimento autorizzativo rilasciata in difetto di competenza.

     VII - La conferma delle autorizzazioni è formalizzata dalla Giunta regionale con l'approvazione di un elenco delle case di cura confermate, suddivise per Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     VIII - I provvedimenti di cui ai punti b) e c) del sesto comma del presente articolo dovranno essere adottati con modalità analoghe a quelle di cui al precedente settimo comma.

     IX - Le autorizzazioni comunque rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge, se relative a case di cura private che non saranno incluse dell'elenco di cui al precedente settimo comma e che non avranno costituito oggetto di provvedimento di sospensione o di diniego della conferma, si intenderanno automaticamente decadute, qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco suddetto sul Bollettino Ufficiale della Regione, le case di cura private interessate non abbiano inoltrato alla Regione motivata istanza di integrazione nell'elenco stesso.

     X - In ogni caso, se la Giunta Regionale non integra, con riferimento alla conferma precedentemente sospesa o su istanza degli interessati o d'ufficio, l'elenco di cui al precedente settimo comma entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non incluse nel suddetto elenco si intendono decadute.

 

     Art. 6. (Piano di convenzionamento regionale).

     I - La Giunta regionale approva il piano di convenzionamento delle case di cura private con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente valore per il periodo di validità dei Piani socio-sanitari regionali.

     II - In occasione della prima applicazione del comma precedente, il piano di convenzionamento dovrà, in particolare, essere attuato a decorrere dalla scadenza del Piano formulato ai sensi dei punti 2.3.6.2. e 2.3.6.3. dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, e dovrà essere adottato previo esame delle proposte contenute nei Programmi previsti dall'articolo 11 della suddetta legge regionale o, in mancanza, delle eventuali proposte comunque formulate dalle Unità Socio Sanitarie Locali i cui residenti utilizzano le strutture convenzionate.

     III - Il piano di convenzionamento di cui al primo comma deve, in particolare, riportare, per ciascuna casa di cura, l'indirizzo nosologico, il numero dei posti letto e la destinazione d'uso degli stessi in convenzione, secondo specialità mediche o chirurgiche, nonché la classificazione di competenza ai fini convenzionali.

     IV - Il piano di convenzionamento di cui al primo comma è adottato sentite le associazioni più rappresentative delle case di cura private.

     V - L'Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente dispone l'adeguamento al piano di cui al primo comma entro novanta giorni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta Regionale.

     In particolare, provvede a deliberare la delega al Presidente del Comitato di Gestione, affinché:

     a) sottoscriva le nuove convenzioni previste;

     b) sottoscriva le convenzioni confermate con le eventuali interrogazioni stabilite;

     c) dia disdetta, in toto o parzialmente, a quei rapporti convenzionali già in atto e non più previsti dal Piano di convenzionamento regionale.

     VI - Gli atti assunti ai sensi delle lettere a) e b) del comma precedente sono adottati, come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1983, ed eventuali successive modifiche, nonché in conformità alle eventuali integrazioni approvate dalla Giunta regionale contestualmente al piano di convenzionamento di cui al primo comma del presente articolo.

     VII - L'Unità Socio Sanitaria Locale è tenuta a formalizzare, nel rispetto dei termini della convenzione, la disdetta delle convenzioni non rientranti nel piano di convenzionamento regionale entro il termine di due mesi dall'approvazione di quest'ultimo, trascorso inutilmente il quale, alla disdetta provvede la Giunta Regionale.

     VIII - La Giunta regionale provvede, altresì, direttamente, a tutti quegli atti attuativi del piano di convenzionamento ai quali l'Unità Socio Sanitaria Locale non abbia provveduto entro tre mesi dalla approvazione del piano stesso o vi abbia provveduto difformemente.

     IX - Fino all'adozione degli atti di cui al precedente quinto comma o, in mancanza, di quelli previsti ai precedenti settimo e ottavo comma, sono confermati i rapporti convenzionali in atto, per effetto del provvedimento di cui ai punti 2.3.6.2. e 2.3.6.3. dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

     X - L'esercizio da parte della casa di cura, in regime convenzionale, di attività di tipo ambulatoriale, rivolta ad utenti non degenti, è disciplinato dalla normativa vigente per le analoghe attività svolte dalle strutture operanti esclusivamente a livello ambulatoriale, salvo diversa disciplina che dovesse essere stabilita ai sensi del terzo comma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 7. (Classificazione delle case di cura private).

     I - Le case di cura private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere riclassificate ai sensi dell'articolo 2 dello schema tipo di convenzione approvato con decreto 22 luglio 1983 del Ministro della Sanità.

     II - In ogni caso, fino a quando non si saranno realizzate le condizioni previste dal richiamato articolo 2 del D.M. 22 luglio 1983, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al primo comma del suddetto articolo, potrà, in qualsiasi momento, riclassificare quelle case di cura convenzionate che risulteranno prive di uno o più requisiti di quelli necessari alla classificazione in atto.

     III - Le case di cura private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere classificate entro il 31 dicembre 1989, in base ai requisiti posseduti; la classificazione avrà luogo, dopo il provvedimento di conferma di cui al precedente articolo 5, a cura della Giunta regionale, sentita l'apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale stessa e comprendente una rappresentanza degli organismi associativi della ospedalità privata.

     IV - Fino a quando non sarà emanata la normativa richiamata al più volte citato articolo 2 del D.M. 22 luglio 1983, la classificazione di cui al comma precedente sarà effettuata con riferimento alla fascia funzionale e parametrazione nosologica di competenza, sulla base degli schemi di cui al decreto 30 giugno 1975 del Ministro della Sanità.

     V - Le case di cura private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che, in atto, non siano in possesso dei requisiti richiesti nello schema allegato alla presente legge, ancorché confermate ai sensi del precedente articolo 5, dovranno acquisire i requisiti suddetti entro il termine stabilito al punto 36 dello schema allegato alla presente legge, pena la revoca, da parte della Giunta Regionale, della autorizzazione all'apertura e all'esercizio, fatto salvo quanto previsto al punto 37 dello schema stesso.

     VI - La revoca prevista al comma precedente interviene altresì in tutti quei casi in cui, anche successivamente al provvedimento di conferma, risulti che una casa di cura privata operante sul territorio regionale sia sprovvista dei requisiti di cui allo schema allegato alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai punti 36 e 37 dello schema stesso.

     VII - Le Unità Socio Sanitarie Locali territorialmente competenti dovranno, con cadenza almeno annuale, nell'esercizio del potere di vigilanza di cui al successivo articolo 8, verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di legge e, se del caso, convenzionali da parte delle case di cura private, in base non solo ai servizi, alle attrezzature, agli aspetti igienico-ambientali ed alle dotazioni organiche di personale, ma anche all'effettivo svolgimento della attività nosologica di competenza ed eventualmente convenzionata.

     VIII - Entro il 30 settembre di ciascun anno e in esito alle verifiche di cui al comma precedente, le Unità Socio Sanitarie Locali dovranno informare per iscritto l'Amministrazione Regionale della sussistenza o meno dei requisiti di cui la casa di cura privata deve essere in possesso, ovvero, in mancanza, proporre l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riclassificazione di competenza regionale, documentando adeguatamente le carenze riscontrate.

 

     Art. 8. (Vigilanza sulle case di cura private).

     I - La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'articolo 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'articolo 7, commi 7 e 8 [10].

     II - E' fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private in esercizio sul territorio regionale di:

     a) fornire all'Unità Socio Sanitaria Locale e alla Amministrazione Regionale le notizie che formano oggetto dell'attività di vigilanza e la relativa documentazione;

     b) informare per iscritto l'Unità Socio Sanitaria Locale territorialmente competente e l'Amministrazione Regionale di ogni modifica rispetto alla situazione della casa di cura esistente all'atto dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi o a quelli di conferma di cui al precedente articolo 5, ovvero di ogni evento rilevante per il Servizio sanitario.

     III - I rappresentanti legali della casa di cura privata sono tenuti a fornire, su richiesta, gli elementi di conoscenza necessari alla individuazione di tutti i componenti la società eventualmente titolare della proprietà della casa di cura stessa.

     IV - L'Amministrazione regionale può disporre interventi di vigilanza nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa.

 

     Art. 9. (Sanzioni),

     I - In caso di accertata inadempienza alle disposizioni della presente legge, l'Amministrazione regionale, su segnalazione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, o d'ufficio, diffida la casa di cura ad eliminare la causa di inadempienza stabilendo un congruo termine entro cui ciò deve avvenire.

     II - Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che sia stato ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio a suo tempo rilasciata alla casa di cura privata resta automaticamente sospesa.

     III - La Regione, con provvedimento dirigenziale, può disporre la sospensione o la revoca definitiva della autorizzazione all'apertura e all'esercizio; nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni alle disposizioni della presente legge [11].

     IV - In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [12].

     V - Le sanzioni previste dal presente articolo vengono irrogate dall'Amministrazione Regionale su proposta degli organi della Unità Socio Sanitaria Locale, o d'ufficio.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[5] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

[9] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[10] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[12] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.