§ 5.8.3 - Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Norme relative alla gestione del patrimonio forestale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.8 foreste
Data:04/09/1979
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Piani di assestamento forestale).
Art. 2.  (Contenuti e cogenza dei piani di assestamento forestale).
Art. 3.  (Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti).
Art. 4.  (Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali).
Art. 5.  (Procedure preliminari per la redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree boschive di proprietà di Comuni o di altri Enti).
Art. 6.  (Attuazione dei piani di assestamento forestale).
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  (Attuazione dei piani naturalistici).
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata).
Art. 13.  (Procedure).
Art. 14.  (Tagli boschivi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico).
Art. 15.  (Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate).
Art. 16.  (Deroga).
Art. 17.  (Sanzioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico).
Art. 18.  (Sanzioni nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata).
Art. 19.  (Sanzioni nelle altre aree).
Art. 20.  (Disposizioni finali).
Art. 21.  (Finanziamenti).
Art. 22.  (Disposizioni contabili per il versamento delle cauzioni e per le sanzioni).
Art. 23.  (Urgenza).


§ 5.8.3 - Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. [1]

Norme relative alla gestione del patrimonio forestale [2].

(B.U. 18 settembre 1979, n. 38).

 

TITOLO I

PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE E PIANI NATURALISTICI

 

Art. 1. (Piani di assestamento forestale). [3]

     [Al fine di garantire una razionale gestione del patrimonio forestale, la Giunta regionale predispone il piano di assestamento regionale, componendolo attraverso piani stralcio riguardanti porzioni del territorio regionale.

     Assume priorità la formazione dei piani stralcio riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti pubblici e le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.]

 

     Art. 2. (Contenuti e cogenza dei piani di assestamento forestale). [4]

     [I piani di assestamento forestale di cui al precedente articolo 1 debbono contenere gli atti tecnici indicati dalla Giunta regionale tra cui la relazione tecnico-economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli o delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e debbono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si debbono uniformare gli interventi di ogni operatore.]

 

     Art. 3. (Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree boschive di proprietà dei Comuni o di altri Enti). [5]

     [La Giunta regionale provvede alla redazione dei piani di assestamento forestale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei beni silvo- pastorali dei Comuni o di altri Enti, che siano comunque proprietari di congrue superfici boschive.

     I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti possono essere altresì redatti direttamente dai Comuni, da Consorzi di Comuni ovvero da Aziende forestali.

     I piani di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio Comunale e approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.]

 

     Art. 4. (Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali). [6]

     [I piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono redatti dalla Giunta regionale e sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.]

 

     Art. 5. (Procedure preliminari per la redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree boschive di proprietà di Comuni o di altri Enti). [7]

     [I Comuni, i Consorzi, di Comuni, le Aziende forestali e gli altri Enti pubblici che intendono redigere direttamente il piano di assestamento forestale possono presentare istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione, al Presidente della Giunta regionale il quale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, provvede, con proprio decreto all'approvazione del progetto di piano ed all'erogazione del relativo contributo nella misura prevista dalle vigenti normative di legge, oppure alla restituzione, con richiesta di modifiche.

     Il decreto di cui al comma precedente fissa i termini entro i quali deve essere presentato il piano di assestamento forestale.

     Entro 60 giorni dalla data di presentazione il piano viene approvato o restituito per le modifiche del caso; trascorsi i 60 giorni il piano si intende tacitamente approvato.]

 

     Art. 6. (Attuazione dei piani di assestamento forestale). [8]

     [L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.

     L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e di quelli riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico è a totale carico della Regione.

     Qualora l'operatore privato non attui le prescrizioni dei piani di cui ai commi precedenti la Regione ha potere sostitutivo.

     I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti sono attuati secondo le seguenti procedure:

     a) le utilizzazioni sono predisposte, in aderenza al piano dei tagli previsto dal piano di assestamento, dal Corpo Forestale dello Stato e dai relativi Servizi e Uffici Regionali o, nei Comuni facenti parte di Consorzi o di Aziende forestali, dai Consorzi o dalle Aziende stesse: il controllo sulle utilizzazioni è eseguito in base alle normative previste dalle vigenti disposizioni di legge;

     b) i fondi delle migliore previste dai piani di assestamento forestale sono gestiti dalla Regione tramite il Corpo Forestale dello Stato e relativi Servizi e Uffici Regionali: i lavori sono eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e relativi Servizi e Uffici Regionali su progetti approvati dal Servizio Regionale delle Foreste (ex Ispettorato Regionale delle Foreste); per i Comuni facenti parte di Consorzi o di Aziende forestali, le opere e i lavori di miglioria sono eseguiti dai Consorzi o dalle Aziende stesse, su progetti approvati dal Servizio Regionale delle Foreste (ex Ispettorato Regionale delle Foreste).

     Per i tagli boschivi dei Comuni è stabilita una percentuale di accantonamento, prevista nel piano di assestamento forestale, variante da un minimo del 15% ad un massimo del 30%. Tali fondi devono essere accantonati su apposito capitolo del bilancio comunale vincolato per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) del comma precedente, con precedenza per le opere previste nel piano delle migliorie allegato al piano di assestamento forestale.]

 

     Art. 7. [9]. (Redazione dei piani naturalistici).

     Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.

 

     Art. 8. [10]. (Effetti dei piani naturalistici).

     I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

     Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.

 

     Art. 9. (Attuazione dei piani naturalistici).

     L'attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'Ente o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.

     I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione.

 

TITOLO II

ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 10. [11].

 

     Art. 11. [12].

 

 

TITOLO III [13]

TAGLI BOSCHIVI IN ASSENZA DI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

 

     Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata).

     Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli di boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, sentito in parere dell'Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

     Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare in deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricola esistenti.

     E' sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.

 

     Art. 13. (Procedure).

     Le domande relative agli abbattimenti boschivi di cui al precedente articolo 12 sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale tramite l'Unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) la quale, entro 40 giorni dal ricevimento, deve esprimere il proprio parere.

     L'autorizzazione è rilasciata e notificata all'interessato, salvo richiesta di supplemento istruttorio, entro i successivi 20 giorni, e potrà subordinare i tagli boschivi all'obbligo del reimpianto e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento ed allo sviluppo del patrimonio arboreo.

 

     Art. 14. (Tagli boschivi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico).

     Fino all'approvazione dei piani di assestamento riguardanti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3287 o previste nel Piano Territoriale, nelle aree medesime il taglio dei boschi di alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, secondo le procedure di cui al precedente articolo 13.

     Per quanto concerne gli altri tagli si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

 

     Art. 15. (Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate).

     I tagli dei boschi nei terreni non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Sindaco, su parere dell'Unità decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste), la quale deve esprimersi entro 40 giorni.

     Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

     E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

 

     Art. 16. (Deroga).

     Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al presente titolo III i tagli previsti nel piani dei tagli allegati ai piani di assestamento forestale approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

TITOLO IV [14]

SANZIONI

 

     Art. 17. (Sanzioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico).

     Salvo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e senza pregiudizio delle sanzioni penali, le trasformazioni, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano le sanzioni previste dall'articolo 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e dall'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

 

     Art. 18. (Sanzioni nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata).

     I tagli boschivi, di cui all'articolo 12 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o in difformità dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle leggi istitutive dei parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, o, nel caso in cui l'area non fosse ancora normata dalle leggi istitutive, le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione con legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7.

 

     Art. 19. (Sanzioni nelle altre aree).

     I tagli boschivi, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco o in difformità dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

 

 

TITOLO V [15]

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 20. (Disposizioni finali).

     L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è così modificato: aggiungere dopo le parole «Piano Territoriale» le parole «o quelle».

     Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del Titolo III della presente legge sono sostitutivi delle normative previste dal 1° comma, lettera c), e dal 5° comma dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

 

     Art. 21. (Finanziamenti).

     Alle spese relative alla redazione dei piani di assestamento forestale, di cui all'articolo 1 della presente legge, ed alla loro attuazione si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Agli oneri relativi alla redazione ed attuazione dei piani naturalistici di cui all'articolo 7 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi e mediante gli appositi stanziamenti che saranno previsti nelle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali.

     La denominazione del capitolo 7930 viene così modificata: «Spese per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, l'acquisizione e l'affitto di aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 nonché aree che per la flora. fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse, e per la redazione ed attuazione dei piani naturalistici».

 

     Art. 22. (Disposizioni contabili per il versamento delle cauzioni e per le sanzioni).

     Ai fini dell'introito delle somme versate a titolo di cauzione per le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11 è istituito, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, apposito capitolo con la denominazione «Proventi connessi al versamento di cauzioni e versamenti effettuati per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico» e con la dotazione di 5 milioni, in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso anno è corrispondentemente istituito analogo capitolo con la denominazione «Restituzione di somme versate a titolo di cauzione e interventi da effettuarsi per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico» e con lo stanziamento di 5 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno istituiti i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti che saranno determinati ai sensi delle singole leggi di approvazione dei bilanci stessi.

     I proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 18 della presente legge saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno finanziario 1979 e dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

 

     Art. 23. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto Regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con leggi regionali 10 dicembre 1979 n. 68 - B.U. 18 dicembre 1979 n. 51, 12 agosto 1981, n. 27 - B.U. 19.8.1981 n. 33, e 23 gennaio 1984 n. 7 - B.U. 1.2.1984 n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[6] Art. modificato dalla L.R. 23 gennaio 1984 n. 7 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[9] Art. così modificato dalla L.R. 23 gennaio 1984 n. 7.

[10] Art. così modificato dalla L.R. 23 gennaio 1984 n. 7.

[11] Gli artt. 10 e 11 sono stati abrogati dalla L.R. 12 agosto 1981, n. 27 che ha disciplinato l'intera materia del Titolo II («Norme inerenti alle modificazioni del suolo in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico»).

[12] Gli artt. 10 e 11 sono stati abrogati dalla L.R. 12 agosto 1981, n. 27 che ha disciplinato l'intera materia del Titolo II («Norme inerenti alle modificazioni del suolo in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico»).

[13] Titolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[14] Titolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

[15] Titolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.