§ 5.7.8 - Legge regionale 23 agosto 1978, n. 55.
Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciale dell'isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:23/08/1978
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale e delle Riserve naturali speciali).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Consiglio direttivo).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Disposizioni, finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale).
Art. 14.  (Entrate).
Art. 15.  (Norma transitoria).


§ 5.7.8 - Legge regionale 23 agosto 1978, n. 55. [1]

Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciale dell'isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit [2].

(B.U. 29 agosto 1978 n. 35).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale e delle Riserve naturali speciali).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, sono istituiti con la presente legge il Parco naturale delle Lame del Sesia e le Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, Enti di diritto pubblico [3].

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini del Parco naturale delle Lame del Sesia, incidente sui Comuni di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, S. Nazzaro, Sesia e Villata, sono individuati con linea continua nella allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini della Riserva naturale speciale dell'isolone di Oldenico, incidente sui Comuni di Oldenico e Villata, e della Riserva naturale speciale della Garzaia di Villarboit, incidente sul comune di Villarboit, sono individuati con linea tratteggiata nella planimetria di cui al comma precedente.

     I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta «Regione Piemonte Parco naturale delle Lame del Sesia».

     I confini delle Riserve naturali sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile a distanza di metri 100 l'una dall'altra, e portanti rispettivamente la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale delle Lame del Sesia Riserva naturale speciale dell'Isolone di Oldenico» e «Regione Piemonte Parco naturale delle Lame del Sesia Riserva naturale speciale della Garzaia di Villarboit».

     Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche delle Lame del Sesia, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

     2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali ed agricole della zona, garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle aree a bosco;

     3) organizzare il territorio per favorirne la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifiche culturali.

     Le finalità dell'istituzione delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare la presenza e la nidificazione degli Ardeidi e delle altre specie di avifauna attualmente rappresentate o che dovessero in futuro insediarsi;

     2) mantenere l'integrità naturale ed ambientale evitando interventi e presenze che possano comunque arrecare danni ed anche modifiche che non siano causate da eventi fisici o da misure di emergenza.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Parco naturale ed a Riserva naturale speciale attribuita con la presente legge ai territori individuati dal precedente art. 2. ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Consiglio direttivo).

     Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un Consiglio direttivo composto da:

     a) 3 rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit e Villata;

     b) 3 rappresentanti designati dal Consiglio regionale.

     Il Consiglio direttivo nomina il Presidente, da eleggersi fra i membri di cui alla precedente lettera a), e adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco e delle Riserve. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     I membri del Consiglio direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

     Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il Consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale, con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo alle quali devono essere invitati.

     Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali nonché dei Comuni interessati.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco e delle Riserve sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo.

 

     Art. 7. (Controllo).

     Il Parco ha un proprio bilancio.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui ai comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta regionale.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio direttivo diventano esecutive dopo l'approvazione con deliberazione, da parte della Giunta regionale [4].

     Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono approvate.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio del Parco naturale delle Lame del Sesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave, fatti salvi gli interventi per la regimazione dei corsi d'acqua e la regolazione della irrigazione;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) introdurre specie animali non autoctone;

     e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali orazioni connesse alle attività agricole;

     f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     g) costituire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     Sull'intero territorio delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, oltre al rispetto delle normative di cui al comma precedente, è fatto divieto di:

     l) accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo, nonché coloro che esercitano attività agricole;

     m) esercitare qualsiasi attività, ad eccezione di quelle agro-silvo- pastorali, senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo;

     n) esercitare la pesca.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco e delle Riserve devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici generali e relativi programmi di attuazione.

     Sino all'approvazione del Piano regolatore generale comunale debbono essere applicate, su tutto il territorio definito dal precedente articolo 2, le seguenti normative:

     1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere in funzione del parco o delle attività agricole, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale;

     3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.

     Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco e delle Riserve sono previste in apposito piano di assestamento forestale.

     Sino all'approvazione del Piano di cui al precedente comma, devono essere applicate le seguenti normative:

     4) per quanto concerne la silvi-coltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

     5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vercelli e del Consiglio direttivo.

     Con apposito regolamento, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e delle Riserve, e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonché da disposizioni comunali.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 8 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

     Le violazioni al divieti di cui alle lettere c), d), e), f), h), i), e m) ed alla limitazione di cui al numero 3) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 60.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni al divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al numero 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     Le violazioni alla limitazione di cui al numero 5) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5 milioni, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni ai divieti di cui alle lettere b) e n) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit è affidata:

     a) al personale di sorveglianza del Parco e delle Riserve previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 8 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 1.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al Cap. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 40.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al Cap. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 40.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni, finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano di assestamento forestale, di cui al 5° comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 10.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al Cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano di assestamento forestale del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 8 saranno Iscritti al Cap. n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     I membri del Consiglio direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli comunali di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit e Villata e dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con legge regionale 4 dicembre 1978 n. 72 - B.U. 12 dicembre 1978 n. 51.

[3] Così modificato dalla legge regionale 4 dicembre 1978 n. 72.

[4] Così modificato dalla legge regionale 4 dicembre 1978 n. 72.