§ 5.7.44 - Legge regionale 5 agosto 1986, n. 33.
Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 «Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio»


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:05/08/1986
Numero:33


Sommario
Art. 1      La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il consiglio Direttivo riadotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Parco modificato secondo le direttive contenute nella presente legge. Per [...]
Art. 5.      Il Piano dell'Area del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, previsto all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. [...]


§ 5.7.44 - Legge regionale 5 agosto 1986, n. 33. [1]

Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 «Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio»

(B.U. 13 agosto 1986, n. 32).

 

Art. 1

     La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Il consiglio Direttivo riadotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Parco modificato secondo le direttive contenute nella presente legge. Per l'approvazione dello Statuto si applica la previsione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84.

 

     Art. 5.

     Il Piano dell'Area del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, previsto all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. CR-3989, del marzo 1985, è esteso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori di cui all'allegata cartografia non ricompresi nel Piano dell'area.

     Per l'approvazione dell'integrazione del Piano dell'area di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui all'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, avendo cura di consultare gli enti territorialmente interessati.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 28.12.1978, n. 84.

[3] Il testo è riportato nella L.R. 28.12.1978, n. 84.