§ 2.5.29 - L.R. 14 marzo 2014, n. 3.
Legge sulla montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:14/03/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Funzioni dell'unione montana)
Art. 4.  (Comuni montani non inclusi in unioni)
Art. 5.  (Fondo regionale per la montagna)
Art. 6.  (Utilizzo del fondo regionale per la montagna)
Art. 7.  (Requisiti delle unioni montane)
Art. 8.  (Costituzione delle unioni montane)
Art. 9.  (Ambiti territoriali delle unioni montane)
Art. 10.  (Funzioni esercitate dalle comunità montane)
Art. 11.  (Risorse umane e strumentali)
Art. 11 bis.  (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
Art. 11 ter.  (Compendio unico agricolo di montagna)
Art. 11 quater.  (Superficie minima indivisibile)
Art. 12.  (Modifica alla l.r. 11/2012)
Art. 13.  (Norme transitorie)
Art. 14.  (Norme finali)
Art. 15.  (Abrogazioni)
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.5.29 - L.R. 14 marzo 2014, n. 3. [1]

Legge sulla montagna.

(B.U. 13 marzo 2014, n. 11 - S.O. 17 marzo 2014, n. 2)

 

Capo I.

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali.

2. La Regione individua nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. L'unione di comuni costituita tra comuni montani è denominata unione montana.

2. Ai fini della presente legge, sono comuni montani i comuni classificati montani o parzialmente montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

3. Possono far parte dell'unione montana anche comuni non montani già appartenenti o appartenuti a comunità montane.

4. L'unione ha una durata non inferiore ai dieci anni.

5. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti.

 

     Art. 3. (Funzioni dell'unione montana)

1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

a) bonifica montana;

b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;

c) economia forestale;

d) energie rinnovabili;

e) opere di manutenzione ambientale;

f) difesa dalle valanghe;

g) turismo in ambiente montano;

h) artigianato e produzioni tipiche;

i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;

k) informatizzazione;

l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

4. Le funzioni previste dal comma 2, lettera c), possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

5. In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 4. (Comuni montani non inclusi in unioni)

1. Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c).

2. I comuni di cui al comma 1 esercitano le funzioni individuate dalla stessa norma in convenzione con un'unione montana.

 

Capo II.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

 

     Art. 5. (Fondo regionale per la montagna)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) i proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

b) una quota non inferiore al trenta per cento dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;

c) i proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;

d) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

 

     Art. 6. (Utilizzo del fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;

2) in proporzione alla superficie delle zone montane;

3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'articolo 4, il riparto previsto dal comma 1 è calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a).

4. Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

5. Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera c) concorrono le risorse del fondo nazionale per la montagna istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

 

Capo III.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UNIONI MONTANE

 

     Art. 7. (Requisiti delle unioni montane)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le unioni montane sono formate, in tutto o per la maggior parte, da comuni montani, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2.

2. La popolazione complessiva dell'unione montana, calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011, è superiore ai tremila abitanti.

3. Sono comunque escluse dall'applicazione dell'articolo 9 le unioni montane che, pur non possedendo uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con il quadro territoriale di riferimento, presentano caratteristiche di omogeneità geografica e sono di dimensioni e consistenza demografica adeguate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

 

     Art. 8. (Costituzione delle unioni montane)

1. Entro il 15 aprile 2014, i comuni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 trasmettono alla Regione la conforme deliberazione consiliare di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione montana, oppure la deliberazione consiliare recante la volontà del comune di non far parte di un'unione montana.

2. I comuni montani e parzialmente montani con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni non montani appartenenti a comunità montane che non deliberano di voler far parte di un'unione montana non sono inclusi nella delimitazione di cui all'articolo 9.

3. La mancata trasmissione dei provvedimenti di cui al comma 1 entro il termine previsto equivale ad assenso dei comuni e delle unioni montane rispetto agli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 9.

4. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale valuta la rispondenza delle unioni montane ai requisiti di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. (Ambiti territoriali delle unioni montane)

1. Entro il 30 aprile 2014, la Giunta regionale, valutata la conformità ai requisiti stabiliti dall'articolo 7 delle unioni montane costituite ai sensi dell'articolo 8, individua gli ambiti territoriali entro i quali si costituiscono le unioni montane nei confini delle comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007.

2. Non sono comunque incluse nella definizione degli ambiti di cui al comma 1 le unioni montane già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, conformi ai requisiti di cui all'articolo 7, ivi comprese le unioni speciali costituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

     Art. 10. (Funzioni esercitate dalle comunità montane)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c). Nello stesso provvedimento di ricognizione, la Giunta regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni da parte delle unioni montane.

 

     Art. 11. (Risorse umane e strumentali)

1. Entro il 31 marzo 2014, la Giunta regionale determina la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le unioni montane, anche in convenzione tra loro, si avvalgono dei beni e del personale dipendente dalle comunità montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.

3. Se non è raggiunto un accordo, le modalità sono individuate dalla Giunta regionale.

 

Capo III bis. [2]

Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane

 

     Art. 11 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane) [3]

1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.

 

     Art. 11 ter. (Compendio unico agricolo di montagna) [4]

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della legge 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 11 quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

 

     Art. 11 quater. (Superficie minima indivisibile) [5]

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 11 ter.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.

 

Capo IV.

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Modifica alla l.r. 11/2012)

1. Al comma 10, dell'articolo 12 della l.r. 11/2012, dopo le parole "Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni" sono inserite le seguenti: "e i comuni non inclusi in unioni".

 

     Art. 13. (Norme transitorie)

1. Entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 11/2012 alla nomina dei commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma.

 

     Art. 14. (Norme finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, il fondo regionale per la montagna è attribuito alle sole unioni montane riconosciute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, che alla data del 30 aprile 2014 hanno provveduto all'approvazione dello statuto.

2. Per l'esercizio finanziario 2014, una quota del fondo regionale per la montagna, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c), nonché per il pagamento delle spese di cui all'articolo 11.

2 bis. Le disposizioni degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014 [6].

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della Legge regionale 11-9-1973, n. 17 avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane);

b) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 23 (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo Unico delle leggi sulla montagna in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 'Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142'. Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida);

c) la legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");

d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali);

e) l'articolo 29 (Modifica della l.r. 19/2008) della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28;

f) l'articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19) della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22;

g) gli articoli 13 e 17 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

h) l'articolo 35 (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni [7]:

a) la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);

b) la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");

c) gli articolo 19 e 20 e le lettere b) e g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

d) l'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali". Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");

e) l'articolo 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18;

f) l'articolo 25 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014, agli oneri stimati complessivamente in 14 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nell'ambito delle UPB DB14251 e DB14252, si provvede rispettivamente con le risorse finanziarie delle medesime unità e con quelle delle UPB DB09011 e DB09012.

2. Per il biennio 2015-2016, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, iscritti nelle medesime unità previsionali di base, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

Capo V.

DICHIARAZIONE D'URGENZA

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 5 aprile 2019, n. 14.

[2] Il Capo III bis, artt. 11 bis - 11quater, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[3] Il Capo III bis, artt. 11 bis - 11quater, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[4] Il Capo III bis, artt. 11 bis - 11quater, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[5] Il Capo III bis, artt. 11 bis - 11quater, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

[7] Alinea già modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2014, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.