§ 6.1.263 - L.R. 12 agosto 2013, n. 17.
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:12/08/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica)
Art. 2.  (Modifiche ai Titoli I e II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2013, n. 3)
Art. 3.  (Modifiche al Titolo III della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)
Art. 4.  (Modifiche ai Titoli IV, V e VI della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)
Art. 5.  (Modifiche al Titolo X della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e disposizioni di coordinamento)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3)
Art. 9.  (Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
Art. 14.  (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006)
Art. 15.  (Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e abrogazioni di norme)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8)
Art. 20.  (Norme di riduzione di spesa)
Art. 21.  (Potenziamento del settore fitosanitario regionale al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante)
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 17)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16)
Art. 26.  (Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 e alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n 5)
Art. 37.  (Programma di valorizzazione del Piemonte in occasione di Expo 2015)
Art. 38.  (Digitalizzazione)


§ 6.1.263 - L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.

(B.U. 14 agosto 2013, n. 33)

 

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

Art. 1. (Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica)

1. Ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica, la Regione promuove, nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse da almeno dieci anni, la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva e di una rete regionale protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonabili, anche con riguardo ai percorsi correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.

 

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

 

     Art. 2. (Modifiche ai Titoli I e II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2013, n. 3)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2013, n. 3, è sostituita dalla seguente:

"c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa,".

2. Al comma 7 dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 5 della l.r. 3/2013, le parole "gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS." sono sostituite dalle seguenti: "gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni".

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:

"f) la tavola che rappresenta la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale con le relative schede descrittive,".

4. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 3/2013, le parole "tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "avviene sulla base dei contenuti dell'Accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004".

5. Al comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 11 della l.r. 3/2013, le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "novanta giorni".

6. Il comma 5 dell'articolo 8 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 3/2013 è soppresso.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 16 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:

"4 bis. Contestualmente alla pubblicazione il PTO viene trasmesso dall'ente che lo ha formato al Ministero per i beni e le attività culturali che esprime il parere di competenza entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali l'ente competente all'approvazione procede comunque.".

8. Al comma 5 dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 16 della l.r. 3/2013, dopo le parole "entro trenta giorni dalla richiesta" sono inserite le seguenti "nonché recepito il parere del Ministero di cui al comma 4 bis".

9. Al comma 7 dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 16 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", che avviene previo recepimento del parere del Ministero di cui al comma 4 bis".

10. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:

"4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela ambientale e naturale perdono efficacia se entro trentasei mesi dalla loro adozione non interviene l'introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali o nel PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene.".

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 18 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:

"4 bis. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela paesaggistica o riguardanti beni culturali o immobili di interesse paesaggistico sono disciplinati in attuazione dell'articolo 150 del d.lgs. 42/2004.".

12. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 21 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In tali casi il concorso e le consultazioni di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 2 e di cui all'articolo 9 ter, sono effettuati esclusivamente con gli enti interessati dalla variante".

13. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 21 della l.r. 3/2013, dopo le parole "in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d)" sono inserite le seguenti: "e concordati con il Ministero per i beni e le attività culturali in tale sede".

 

     Art. 3. (Modifiche al Titolo III della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)

1. Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 25 della l.r. 3/2013, prima delle parole "valuta le esigenze di sviluppo" sono inserite le seguenti: "definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e".

2. Al numero 5 bis) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 25 della l.r. 3/2013, dopo le parole "lotti interclusi", sono inserite le seguenti "senza distinzione tra destinazioni d'uso,".

3. Alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 27 della l.r. 3/2013, le parole "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili;" sono sostituite dalle seguenti: "e quanto ulteriormente previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);".
4. Dopo la lettera c bis) del numero 2) del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 3/2013, è aggiunta la seguente:

"c ter) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;".

5. Alla lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 3/2013, dopo la parola "lettere" è inserita la seguente "0a),".

6. Al comma 11 dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 30 della l.r. 3/2013, le parole "nei successivi centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro centoventi giorni dalla prima seduta".

7. Al comma 2 dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 31 della l.r. 3/2013, le parole "per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero competente, con diritto di voto limitatamente agli aspetti riguardanti tali beni secondo quanto previsto dal PPR." sono sostituite dalle seguenti: "per le varianti di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero per i beni e le attività culturali, con diritto di voto".

8. Al comma 4 dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 31 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La mancata espressione di uno dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva si considera espressione di assenso".

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 31 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:

"5 bis. Il parere del Ministero di cui al secondo periodo del comma 2, espresso in conferenza o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004. La mancata espressione o l'espressione negativa non determina la natura obbligatoria non vincolante del parere del soprintendente ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004.".

10. Al comma 4 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 3/2013, la parola "deliberazione" è sostituita dalle seguenti "prima seduta della conferenza".

11. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 3/2013, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.".

12. Il comma 6 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.".

13. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 3/2013, è soppresso.

14. Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:

"6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.".

15. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 3/2013, le parole "; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto." sono sostituite dalle seguenti: ". Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati.".

16. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 3/2013, dopo le parole "essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana" sono inserite le seguenti: "; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero".

17. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 3/2013, le parole "e alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: ", alla Regione e al Ministero".

18. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 3/2013, è soppresso.

19. Al comma 1 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.".

20. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, dopo le parole "ai sensi" sono inserite le seguenti "degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies".

21. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:

"c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;".

22. Al comma 3 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, le parole "da parte della conferenza" sono soppresse.

23. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, è sostituita dalla seguente:

"b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative di settore;".

24. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, la parola "medesima" è soppressa.

25. Al comma 8 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, le parole "ai commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti "al comma 11".

26. Il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, è soppresso.

27. Il comma 12 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 35 della l.r. 3/2013, è soppresso.

 

     Art. 4. (Modifiche ai Titoli IV, V e VI della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013)

1. Al comma 12 dell'articolo 27 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 44 della l.r. 3/2013, le parole "rurali ad uso residenziale" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 45 della l.r. 3/2013, dopo le parole "le utilizzazioni di cui al" sono inserite le seguenti "primo periodo del".

3. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. n. 56/1977, come sostituito dall'articolo 46 della l.r. 3/2013, le parole "può essere disposto" sono sostituite dalle seguenti "è disposto".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 48 della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui al comma 1, nonchè i casi in cui lo stesso si rende necessario, escludendo quelli per cui le medesime valutazioni siano effettuate nell'ambito di altri provvedimenti.".

5. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. n. 56/1977, come modificato dall'articolo 56 della l.r. 3/2013, le parole "del deposito" sono sostituite dalle seguenti "della pubblicazione".

6. Al comma 4 dell'articolo 44 della l.r. n. 56/1977, come modificato dall'articolo 57 della l.r. 3/2013, le parole "del deposito" sono sostituite dalle seguenti "della pubblicazione".

7. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 61 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente: "Sono eseguiti senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001.".

8. Al comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 62 della l.r. 3/2013, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.".

9. Al comma 2 dell'articolo 51 della l.r. n. 56/1977, come sostituito dall'articolo 64, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonchè le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.".

10. Al comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 68 della l.r. 3/2013 dopo le parole "all'articolo 9" sono inserite le seguenti ", comma 4 bis".

11. Al comma 7 dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 68 della l.r. 3/2013 dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti "9, comma 4,".

 

     Art. 5. (Modifiche al Titolo X della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e disposizioni di coordinamento)

1. La rubrica dell'articolo 91 bis, della l.r 56/1977, come sostituito dall'articolo 78 della l.r. 3/2013 è sostituita dalla seguente: "(Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario)".

2. Negli articoli 7, 7 bis, 8 quinquies, 40, 77 bis e 91 bis della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013, tutte le volte in cui ricorre la locuzione "Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici" si intende sostituita dalla seguente: "Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario".

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ''Tutela ed uso del suolo '') è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2014".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 20/2009, come modificato dall'articolo 86 della l.r. 3/2013, le parole ''o i prospetti" sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013 n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), le parole "come sostituito dall'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "come sostituito dall'articolo 10".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:

"3 bis. I programmi integrati in variante agli strumenti urbanistici comunali approvati o in salvaguardia, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 18/1996, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 10 e seguenti della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge.".

 

Capo III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTRUZIONE

 

     Art. 9. (Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere)

1. Nel rispetto delle singole normative di settore, le attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, che comprendano tra l'altro saune e servizi similari, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata, se non estese ad attività mediche e di estetista, possono essere direttamente gestite con impiego di personale interno all'azienda opportunamente istruito. Le attività di cui al presente comma non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista).

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) [1]

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi turistici che sorgono nei comuni montani.".

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici) è aggiunta la seguente:

"f bis) messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili destinate all'organizzazione di manifestazioni con finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui si svolgono.".

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), le parole "alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni," sono sostituite dalle seguenti "agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente,".

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007, è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;

b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;

c) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;

d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti.".

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), le parole "da 40,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 400,00 euro".

 

Capo IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO E VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 14. (Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006)

1. Una percentuale pari al 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati sul capitolo 30555 del bilancio regionale a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale è destinata al finanziamento di studi, progettazione, vigilanza nonchè al pagamento di eventuali oneri di espropriazione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della Direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006, eseguiti dalla Regione o dall'Agenzia Interregionale per il Po.

2. Per l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2013, è istituito nell'ambito UPB DB14221 un apposito capitolo denominato "Fondo per studi, progettazione, vigilanza e oneri espropriativi per attuazione programmi gestione sedimenti".

3. Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni stabiliti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

 

     Art. 15. (Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico)

1. I canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato nei provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del Demanio su base provinciale per l'anno 2001.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), le parole "lire 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti "euro 2.000,00" e le parole "lire 1 milione" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.000,00".

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989, le parole "da lire 48.000 a lire 400.000 per decara di terreno o frazione, con minimo di lire 160.000" sono sostituite dalle seguenti "da euro 75,00 a euro 620,00 per decara di terreno o frazione, con minimo di euro 250,00".

3. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989, le parole "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 500,00".

4. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 45/1989, le parole "da lire 100.000 a lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti "da euro 150,00 a euro 620,00".

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 dell'allegato A alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38. (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunta la seguente:

"f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.".

2. La disposizione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle regioni interessate.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e abrogazioni di norme)

1. La tabella di cui all'allegato A previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge; essa è comprensiva degli aggiornamenti per il triennio 2013-2015. Le modifiche alla tabella e gli aggiornamenti per i trienni successivi rimangono disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2004.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2004 le parole "le comunità montane, nonchè'" sono soppresse.

3. Al comma 5 ter dell'articolo 1 della l.r. 12/2004, come inserito dall'articolo 23 della legge regionale 4 maggio 2012 n. 5, dopo le parole "zone montane" sono inserite le seguenti "per finalità agro-silvo-pastorali".

4. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 sono abrogati.

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 23 della l.r. 5/2012 sono abrogati.

 

Capo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8)

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria 2013 ) è abrogato.

2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. n. 8/2013 dopo le parole "a quanto previsto al comma 4." sono aggiunte le seguenti: ". Si applica la riduzione del trattamento accessorio stanziato per i dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi del presente articolo secondo le prescrizioni dell'articolo 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in misura corrispondente alla riduzione del personale in servizio".

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 17 della l.r. n. 8/2013 sono abrogati.

 

     Art. 20. (Norme di riduzione di spesa)

1. Al fine di ottemperare al disposto del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto legge 8 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 in materia di organizzazione e riduzione dei costi del personale a tempo determinato, si provvede, per l'anno 2013 e per ciascuno anno in corso, alla quantificazione delle relative risorse tenendo conto di tutti gli oneri comunque corrisposti al netto di quanto spettante ai soggetti a tempo indeterminato in aspettativa.

2. Per l'anno 2013, la riduzione dei costi di cui al comma 1 è calcolata sulle risorse relative al periodo che intercorre dal 12 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, eventuali economie sulle risorse per il personale dichiarate dal Presidente del Gruppo consiliare o da ciascun componente del Gruppo Misto possono essere destinate dall'Ufficio di Presidenza ad altro Gruppo consiliare o componente del Gruppo Misto.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale approvano il monitoraggio sull'andamento della spesa del personale, svolto congiuntamente dai rispettivi uffici con cadenza almeno trimestrale.

 

Capo VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E MONTAGNA

 

     Art. 21. (Potenziamento del settore fitosanitario regionale al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante)

1. Al fine di rispettare obblighi comunitari, per la cui inadempienza sono in corso procedure di infrazione da parte della Commissione europea, limitatamente alle competenze fitosanitarie, la Regione, al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante, potenzia il settore fitosanitario regionale, avvalendosi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionalità specialistiche ad elevata qualificazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nell'ambito dell'UPB 11191 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.".

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 17)

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo) è sostituita dalla seguente: "(Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000 e 2006 del Piemonte e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte)".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/2008, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 17/2008, è aggiunto, infine, il seguente:

"4 bis. Analoghi programmi di aiuti possono essere definiti, con le modalità di cui al comma 4, anche per altre misure del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) ovvero del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.".

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è inserito il seguente:

"4 bis. La Regione si impegna a promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure per il recupero di coltivi e pascoli, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunitarie vigenti.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:

"3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.".

3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.".

4. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

"7. Le compensazioni ambientali non sono dovute per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purchè coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.".

5. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 227/2001 sono vietati:

a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;

b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.".

6. Al comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009, le parole "lettere a)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b)".

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) [2]

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), è inserito il seguente:

"Art. 47 bis. (Servizio scolastico)

1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.

2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.".

 

     Art. 26. (Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani) [3]

1. Al fine di garantire il recupero delle borgate montane, la Regione disciplina l'esercizio degli alberghi diffusi.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserita la seguente:

"d bis) ''albergo diffuso": esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti;".

3. Possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture, localizzate nelle borgate montane, caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati dello stesso comune, ovvero in più comuni, purché distanti non oltre i mille metri dall'edificio nel quale sono siti i servizi principali.

4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, il servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

5. Gli elementi caratterizzanti l'albergo diffuso sono:

a) la fornitura di servizi di ricevimento è localizzata in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, ovvero in borghi, o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei comuni montani che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno;

b) le unità abitative sono poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti, e sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con bagno privato, dotati di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. È consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura nel limite del 30 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive, delle loro caratteristiche e delle modalità per svolgere l'attività di gestione della ricettività diffusa.

7. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione d'uso residenziale.

8. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di quindici posti letto complessivi.

 

Capo VII.

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), è aggiunto il seguente:

"1 bis. La quota parte del contributo regionale per le attività di formazione e orientamento professionale, erogata a norma dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e destinata alla copertura degli oneri per il personale dipendente e assimilato delle Agenzie formative di cui all'articolo 11, è esclusa dalla base imponibile dell'imposta regionale per le attività produttive in quanto si riferisce ad un componente negativo non ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività.".

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53)

1. L'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Destinazione)

1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è devoluto alla erogazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti).".

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunte le seguenti:

" b ter) Per le finalità di cui alla lettera b) e a completamento degli interventi previsti dalla sezione del Fondo regionale per lo Sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2009, come istituita dalla lettera b bis), la Regione sostiene, a favore delle imprese commerciali su area pubblica, progetti di miglioramento delle strutture di vendita, in sinergia con gli interventi promossi dagli enti locali;

b quater) Agli oneri di cui alla lettera b ter) si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB16142 secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 ( Legge finanziaria per l'anno 2003);".

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è sostituito dal seguente:

"1. Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha durata coerente con quella degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale.".

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 e alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)

1. All'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) le parole "Gas Propano Liquido" sono sostituite dalle seguenti: "Gas da Petrolio Liquefatti".

2. All'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) le parole "Gas Propano Liquido" sono sostituite dalle seguenti "Gas da Petrolio Liquefatti".

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13)

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte), come sostituito dall'articolo 26 della l.r. 8/2013, è sostituita dalla seguente "Comitato di consultazione".

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Il marchio ha validità biennale dal momento della concessione d'uso ed è concesso, in fase di prima attribuzione, a titolo gratuito, con oneri a carico della Regione.

3 ter. Agli oneri di cui al comma 3bis si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB16141 secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 ( Legge finanziaria per l'anno 2003).".

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:

"3. Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno vent'anni.".

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11) [4]

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), le parole "alle province o ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: ''ai comuni che le devono obbligatoriamente esercitare in forma associata attraverso le unioni montane di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 3''.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/2012, le parole "l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni" sono sostituite dalle seguenti ''gli ambiti territoriali di gestione delle funzioni conferite".

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n 5)

1. L'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Finanziamento del Programma FSC 2007-2013)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un Fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.

2. Il piano finanziario del fondo statale per lo sviluppo e la coesione (FSC) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e successive modifiche, come da tabella riportata nel presente articolo.

3. Il cofinanziamento regionale, di cui al suddetto Fondo, è definito in 80.000.000,00 euro come indicato nella tabella riportata all'allegato B della presente legge.

4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai Fondi di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013.

5. È autorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli di bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.".

2. La tabella delle risorse finanziarie dei Fondi per l'attuazione del Programma Fondo Sviluppo e coesione prevista dall'articolo 8 della l.r. 5/2012, come sostituito dal comma 1, è sostituita dalla Tabella di cui all'allegato B della presente legge.

 

     Art. 37. (Programma di valorizzazione del Piemonte in occasione di Expo 2015)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dal protocollo stipulato tra il Commissario Generale dell'Expo Milano 2015, le Regioni Piemonte e Lombardia, promuove le eccellenze del sistema piemontese e definisce attività condivise a supporto ed in occasione dell'Expo Milano 2015.

2. Il complesso degli interventi regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è coordinato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale che ne fornisce costante e precisa relazione alla Commissione consiliare competente.

3. Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, oltre alle risorse finanziarie per interventi di promozione già previste nell'ambito delle UPB di competenza di altre Direzioni regionali, è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB SB01001 con lo stanziamento di euro 500.000,00 per l'anno 2013.

4. Alla copertura finanziaria di quanto previsto al comma 3 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'UPB DB09011.

5. Per i successivi anni 2014 e 2015, alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

 

     Art. 38. (Digitalizzazione) [5]

1. Al fine di promuovere il contenimento della spesa, la Regione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito della vigente normativa nazionale promuove la completa digitalizzazione degli atti utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni per consentirne l'adeguata conoscenza.

2. Nello specifico la Regione promuove:

a) l'estensione dell'utilizzo della firma elettronica digitale da parte dei responsabili di procedimento e dei funzionari responsabili di atti a rilevanza esterna;

b) il passaggio dalla modalità cartacea di presentazione di istanze e dichiarazioni alla modalità in formato digitale di trasmissione per via telematica;

c) la modalità di effettuare pagamenti di tasse o imposte regionali attraverso strumenti digitali senza oneri aggiuntivi;

d) la possibilità di presentare attraverso strumenti digitali la documentazione propedeutica al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi ed altri atti rilasciati dall'amministrazione regionale.

 

 

Allegato A.

Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche (art. 18)

 

 

Allegato B.

Tabella delle risorse finanziarie dei Fondi per l'attuazione del Programma Fondo Sviluppo e coesione (art. 36)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.