§ 4.4.53 – L.R. 13 marzo 2006, n. 13.
Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:13/03/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Società consortile).
Art. 3.  (Comitato di consultazione
Art. 4.  (Modalità di partecipazione).
Art. 5.  (Disposizione finanziaria).
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e abrogazione della legge regionale 30 aprile 1996, n. 25).
Art. 7.  (Clausola valutativa).


§ 4.4.53 – L.R. 13 marzo 2006, n. 13.

Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.

(B.U. 16 marzo 2006, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia piemontese, la Regione Piemonte, d’intesa con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 viene costituita una società consortile per azioni, destinata a sostituire, nell’attività e nella funzione, il Centro estero delle Camere di commercio nonché ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 2.

 

     Art. 2. (Società consortile).

     1. La società consortile per azioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a totale partecipazione pubblica [1].

     2. L’oggetto sociale comprende il coordinamento e l’integrazione delle iniziative volte a favorire l’internazionalizzazione dell’economia piemontese quali in particolare:

     a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;

     b) l’attrazione degli investimenti in Piemonte;

     c) la valorizzazione internazionale dell’offerta turistica regionale;

     d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;

     e) la valorizzazione del “sistema Piemonte” anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

     3. In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell’articolo 2615 ter, comma 2, del codice civile, al funzionamento dell’organizzazione consortile.

 

     Art. 3. (Comitato di consultazione [2]) [3]

     1. La Giunta regionale approva le linee di indirizzo a cui si uniforma il programma di attività della società, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei trenta giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.

     2. Un comitato di consultazione, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, rappresentativo delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, esprime proposte per l'elaborazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Le modalità di funzionamento del comitato di consultazione sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 4. (Modalità di partecipazione).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi alla costituzione della società, avendo cura che l’ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e non precluda l’eventuale allargamento della compagine sociale ad altre regioni ed ai relativi sistemi camerali. La società può inoltre avvalersi degli strumenti disciplinati dell’articolo 2447 bis e seguenti del codice civile, tenuto conto della molteplicità dei settori di intervento e di eventuali specifici interessi e vocazioni dei soggetti partecipanti.

 

     Art. 5. (Disposizione finanziaria).

     1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all’articolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell’Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

     2. [Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede, nell’esercizio 2006, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - II – spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006] [4].

     3. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spese correnti) [5].

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e abrogazione della legge regionale 30 aprile 1996, n. 25). [6]

     1. A decorrere dall’incorporazione dell’Agenzia per la promozione turistica del Piemonte nella società di cui all’articolo 1, la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è modificata nei seguenti termini:

     “a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è soppressa;

     b) al comma 3 dell’articolo 2 sono soppresse le parole: “dell’Agenzia di promozione turistica del Piemonte e”;

     c) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 le parole: “dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all’articolo 6,” sono sostituite dalle seguenti: “della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte”;

     d) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3, sono soppresse le parole: “dall’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e”;

     e) al comma 5 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: “dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte”;

     f) dopo il comma 5 dell’articolo 3, è aggiunto il seguente:

     “5 bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di promozione turistica previste nel programma di cui al comma 1, si avvale in via prioritaria della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.”;

     g) al comma 1 dell’articolo 5 le parole: “dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte,” sono sostituite dalle seguenti: “della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte”;

     h) il capo II (Agenzia per la promozione turistica del Piemonte), comprensivo degli articoli 6, 7 e 8 è abrogato;

     i) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 sono soppresse le parole: “e raccordandosi in un ottica di sistema all’Agenzia per la promozione turistica”;

     j) al comma 1 dell’articolo 14 sono soppresse le parole: “all’Agenzia per la promozione turistica ed”;

     k) al comma 1 dell’articolo 15 sono soppresse le parole: “dell’Agenzia per la promozione turistica e”;

     l) al comma 3 dell’articolo 15 bis, le parole: “l’Agenzia per la promozione turistica di cui all’articolo 6,” sono sostituite dalle seguenti: “la società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte”;

     m) al comma 2 dell’articolo 25, le parole: “all’Agenzia per la promozione turistica” sono sostituite dalle seguenti: “alla società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte”.".

     2. A decorrere dalla costituzione della società di cui all’articolo 1, comma 2, la legge regionale 30 aprile 1996, n. 25 (Adesione al Centro estero Camere commercio piemontesi) è abrogata.

 

     Art. 7. (Clausola valutativa).

     1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l’individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell’articolo 1.

     2. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell’economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell’articolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.


[1] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

[3] Articolo sostituito dall'art. 26 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

[4] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 31 marzo 2020, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.