§ 5.1.14 - Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20.
Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:03/04/1989
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Strumenti ed azioni di tutela).
Art. 3.  (Piani territoriali).
Art. 4.  (Pianificazione paesistica).
Art. 5.  (Contenuto dei Piani Paesistici).
Art. 6.  (Elaborati del Piano Paesistico).
Art. 7.  (Formazione ed approvazione del Piano Paesistico).
Art. 8.  (Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali).
Art. 9.  (Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta).
Art. 10.  (Autorizzazioni).
Art. 11.  (Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431).
Art. 12.  (Interventi che non richiedono autorizzazione).
Art. 13.  (Subdelega ai Comuni).
Art. 13 bis.  Subdelega territoriale.
Art. 14.  (Adempimenti comunali).
Art. 15.  (Poteri cautelari).
Art. 16.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 17.  (Norma di coordinamento).
Art. 18.  (Norma finanziaria).
Art. 19.  (Norme transitorie).
Art. 20.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 5.1.14 - Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.

(B.U. 12 aprile 1989, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale e dei principi affermati all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e l'ambiente, quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela).

     1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici è promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

     a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;

     b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) la formazione dei Piani Paesistici, a norma [1] della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;

     e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 7 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;

     f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

     g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

     h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. (Piani territoriali).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. (Pianificazione paesistica). [3]

     1. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della podestà trasferita dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, anche per il tramite delle Province e della Città Metropolitana e nei limiti di cui all'articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, con riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree:

     a) nelle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all'articolo 82, quinto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

     c) nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina.

 

     Art. 5. (Contenuto dei Piani Paesistici). [4]

     1. Il Piano Paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonché i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati, al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:

     a) la motivata delimitazione del perimetro del territorio interessato;

     b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle località oggetto del piano sotto il profilo naturale ed antropico;

     c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di trasformazione ammissibili;

     d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.

     2. Per le aree ricadenti nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del Piano Paesistico si dovrà tenere conto degli allegati tecnici di piano di cui alla lett. a), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e delle tavole di piano di cui alle lett. b) e d) art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Elaborati del Piano Paesistico). [5]

     1. Il Piano Paesistico è costituito dai seguenti elaborati:

     a) Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5.

     b) Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle località al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali quali:

     - l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;

     - l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;

     - i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi ambiti di influenza.

     c) Tavole di Piano, in scala non inferiore a 1/25.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1/10.000 e, per gli interventi puntuali finalizzati alla tutela, in scala 1/2.000 o catastale. Le tavole definiscono:

     - la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni dei Comuni interessati;

     - il quadro delle compatibilità d'uso del territorio considerato;

     - i vincoli territoriali;

     - i sistemi infrastrutturali.

     d) Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei P.R.G. comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.

 

     Art. 7. (Formazione ed approvazione del Piano Paesistico).

     (Omissis) [6].

 

     Art. 8. (Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali). [7]

     1. L'art. 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Compiti del Comitato Urbanistico Regionale e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali in seduta congiunta). [8]

     1. Nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 77, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Autorizzazioni).

     1. Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché inclusi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lavori che possano modificarne o alternarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.

     2. Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.

     3. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.

     4. L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

 

     Art. 11. (Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431).

     1. Il vincolo disposto ex legge sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 non si applica:

     a) nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone «A» e «B» nei Comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni [9];

     b) alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, per il tempo della loro durata.

 

     Art. 12. (Interventi che non richiedono autorizzazione). [10]

     [1. Non è richiesta l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti interventi:

     a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

     b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superfici superiori ai 10 ettari nel caso dei boschi cedui:

     - rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;

     - opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;

     - lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua;

     - interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;

     c) le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

     d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;

     e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.]

 

     Art. 13. (Subdelega ai Comuni). [11]

     [1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nelle categorie di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono subdelegate ai Comuni, purché dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:

     a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;

     b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto;

     c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

     d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;

     e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purché ciò non comporti movimenti di terra;

     f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;

     g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;

     h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, dai Piani dell'Area di Parchi nazionali, dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale. Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi;

     h bis) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come definiti dall'articolo 1 della legge 431/1985, con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati nell'allegato A alla presente legge [12];

     h ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per attività estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 616/1977 [13].

     2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 delle legge 29 giugno 1939, n. 1497 per gli interventi qui di seguito specificati:

     a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'art. 14, 1° comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     b) le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato, opere di arredo e di illuminazione urbane;

     c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.

     3. I Comuni, nei quali esistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dotano, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, del Piano dell'arredo urbano e del colore. La Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell'arredo urbano e del colore.]

 

     Art. 13 bis. Subdelega territoriale. [14]

     [1. Nelle categorie di beni di cui all'articolo 1 primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono subdelegate ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e nelle aree di completamento così definiti dagli stessi strumenti urbanistici comunali.

     2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di competenze in virtù dell'articolo 82 D.P.R. 616/1977, deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 8.]

 

     Art. 14. (Adempimenti comunali). [15]

     [1. I Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la Commissione Igienico Edilizia con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

     2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo 13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione [16].

     3. In conformità ai disposti del 5° comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione comunale entro 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.]

 

     Art. 15. (Poteri cautelari).

     1. La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004, ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate [17].

     1 bis. Ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004, i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1 [18].

     1 ter. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate [19].

     2. [Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare] [20].

     3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) [21].

     4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.

 

     Art. 16. (Vigilanza e sanzioni).

     1. Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni; i relativi proventi, riscossi a norma del R.D. 14 aprile 1919, n. 639, sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

     3. Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     4. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi di cui all'art. 13 comporta:

     a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f), e g) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000;

     b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere e comunque non inferiore a L. 1.000.000;

     c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.

     5. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi non sub-delegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 10.000.000.

     6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale; a tal fine il Sindaco è tenuto a inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.

     8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui si sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     8 bis. La competenza di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) è delegata ai comuni [22].

     9. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in ogni caso il Presidente della Giunta Regionale può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dalla autorizzazione, nelle zone assoggettate, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 giorni, la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.

 

     Art. 17. (Norma di coordinamento).

     1. Al primo comma dell'art. 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole: «sui Piani Territoriali, sui Progetti Territoriali Operativi».

 

     Art. 18. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari per la predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

 

     Art. 19. (Norme transitorie).

     1. Le domande di autorizzazione relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 sono, con deliberazione di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.

     2. Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.

 

     Art. 20. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato «A» [23]

 

Agnellasca

Agogna

Airola

Albedosa

Annunziata

Anza

Arisola

Artogna

Armarengo

Arzola di Rastegassi

Banna

Bedale Insertile

Belbo

Bendola

Berria

Besante

Bicogno

Bogliona

Bogna

Borbera

Borbore

Bormida

Bormida di Millesimo

Bormida di Spigno

Bousset

Branzola

Brella

Brevettola

Brobbio

Bronda

Brutto

Bucera

Bulè

Caldo

Campiglia

Canale Cavour

Canale dei Molini

Canale di Orbassano

Cannobino

Cantogno

Caramagna

Carreghino

Casotto

Castellania

Casternone

Cenischia

Ceronda

Cervo

Cevetta

Cherasca

Chiabriera

Chiamogna

Chisola

Chisone

Chisonetto

Chiusella

Clarea

Claretto

Colla

Comba di Dronereto

Corsaglia

Corvorant

Crosa

Curone

Devero

Diveria

Dora Baltea

Dora di Bardonecchia

Dora Riparia

Ellero

Elvo

Erno

Erro

Fisca

Forzo

Fosso delle Monache

Fosso di Lunetta

Freddo di Casalgrasso

Gallenga

Gaminella

Garino

Gerardo

Germanasca

Germanasca di Massello

Germanasca di Salza

Gesso

Gesso della Valletta

Gesso di Entracque

Gherlobbia

Ghiandone

Ghisone

Gilba

Gora di Castellamonte

Gordenella

Gorzente

Grana

Grana di Bagnolo

Grana di Montemagno

Grana-Mellea

Gravio

Gronda

Grue

Lantonzo

Lemina

Lemme

Lurisia

Luvia

Maira

Malesina

Malone

Marchiazza

Marcova

Marmora

Marone

Massa

Mastallone

Maudagna

Meina

Melezzo

Meletta

Mellea

Molina

Mondalavia

Mongia

Negrone

Nizza

Noce

Oitana

Olobbia

Orba

Orbagna

Orco

Ormea

Oropa

Ostola

Ovesca

Parone

Pellice

Pescone

Pesio

Piccola Dora

Piota

Po

Pogliola

Prati della Chiesa

Preit

Quargnasca

Rea Alto

Riasco

Riavolo

Ribordone

Ricchiardo

Ricorrezzo

Ridone

Rile

Rio del Gorgo

Rio del Piz

Rio della Pissa

Rio della Torre

Rio di Canale

Rio di Vetria

Rio Moirano

Rio Verde

Ripa

Robeirano

Roboaro

Roburentello

Rodello

Roncomarso

Rotaldo

Rovasenda

Salessola

San Bernardino

San Giovanni di Intra

San Pietro

Sangone

Sangonetto di Piossasco

Sauglio

Savenca

Scrivia

Sermenza

Sesia

Sessera

Sisola

Soana

Sorba

Spinti

Stanavasso

Stanavazzo

Stellone

Strona di Boca

Strona di Omegna

Strona di Postua

Strona di Valduggia

Strona di Vallemosso

Stura del Monferrato

Stura di Ovada

Stura di Ala

Stura di Demonte

Stura di Lanzo

Stura di Vallegrande

Stura di Viù

Talloria

Talloria di Castiglione

Talu

Tanaro

Tatorba d'Olmo

Tepice

Tepice di Brasse

Terdoppio Novarese

Thuras

Ticino

Tiglione

Tinella

Toce

Torrente Ingagna

Torto

Torto di Roletto

Triversa

Uzzone

Valla

Vallara

Vallassa

Valle Aiello

Valle della Rocchea

Valle di Cortazzone

Valle Maggiore

Vallone d'Elva

Vallone dell'Arma

Vallone di Onerzio

Valsesio

Varaita

Varaita di Bellino

Varaita di Chianale

Veglia

Vermenagna

Versa

Vevera

Viona

Visone

Vogna

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

[3] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45 e abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

[7] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[9] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1994 n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a) della presente legge, limitatamente all'inciso:"nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni".

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

[11] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 1996, n. 23.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 aprile 1996, n. 23.

[14] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 3 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 3.

[17] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[18] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2009, n. 20 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[19] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[20] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

[21] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.

[22] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2009, n. 20.

[23] Allegato aggiunto con L.R. 30 aprile 1996, n. 23.