§ 1.3.33 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.
Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:27/12/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Attuazione dell'articolo 2,comma 1, lettere b), c), d), e), m) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l.213/2012, nonché dell'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. [...]
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 1 alla l.r. 10/1972)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 1.2 alla l.r. 10/1972)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 1.3 alla l.r. 10/1972)
Art. 7.  (Inserimento dell'articolo 1.4 alla l.r. 10/1972)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/1972 in materia di missioni)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 in materia di rideterminazione dell'indennità di fine mandato)
Art. 10.  (Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 25/2011)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/2001)
Art. 12.  (Abrogazioni e disposizioni finali relative al Capo II)
Art. 13.  (Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12).
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/1981)
Art. 17.  (Nota di rendicontazione)
Art. 18.  (Norma finale)
Art. 19.  (Norma transitoria in materia di personale)
Art. 20.  (Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese)
Art. 21.  (Abrogazioni relative al Capo III)
Art. 22.  (Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012)
Art. 23.  (Entrata in vigore)


§ 1.3.33 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi.

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 52 - suppl. n. 1)

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione provvede alla riduzione delle spese di funzionamento e a garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività dei propri organi, anche in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

Capo II.

RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, DELL'INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI CASI DI ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

 

     Art. 2. (Attuazione dell'articolo 2,comma 1, lettere b), c), d), e), m) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l.213/2012, nonché dell'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. La Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e n) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disciplina:

a) la rideterminazione dell'indennità dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con la previsione che la stessa sia commisurata all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, nonché il divieto di cumulo di indennità o emolumenti;

b) la rideterminazione dell'indennità di fine mandato;

c) i casi di esclusione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o della quota di assegno vitalizio in caso di condanna in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, è fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali"), che prevede l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura.

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta)

1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.".

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 1 alla l.r. 10/1972)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente:

"Art. 1.1. (Indennità di carica)

1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 1.2 alla l.r. 10/1972)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente:

"Art. 1.2. (Indennità di funzione)

1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.

2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.".

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 1.3 alla l.r. 10/1972)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente:

"Art. 1.3. (Rimborso spese di esercizio del mandato)

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;

b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;

c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.".

 

     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 1.4 alla l.r. 10/1972)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente:

"Art. 1.4. (Trattenuta sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/1972 in materia di missioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 è così sostituito:

"1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 è così sostituito:

"2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione.".

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 in materia di rideterminazione dell'indennità di fine mandato)

1. L'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Ammontare dell'indennità di fine mandato)

1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.

3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.

4. A decorrere dalla prima mensilità successiva al compimento dei dieci anni di mandato, la trattenuta sull'indennità di carica ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato non è più disposta.".

 

     Art. 10. (Inserimento dell'articolo 5 bis alla l.r. 25/2011)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 25/2011 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis. (Esclusione dall'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Se il titolare dell'assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice medesimo, l'erogazione del vitalizio è esclusa, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell'interdizione stessa.

2. I l titolare dell'assegno vitalizio condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può comunque procedere d'ufficio, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne e provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto ad autocertificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno delle eventuali condanne di cui al comma 1. A tal fine, la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno vitalizio la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata da apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare della quota di assegno di vitalizio di cui all'articolo 8 della l.r. 24/2001, che versa nelle condizioni di cui al comma 1.".

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "un acconto" sono sostituite con "un'anticipazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "dell'acconto" sono sostituite con "dell'anticipazione".

3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "L'acconto" sono sostituite con "L'anticipazione".

4. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 le parole "di acconto" sono sostituite con "di anticipazione".

 

     Art. 12. (Abrogazioni e disposizioni finali relative al Capo II)

1. L'articolo 2 e i commi 3, 3 quater, 4 e 5 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 sono abrogati.

2. L'articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), è abrogato.

3. L'articolo 1 della l.r. 24/2001 è abrogato.

4. L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972, come introdotto dall'articolo 7 della presente legge, entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

5. L'articolo 2 della l.r. 24/2001 e l'articolo 3 della l.r. 25/2011 sono abrogati a decorrere dalla X legislatura. Per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 2 della l.r. 24/2001.

6. In fase di prima applicazione, l'inizio del computo dei dieci anni, ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal 1 gennaio 2013. Ai fini dell'anticipazione sull'indennità di fine mandato, il periodo di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 decorre dall'inizio della IX legislatura o, per i consiglieri regionali subentrati nel corso della legislatura, dalla data della surrogazione.

7. L'indennità di fine mandato di cui all'articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, relativa al periodo intercorrente tra l'inizio della IX legislatura e il 31 dicembre 2012, è calcolata sulla base dell'indennità di carica in essere al 31 dicembre 2012.

8. La previsione di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/2011, come introdotto dall'articolo 10 della presente legge, si applica a far data dalle sentenze di condanna in via definitiva intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III.

GRUPPI CONSILIARI: RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO, DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL PERSONALE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

 

     Art. 13. (Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, disciplina i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, quali organi del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto regionale, e le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del relativo personale.

2. La Regione, inoltre, in attuazione, di quanto previsto dell'articolo 1, commi da 9 a 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, disciplina le modalità di predisposizione e presentazione della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12). [1]

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.

2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17.

4. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.

6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza.".

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

''4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. '' [2].

2. Il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"4 bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.".

3. Il comma 4 ter dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"4 ter. La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto.".

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/1981)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.".

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

''2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti massimi del 60 per cento. Tali limiti non si applicano ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. '' [3].

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

"3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.".

 

     Art. 17. (Nota di rendicontazione) [4]

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). La medesima deliberazione definisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 20/1981 nel caso in cui le stesse siano gestite direttamente dal consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1° marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Tale deliberazione è pubblicata a cura al Presidente del Consiglio regionale.

4. Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) e sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

5. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai gruppi consiliari interessati la comunicazione con la quale la competente sezione regionale della Corte dei Conti ne chiede la regolarizzazione affinché vi provvedano nei termini stabiliti dalla stessa sezione.

6. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.

7. L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.

 

     Art. 17. (Nota di rendicontazione) [5]

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione del contributo per il funzionamento di cui all'articolo 3 della l.r. 12/1972 e delle risorse per il personale di cui all'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificati rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite a ogni gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A.

3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il Collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [6].

3 bis. Ai fini dell'attestazione della regolarità della nota di rendicontazione di cui al comma 3 ai singoli membri del Collegio dei revisori spetta una indennità ulteriore pari al 30 per cento, al netto di IVA ed oneri, di quella corrisposta ai sensi dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001 [7].

3 ter. Al Collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione di cui al comma 3 secondo le modalità e i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001 [8].

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le note di rendicontazione dei gruppi consiliari al Presidente della Giunta regionale. Tali note sono, altresì, allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con deliberazione, sulla regolarità delle stesse. Il Presidente della Giunta regionale trasmette tale deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

6. Le note di rendicontazione sono, altresì, pubblicate in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

7. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione o della documentazione trasmessa a corredo della stessa alle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 1, comma 11 del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale la comunicazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ne richiede la regolarizzazione. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta ai gruppi consiliari interessati alla regolarizzazione, che vi provvedono nei termini stabiliti dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

8. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione e della relativa documentazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 7, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, per l'anno in corso la decadenza del gruppo dal diritto all'erogazione del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale. La decadenza comporta, inoltre, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

9. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 8 conseguono, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

10. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa al Presidente della Giunta regionale contestualmente alle note di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con la deliberazione di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.

 

     Art. 18. (Norma finale)

1. In fase di prima applicazione e fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai dati del censimento ufficiale anno 2011 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la popolazione residente in Piemonte, ai fini del calcolo di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 12/1972, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è determinata sulla base dei dati provvisori dell'ISTAT disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. (Norma transitoria in materia di personale)

1. Le spese relative al personale dei gruppi consiliari, per la IX legislatura, non possono eccedere l'importo complessivo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e non possono subire alcun incremento. Sono, pertanto, fatti salvi i contratti in essere a tale data.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, le risorse annue necessarie all'utilizzo del personale di ciascun gruppo consiliare sono rideterminate nell'importo corrispondente al costo annuo dei contratti che ciascun gruppo ha in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

3. In caso di variazione della composizione del gruppo consiliare e ai fini della rideterminazione delle risorse, il valore di cui al comma 2 è rapportato al numero dei consiglieri del gruppo prima della variazione e conseguentemente riattribuito.

 

     Art. 20. (Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese)

1. Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari per l'esercizio annuale 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Ogni gruppo provvede autonomamente in base all'apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.

3. Entro il 28 febbraio 2013, i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi loro erogati nel 2012, articolata per categorie e per voci.

4. La nota riepilogativa è pubblicata in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

5. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione della corresponsione dei contributi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.

5 bis. Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota riepilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà [9].

 

     Art. 21. (Abrogazioni relative al Capo III)

1. L'articolo 4 della l.r. 12/1972 è abrogato.

2. L'articolo 2, i commi 4 e 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari", legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari", legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 "Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42", legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni), è abrogato.

 

Capo IV.

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA I), DEL D.L. 174/2012, CONVERTITO DALLA L. 213/2012

 

     Art. 22. (Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e fermo restando quanto già disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013) relativamente all'adeguamento volontario della Regione Piemonte alle regole di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione prosegue nel percorso di applicazione delle regole di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, come convertito, all'articolo 22, commi da 2 a 4, all'articolo 23 bis, commi 5 bis e 5 ter e all'articolo 23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, all'articolo 4, all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, attraverso i necessari provvedimenti normativi e amministrativi per gli ambiti di rispettiva competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. Le valutazioni tecniche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, attribuite all'Agenzia del demanio, sono svolte dai competenti uffici tecnici regionali, ferme restando le verifiche di competenza dell'Agenzia del demanio previste dalla disciplina di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e relative disposizioni attuative, in materia di contratti di locazione passiva di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) [10].

3. Le sole sottoscrizioni di nuovi contratti di locazione passiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 95/2012, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale regionale di proprietà di terzi, sono autorizzate con deliberazioni dei competenti organi regionali. Per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2022 viene meno ogni diversa disposizione in materia incompatibile con le previsioni del presente articolo [11].

4. Con apposita deliberazione dei competenti organi regionali viene definito il procedimento per le autorizzazioni per la stipulazione di nuovi contratti di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale regionale, di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche di congruità dei canoni, sulla base dei principi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 95/2012, dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e delle previsioni finalizzate al contenimento della spesa di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 147/2013, in conformità alle regole dell'evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) [12].

 

Capo V.

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

 

     Art. 23. (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 e salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. L'articolo 15 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

3. Il comma 3 dell'articolo 16 entra in vigore a decorrere dalla X legislatura.

 

 

ALLEGATO A.

(articolo 17)

 

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

 

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a. ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo;

b. non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c. i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;

d. non sono consentite le spese inerenti l’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per:

a. spese di cancelleria e d’ufficio, stampa e duplicazione;

b. spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c. spese telefoniche e postali;

d. la promozione istituzionale dell’attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo con obbligo di motivazione della spesa con riferimento all’inerenza della stessa alla promozione dell’attività politica del gruppo;

e. l’acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell’attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f. il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;

g. le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare e dei singoli Consiglieri che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza, con obbligo di motivazione;

h. l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i. altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo (ad esempio ristorazione e spese di trasporto) purchè motivate con riferimento all’inerenza delle spese alle attività politiche ed istituzionali.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a. per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b. per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c. per spese relative all’acquisto di automezzi.

 

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e né è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L’autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

 

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012, come convertito dalla legge 213/2012, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.

3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

 

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Alfine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

 

Modello di rendicontazione annuale del Gruppo consiliare

(Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Il testo previgente reca: "1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando il contributo per le spese di funzionamento, sono assegnate annualmente dall'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica 6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto. L'importo è determinato annualmente, al 1 gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.".

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Il testo previgente reca: "3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1981 dopo le parole "Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole ", nei limiti massimi del 60 per cento,"."

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Per il testo previgente vedi infra.

[5] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2013, n. 22.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2013, n. 22.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2013, n. 22.

[9] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2022, n. 5.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2022, n. 5.

[12] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 aprile 2022, n. 5.