§ 1.3.21 - Legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.
Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:29/08/2000
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, (Funzionamento dei Gruppi consiliari) aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 [...]
Art. 4.      1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 2/1992, nonché la [...]
Art. 5.      1. La composizione dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione [...]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno finanziario 2000, in complessive lire 1.680.000.000, si fa fronte come segue
Art. 7.      1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e [...]
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.3.21 - Legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari", 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari", 22 febbraio 1993, n. 7 "Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42", 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 6 settembre 2000, n. 36).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, (Funzionamento dei Gruppi consiliari) aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari) e l'articolo 2 bis, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 28 (Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari) sono abrogati.

     2. [3].

 

     Art. 4.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 2/1992, nonché la tabella A allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell'articolo 6 della l.r. 69/1995, sono abrogati.

     2. [4].

     3. [La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionali, di Vice Presidente del Consiglio regionale e di assessore regionale] [5].

 

     Art. 5.

     1. La composizione dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42), e dall'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), è integrata di una unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.

     2. La composizione dell'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte) e dall'articolo 14 della l.r. 51/1997, è integrata di un'unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno finanziario 2000, in complessive lire 1.680.000.000, si fa fronte come segue:

     - per la spesa di lire 420.000.000, riferita agli articoli 1 e 2, con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale;

     - per la spesa di lire 1.170.000.000, riferita agli articoli 3 e 4, con lo stanziamento del capitolo 10030 del bilancio regionale;

     - per la spesa di lire 90.000.000, riferita all'articolo 5, con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale.

     2. Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

 

     Art. 7.

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e 10210, tutti riferiti all'attività del Consiglio regionale, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica le lettere e) ed f), comma 2, art. 1 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.

[2] Modifica i commi 1 e 2, art. 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12.

[4] Sostituisce il comma 4, art. 1 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20.

[5] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.