§ 1.2.9 – L.R. 9 giugno 1997, n. 28.
Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:09/06/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei Capitoli 10210 e 10030 di spesa del Bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti [...]


§ 1.2.9 – L.R. 9 giugno 1997, n. 28. [1]

Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari.

(B.U. 18 giugno 1997, n. 24).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei Capitoli 10210 e 10030 di spesa del Bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Integra l'art. 2, comma 3, della L.R. 10 novembre 1972, n. 12.

[3] Aggiunge l'art. 2 bis alla L.R. 10 novembre 1972, n. 12.

[4] Integra l'art. 4, punto 1, lettera a), della L.R. 14 gennaio 1991, n. 2.