§ 2.1.30 - L.R. 8 settembre 1986, n. 42.
Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:08/09/1986
Numero:42


Sommario
Art. 8.  (Segreterie dei gruppi consiliari).
Art. 9.  (Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale: Segreterie particolari).
Art. 14.  (Responsabile di unità operative organiche).
Art. 15.  (Organizzazione collegiale del lavoro).
Art. 16.  (Programmi di attività).
Art. 17.  (Responsabilità dei dipendenti regionali).
Art. 20.  (Posizioni di staff dirigenziali e professionali).
Art. 21.  (Incarichi di responsabili di struttura e di posizioni di ricerca di 2ª qualifica dirigenziale).
Art. 22.  (Strutture flessibili per l'attuazione di progetti)
Art. 23.  (Provvedimenti inerenti le strutture).
Artt. 28. - 29. 
Art. 29 bis.  (Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).


§ 2.1.30 - L.R. 8 settembre 1986, n. 42.

Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte.

(B.U. 17 settembre 1986, n. 37, Supplemento).

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

 

     Artt. 1. - 7. [1]

 

Art. 8. (Segreterie dei gruppi consiliari).

     Le strutture definite «Segreterie dei gruppi consiliari», di cui i gruppi si avvalgono per funzioni di supporto tecnico-amministrativo ai sensi della vigente normativa regionale, non sono inserite nell'ambito di alcun settore.

 

     Art. 9. (Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale: Segreterie particolari). [2]

     1. L'art. 29 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Artt. 10. - 13. [3]

 

     Art. 14. (Responsabile di unità operative organiche).

     Ad ogni unità operativa organica è preposto un funzionario individuato tra quelli che appartengono alla 8ª qualifica funzionale.

     Il Responsabile di unità operativa organica imposta il programma di lavoro dell'unità operativa, in coerenza con i piani di lavoro del servizio di cui questa è articolazione, o del settore qualora non dipenda da alcun servizio ovvero, entro gli specifici ambiti di azioni definiti con la deliberazione di cui all' ultimo comma del precedente art. 4, coordina le funzioni di studio,. ricerca, elaborazione e progettazione o professionali, volte all'interno dell'unità flessibile, verificandone i risultati.

     Il Responsabile di unità operativa organica indirizza l'attività degli addetti e collabora nello studio dei problemi di organizzazione e della razionalizzazione delle procedure formulando proposte o adottando disposizioni nell'ambito dell'unità operativa organica di competenza.

     Il Responsabile di unità operativa organica, oltre che essere direttamente responsabile dell'attività e dei provvedimenti di sua specifica competenza, risponde al Responsabile di servizio o al Responsabile di settore, a seconda della collocazione nella struttura, dell'attività dell'unità operativa organica e della tempestività dei risultati.

     Il Responsabile di unità operativa organica è nominato con deliberazione della Giunta Regionale; per le unità operative organiche del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 15. (Organizzazione collegiale del lavoro).

     L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

     Su iniziativa del dirigente coordinatore, i Responsabili dei settori ricompresi in un'area di coordinamento periodicamente si riuniscono al fine di un esame congiunto dei problemi dell'area stessa per un'organica attuazione delle direttive degli organi politici.

     Il Responsabile di settore promuove, ai sensi del precedente art. 12, verifiche collegiali nell'ambito delle attribuzioni proprie del settore cui è preposto, favorendo ampia informazione e partecipazione nella valutazione delle soluzioni organizzative e dei loro risultati, attraverso periodiche consultazioni dei Responsabili di strutture in cui è articolato il settore.

     A tal fine il Responsabile di servizio ed il Responsabile di unità operativa organica sono tenuti a collaborare rispettivamente con il Responsabile della struttura di cui l'unità operativa organica è articolazione per la soluzione di problemi generali coinvolgenti il settore cui sono assegnati.

     I Responsabili di servizio e le posizioni di staff dirigenziali e professionali, di cui al successivo art. 20, sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie specifiche competenze.

     I Responsabili di strutture in conferenze periodiche, consultano il personale assegnato alla struttura in conferenze periodiche, consultano il personale assegnato alla struttura stessa sull'organizzazione del lavoro ed i suoi risultati.

 

     Art. 16. (Programmi di attività).

     Il Responsabile di settore, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, predispone il programma di attività del settore cui è preposto, in coerenza con il piano regionale di sviluppo, in conformità ai programmi ed agli obiettivi stabiliti dall'organo politico da cui dipende ai sensi del precedente art. 6, 1° e 2° comma.

     Il programma di attività è redatto con la collaborazione dei Responsabili dei servizi, in cui è articolato il settore, e delle posizioni di ricerca, eventualmente assegnate al settore stesso.

     Il Responsabile di settore, al fine di garantire la più ampia partecipazione, deve consultare il personale assegnato al settore in merito al programma di lavoro.

     Il programma di lavoro di cui al presente articolo viene approvato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente o dell'Associazione competente in materia per i settori rispettivamente della Presidenza e della Giunta Regionale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per i settori del Consiglio Regionale.

 

     Art. 17. (Responsabilità dei dipendenti regionali).

     I dipendenti regionali nel loro rapporto con la Regione, quale è definito dall'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, in relazione alle qualifiche regionali di appartenenza, sono direttamente responsabili del risultato del lavoro effettuato, dell'attività, anche di controllo e professionale, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni nello svolgimento delle loro specifiche attribuzioni.

     A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.

     L'art. 26 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, è abrogato.

 

     Artt. 18. - 19. [4]

 

     Art. 20. (Posizioni di staff dirigenziali e professionali).

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     Le posizioni di staff di 8ª qualifica funzionale sono dedicate a compiti di studio, ricerca o rilevazione tecnica o amministrativa concernenti questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica nell'ambito delle competenze dei singoli settori o dei singoli servizi.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 21. (Incarichi di responsabili di struttura e di posizioni di ricerca di 2ª qualifica dirigenziale). [10]

 

     Art. 22. (Strutture flessibili per l'attuazione di progetti) [11].

     Per realizzare particolari obiettivi connessi ad esigenze straordinarie di interventi, per l'attività di programmazione e controllo, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Personale ed Organizzazione, può istituire con provvedimenti indicanti il termine finale speciali unità organizzative complesse, per specifici progetti interdisciplinari.

     L'identificazione delle strutture di progetto viene effettuata per concentrare su problemi da risolvere e/o attività da svolgere professionalità qualificate e tra loro integrate e per il conseguente ottimale utilizzo delle risorse.

     A tali unità organizzative flessibili aventi carattere temporaneo, vengono assegnati, con il provvedimento di Giunta istitutivo, i dipendenti dei settori competenti per materia e le necessarie risorse; con il medesimo provvedimento vengono altresì disciplinati i rapporti tra i settori competenti per materia o funzione, interessati dall'oggetto del progetto, e l'unità flessibile, nonchè le norme di funzionamento, di verifica e di attuazione finale del progetto stesso.

     La responsabilità di una unità flessibile di cui ai commi precedenti è affidata a un Responsabile di Settore ovvero a un dirigente di 2° qualifica dirigenziale in posizione di staff.

     Per progetti di rilevante complessità, per esigenze organizzative derivanti dall'espletamento delle attività dei settori con specifiche competenze specialistiche e professionali possono essere istituite, con le medesime procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, unità organizzative flessibili interne ai settori stessi, sentito il parere del Responsabile del Settore e dei Responsabili di Servizio eventualmente interessati.

     La responsabilità di una unità flessibile, istituita ai sensi del precedente 5° comma, è affidata ad un dirigente.

     Nel caso in cui tale responsabilità venga affidata ad un dirigente di 1ª qualifica dirigenziale, in staff questa è equiparata ai fini giuridici ed economici alla responsabilità di cui all'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 23. (Provvedimenti inerenti le strutture). [12]

 

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Titolo I

NORME DI PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

     Artt. 24. - 27. [13]

 

 

Titolo II

NORME PER LA PRIMA COPERTURA DEI POSTI

 

          Artt. 28. - 29. [14]

 

     Art. 29 bis. (Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).

     1. L'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale, di cui all'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, avviene per concorso pubblico, ovvero, per corso concorso pubblico, per profili professionali.

     2. Le procedure del corso concorso pubblico si articolano nelle seguenti due fasi:

     a) la prima fase, inerente la selezione dei candidati per l'ammissione al corso di formazione specifico per i posti messi a concorso; tale fase consiste in una valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché, dell'esperienza professionale maturata dai candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta dei candidati stessi, attinenti la professionalità dei posti messi a concorso;

     b) la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinate, a seconda dei profili professionali, con deliberazione di Giunta Regionale; al termine del corso viene effettuato un accertamento finale sulla formazione conseguita mediante due prove d'esame, che consistono in una prova scritta e in un colloquio; il risultato dell'esame è dato complessivamente dalla somma del punteggio attribuito alla prova scritta ed alla prova orale.

     3. Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento sui concorsi, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 11 giugno 1981, n. 164-5269 così modificato con deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 marzo 1982, n. 262-2217.

     4. La Commissione giudicatrice farà luogo all'ammissione od esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli professionali, all'espletamento delle prove sopracitate, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di ammissione al corso e della graduatoria di merito.

     5. Almeno uno degli esperti componenti la Commissione giudicatrice dovrà essere scelto tra i docenti del corso di formazione.

     6. Gli specifici requisiti di accesso per ciascuno profilo professionale, nonché, le modalità di espletamento del corso di formazione e del relativo concorso, saranno determinati, previo confronto con le OO.SS. dalla Giunta Regionale.

     7. Entro 30 giorni dall'attuazione dell'art. 29 saranno indetti i concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale.

 

     Artt. 30. - 33. [15]


[1] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7 (B.U. 3 marzo 1993, n. 9). Il testo dell'art. 29 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 è riportato al § 2.1.7.

[3] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[4] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[5] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[6] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[7] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[8] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[9] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[10] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[11] Articolo così sostituito dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34 (Suppl. Spec. B.U. 14 giugno 1989, n. 24).

[12] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[13] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[14] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[15] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.