§ 1.2.2 - L.R. 8 giugno 1981, n. 20.
Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:08/06/1981
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  (Contratti a tempo determinato)
Art. 3 ter.  (Contratti di collaborazione)
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 1.2.2 - L.R. 8 giugno 1981, n. 20.

Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

(B.U. 17 giugno 1981, n. 24).

 

     Art. 1. [1]

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. L'Ufficio di presidenza provvede ad aggiornare l'importo di cui al primo periodo nel caso di modifiche al parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012 [5].

     4 bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale [6].

     4 ter. [La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto] [7].

     4 quater. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura [8].

     4 quinquies. Ai fini della tutela della maternità e nel rispetto del principio di non discriminazione, nonché per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività, le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui al comma 4 bis possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità [9].

     4 sexies. L'assegnazione delle risorse è disposta dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o del componente del gruppo misto da presentare il mese antecedente l'inizio del periodo di congedo di maternità; nei casi di maternità anticipata, la richiesta è presentata con la massima tempestività [10].

     4 septies. La sostituzione di cui al comma 4 quinquies avviene mediante stipula di un contratto a tempo determinato di durata coincidente con quella del congedo di maternità ed è quantificata in misura corrispondente al costo della dipendente sostituita e comunque non superiore al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 per il periodo medesimo [11].

     4 octies. Le risorse di cui al comma 4 quinquies sono, altresì, destinate alla copertura del costo delle dipendenti dei gruppi consiliari in congedo di maternità, ove sussista l'obbligo di pagamento in base alla normativa vigente, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, scioglimento del gruppo o scioglimento anticipato della legislatura [12].

 

     Art. 2. [13]

     Il personale di cui alla presente legge può essere scelto:

     a) fra gli impiegati regionali di qualifica corrispondente a quella da assegnare;

     b) fra impiegati di Enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione di qualifica corrispondente a quella da assegnare.

 

     Art. 3. [14]

     1. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato o di collaborazione ai sensi dell'articolo 3 ter. Tali contratti hanno durata non superiore alla legislatura, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di:

     a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico;

     b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

     c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b).

     3. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto.

     4. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale.

     5. I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare.

     6. Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, può apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale.

     7. Le attività connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. [15]

     1. I gruppi consiliari e i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono di:

     a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

     b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

     c) dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura [16].

     1 bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:

a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;

b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza [17].

     1 ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale [18].

     2. I gruppi consiliari ed i Consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste [19].

     3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l’attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso [20].

     4. [Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare] [21].

     5. [Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi] [22].

 

     Art. 3 bis. (Contratti a tempo determinato) [23]

     1. Il trattamento economico dei personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente dei gruppo misto, in relazione alle prestazioni richieste ed è parametrato sulla base dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato da una indennità onnicomprensiva sostitutiva di ogni compenso accessorio, secondo fasce di importo definite dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 3 ter. (Contratti di collaborazione) [24]

     1. I contratti di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1 sono stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto compatibili. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

 

     Art. 4. [25]

     La richiesta nominativa dei Presidenti dei Gruppi consiliari di assegnazione del personale di cui alla lettera b) dell'art. 2, è trasmessa dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, all'Ente pubblico presso il quale è in servizio il dipendente.

     L'assegnazione ai Gruppi è disposta dalla Giunta Regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'Ente di appartenenza del dipendente stesso, esperite le procedure di cui all'art. 35 della legge regionale 17 dicembre 1070, n. 74.

     Il personale di cui al presente articolo conserva il trattamento dell'Ente pubblico di appartenenza e i doveri ed i diritti del proprio stato giuridico.

 

     Art. 5.

     L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.

 

     Art. 6. [26]

     L'assegnazione ai Gruppi consiliari del personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della presente legge, ha termine con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza assunta su motivata richiesta del Presidente del Gruppo consiliare cui il personale è assegnato.

     L'assegnazione stessa è revocata in caso di scioglimento del Gruppo presso cui il personale presta servizio ed ha comunque termine con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale.

     L'assegnazione ai Gruppi può essere rinnovata su nuova specifica richiesta dei Presidenti del Gruppi consiliari, con le stesse modalità previste per la prima assegnazione.

 

     Art. 7. [27]

     Ai Gruppi che non si avvalgano di personale messo a disposizione ai sensi dei precedenti articoli o che se ne avvalgano solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto previsto all'articolo 1 della presente legge.

     Il finanziamento di cui al comma precedente è assegnato con provvedimento dall'Ufficio di Presidenza e corrisposto in rate mensili, commisurate all'effettivo e comprovato impiego di personale nel limite dei fondi a tal fine destinati nel bilancio regionale.

 

     Art. 8. [28]

     Ai Gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano avvalsi in forma continuativa di personale per il proprio funzionamento, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è corrisposto, a rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, un contributo una tantum di lire:

- 3.000.000 per i Gruppi fino a 3 Consiglieri;

- 6.000.000 per i Gruppi fino a 10 Consiglieri;

- 10.000.000 per i Gruppi oltre 10 Consiglieri.

 

     Art. 9. [29]

     Per l'attuazione della presente legge in base a quanto disposto dal precedente art. 1, la dotazione organica del personale prevista all'art. 10 della L.R. 17.12.1070 n. 73, è integrata di 23 unità così ripartite per livelli:

- 7° livello n. 8 unità

- 6° livello n. 6 unità

- 5° livello n. 8 unità

- 4° livello n. 2 unità

Totale      n. 23 unità

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4, con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. dello stato di previsione stesso.

     Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

 

     Art. 11. [30]

     Nella prima applicazione della presente legge in costo per in personale per in finanziamento sostitutivo ai Gruppi previsto dal precedente art. 7, si intende comprensivo dei diritti eventualmente maturati dal personale in servizio presso i Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge, secondo debita certificazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e comunque nei limiti dei livelli determinati ai sensi del precedente art. 1.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

[3] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 17 agosto 1995, n. 69 ed abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50.

[5] Il quarto comma, già sostituito dai commi quarto e quinto per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 novembre 1998, n. 33, e dai commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1999, n. 26, dall'art. 4 della L.R. 29 agosto 2000, n. 50, dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista all'art. 23, è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2021, n. 29.

[6] Il quarto comma, sostituito dai commi quarto e quinto per effetto dell'art. 1 della L.R. 11 novembre 1998, n. 33, è stato sostituito dai commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 13 ottobre 1999, n. 26. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista all'art. 23. Il testo previgente reca: "4 bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari))".

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 39, sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista all'art. 23 e abrogato dall'art. 90 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[8] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20.

[9] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2020, n. 11.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2020, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2020, n. 11.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2020, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[14] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 21 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34. Per il testo previgente, vedi infra.

[15] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 21 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20. Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 1998, n. 33 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 ottobre 1999, n. 26.

[16] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 91 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[17] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 9.

[19] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2014, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 91 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[20] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5. Il testo previgente reca: "3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso."

[21] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[23] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34.

[24] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34.

[25] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[26] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[27] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[28] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[29] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[30] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.