§ 1.3.31 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.
Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:28/12/2011
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)
Art. 4.  (Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)
Art. 5.  (Disposizioni finali)
Art. 5 bis.  (Esclusione dall'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
Art. 5 ter.  (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi)
Art. 6.  (Modifiche all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 e introduzione del comma 2 bis)
Art. 7.  (Abrogazioni)
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.3.31 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.

Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali).

(B.U. 30 dicembre 2011, n. 52 suppl.)

 

Capo I.

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione con la presente legge concorre alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione prevede l'abolizione dell'assegno vitalizio e la rideterminazione dell'indennità spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.

 

Capo II.

ABOLIZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2001, N. 24

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri), le parole: "e assegno vitalizio" sono soppresse a decorrere dalla X legislatura.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24) [1]

1. A decorrere dalla X legislatura, al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2001, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12, le parole: "è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, lettera d), così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennità di fine mandato." sono sostituite dalle seguenti:

"è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).".

 

     Art. 4. (Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24)

1. Il capo II (Assegno vitalizio) della l.r. 24/2001 è abrogato a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 24/2001 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Disposizioni finali)

1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della l.r. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis.

2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del Capo II della l.r. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1 gennaio 2020 [2].

3. Per i Consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l'assegno vitalizio è determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.

 

     Art. 5 bis. (Esclusione dall'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione) [3]

1. Se il titolare dell'assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice medesimo, l'erogazione del vitalizio è esclusa, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell'interdizione stessa.

2. I l titolare dell'assegno vitalizio condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può comunque procedere d'ufficio, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne e provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto ad autocertificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno delle eventuali condanne di cui al comma 1. A tal fine, la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno vitalizio la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata da apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare della quota di assegno di vitalizio di cui all'articolo 8 della l.r. 24/2001, che versa nelle condizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 5 ter. (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi) [4]

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e alla reversibilità, secondo le modalità di cui al comma 4.

2. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell’assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per più legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati.

3. I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001, possono rinunciare solamente all’ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura.

4. La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all’assegno vitalizio, è presentata all’Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell’età per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all’articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001, entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano più, dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull’indennità di carica di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001.

6. In caso di esercizio della facoltà prevista dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001, a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non può più essere presentata la richiesta di cui al comma 4.

7. L’amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure.

 

Capo III.

INDENNITÀ DI CARICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10

 

     Art. 6. (Modifiche all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10 e introduzione del comma 2 bis)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 come da ultimo modificati dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 21 e dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

2. L'indennità di carica spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.

b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/1972 è aggiunto il seguente:

"2. bis Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.".

 

     Art. 7. (Abrogazioni)

1. È abrogato l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali).

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 2014, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 16.

[4] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2014, n. 1.