§ 1.3.30 - L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.
Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:31/12/2010
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Indennità di carica)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1972)
Art. 3.  (Assegni vitalizi, modifiche all'articolo 6 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")
Art. 4.  (Norma finale)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010)
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.3.30 - L.R. 31 dicembre 2010, n. 27.

Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali.

(B.U. 5 gennaio 2011, n. 1)

 

Art. 1. (Indennità di carica) [1]

[1. La Regione, aderendo volontariamente, secondo quanto richiesto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ridetermina il trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta in carica.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.

3. Le indennità di carica determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 10/1972 sono altresì ridotte dello stesso importo di cui al comma 2.]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1972)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 le parole "una indennità di presenza nella misura" sono così sostituite "una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni,".

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 le parole da "un rimborso" a "medio" sono così sostituite "un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine  il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere.

3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.

3 quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3 ter.".

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, i Presidenti dei Gruppi consiliari, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, comunicano al Presidente del Consiglio l'indicazione della commissione permanente principale per ciascun consigliere componente del Gruppo. In assenza di tale comunicazione, sempre ai fini del comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, sono considerate principali tutte le commissioni permanenti nelle quali i Consiglieri sono componenti.

 

     Art. 3. (Assegni vitalizi, modifiche all'articolo 6 legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali")

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) è così sostituito:

"1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come percepita alla data del 30 settembre 2010.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a partire dal gennaio 2012 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.".

 

          Art. 4. (Norma finale)

1. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai vitalizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 24/2001. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dai commi 4 e 5.

3. I Consiglieri regionali, anche quelli cessati dal mandato, possono restituire quanto percepito a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, ricostituendo la posizione pregressa.

4. I Consiglieri che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, presentano domanda scritta al Presidente del Consiglio entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

5. Il versamento, in caso di esercizio delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, avviene anche in forma rateale, con gli interessi legali, entro un periodo massimo di 24 mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010)

1. La riduzione di spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2 e 3, è quantificata dal Consiglio regionale ed è comunicata alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno finanziario. La Giunta regionale provvede a riassegnare gli importi al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 viene istituito nell'ambito dell'UPB DB09101 del bilancio di previsione apposito capitolo di uscita al cui stanziamento si provvede con variazione compensativa riducendo il capitolo di spesa relativo al pagamento delle indennità.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.