§ 6.1.266 - L.R. 5 febbraio 2014, n. 1.
Legge finanziaria per l'anno 2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:05/02/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 2.  (Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative)
Art. 3.  (Attuazione dell'articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)
Art. 4.  (Prestazioni straordinarie)
Art. 5.  (Anticipazione di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
Art. 6.  (Copertura finanziaria del piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
Art. 7.  (Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)
Art. 8.  (Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale)
Art. 9.  (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020).
Art. 10.  (Banca dati territoriale di riferimento degli enti)
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)
Art. 18.  (Norma transitoria)
Art. 19.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.266 - L.R. 5 febbraio 2014, n. 1.

Legge finanziaria per l'anno 2014.

(B.U. 6 febbraio 2014, n. 6 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato [1].

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

 

     Art. 2. (Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

 

     Art. 3. (Attuazione dell'articolo 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. Le società partecipate di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.

3. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposito provvedimento applicativo di quanto previsto dai commi 1 e 2 e dall'articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012.

 

     Art. 4. (Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

 

     Art. 5. (Anticipazione di liquidità previste dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)

1. La Regione è autorizzata a presentare istanza di accesso al riparto delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementate dall'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del d.l. 102/2013 e dell'articolo 3, comma 5, del d.l. 35/2013, la Regione predispone misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità.

3. La restituzione delle somme incassate a valere sulle anticipazioni di cui al comma 1 trova copertura, come stabilito dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nella quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF così come incrementato dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF).

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria del piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)

1. Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 11 del d.l. 35/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trova integrale copertura nell'ambito delle risorse iscritte sugli anni 2014 e 2015 all'interno dell'UPB DB12041 e viene rimodulato come di seguito indicato: 210.000.000,00 euro per l'anno 2014; 110.000.000,00 euro per l'anno 2015.

 

     Art. 7. (Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)

1. [La Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno 2014, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a definire le linee di indirizzo per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea] [2].

2. [Nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, nei termini di cui al comma 1, un piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato] [3].

3. [La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore] [4].

4. [Nell’ambito del piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro] [5].

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l’attività [6].

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o più apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento [7].

7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. [La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull’attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare in merito:

a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

b) alle principali criticità riscontrate] [8].

9. I minori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall’applicazione dell’aggravio fiscale di cui al comma 6.

10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.

 

     Art. 8. (Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale)

1. Le quote di cofinanziamento regionale e gli aiuti di stato aggiuntivi al PSR 2007-2013 trasferite o da trasferire all’Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) [9].

2. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della completa riscossione dei corrispondenti residui attivi.

 

     Art. 9. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020). [10]

1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 184.109.954,35 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020 [11].

2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 56.185.378,52 da ripartirsi per gli anni 2021-2022 [12].

3. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.

4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 [13].

 

     Art. 10. (Banca dati territoriale di riferimento degli enti) [14]

1. In attuazione della Direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE), recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), emanato ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed a seguito dell'obsolescenza della Carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, la Regione ha realizzato la Banca dati territoriale di riferimento degli Enti (BDTRE).

2. Nelle more dell'organica revisione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 (Formazione della cartografia regionale di base), la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE, resa disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e raster, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2013, n. 20)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali)

1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale), del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione e di ogni altra natura attivati dalle Federazioni sovrazonali.".

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25)

1. Dopo l’articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, 3 settembre 2001, n. 24 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e 31 dicembre 2010, n. 27 “Rideterminazione dell’indennità dei Consiglieri regionali”) è aggiunto il seguente:

"Art. 5 ter. (Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e alla reversibilità, secondo le modalità di cui al comma 4.

2. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell’assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per più legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati.

3. I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001, possono rinunciare solamente all’ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura.

4. La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all’assegno vitalizio, è presentata all’Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell’età per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all’articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001, entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano più, dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull’indennità di carica di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001.

6. In caso di esercizio della facoltà prevista dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001, a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non può più essere presentata la richiesta di cui al comma 4.

7. L’amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure.".

2. Ai Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che hanno raggiunto il periodo massimo di contribuzione, a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della legge, non si applicano più le trattenute di cui agli articoli 2 e 8 della l.r. 24/2001. In tal caso l’amministrazione provvede alla restituzione dei contributi già versati ed eccedenti il periodo massimo di contribuzione.

3. In fase di prima applicazione, per i Consiglieri già cessati dal mandato che maturano il diritto all’assegno vitalizio entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la richiesta di rinuncia di cui all’articolo 5 ter, comma 4, della l.r. 25/2011, è presentata entro il mese successivo all’entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Quota parte degli stanziamenti destinati quali aiuti alla filiera corta, anche se già trasferiti ad ARPEA ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni, possono essere utilizzati quale cofinanziamento dei contratti di filiera e di distretto istituiti dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).".

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.".

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada) dopo le parole “Il termine per la presentazione delle domande” sono aggiunte le parole “è stabilito dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno, mentre”.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni) le parole “tra la sede istituzionale dell’ente locale di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti “tra la residenza”.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58) [15]

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) le parole “dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno” sono sostituite dalle parole “dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno”.

 

     Art. 18. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 14 hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

2. La deliberazione di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegato A.

Rifinanziamento delle leggi regionali (Art. 1)

(Omissis)

 

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2016, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, in combinato disposto con l’Allegato A, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. 20 novembre 1998, n. 34 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 2016, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 2016, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 2016, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 2016, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 2016, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 31.

[8] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 maggio 2016, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24

[10] Articolo già sostituito dall'art. 27 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2020, n. 29.

[11] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 15 aprile 2021, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2021, n. 23.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2021, n. 23.

[14] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 21.

[15] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.