§ 3.10.1 - Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.
Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:28/08/1978
Numero:58


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  (Norme transitorie).


§ 3.10.1 - Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58. [1]

Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     Sono oggetto della presente legge le funzioni trasferite o delegate in materia di attività culturali, Musei, Biblioteche, Enti ed Istituzioni culturali di interesse locale dai Decreti del Presidente della Repubblica 14.1.1972, n. 3 e 24.7.1977, n. 616, la difesa e valorizzazione dei beni culturali regionali ai sensi dell'art. 5 dello Statuto regionale e la realizzazione in tale campo dei principi di partecipazione dei cittadini, degli Enti locali, delle formazioni sociali e di decentramento affermati dagli artt. 2 e 3 dello Statuto stesso.

     La presente legge, ispirandosi all'articolo 23 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo della storia umana e naturalmente della regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei principi di libertà ispiratori della Costituente della Repubblica Italiana.

     Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono istituiti:

     1) la consulta regionale per i beni e le attività culturali;

     2) il Servizio per i beni e le attività culturali;

     3) la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione.

     La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale; il Servizio è l'unità amministrativa di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato regionale, operante alle dipendenze dell'Assessore per i Beni e per le Attività culturali; la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale è organo consultivo dell'Assessorato competente.

 

     Art. 2. [2]

     La Consulta regionale per i beni e le attività culturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Essa è composta da:

     l'Assessore ai Beni e alle Attività culturali che la presiede;

     L'Assessore al Turismo e al Tempo libero;

     l'Assessore ai Parchi naturali;

     21 membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, 3 membri in rappresentanza delle associazioni del tempo libero;

     3 membri designati dall'Unione regionale delle Province piemontesi, con voto limitato a 2 nominativi;

     3 membri designati dall'A.N.C.I. regionale con voto limitato a due nominativi;

     3 membri designati dal Consiglio comunale di Torino con voto limitato a due nominativi;

     3 membri designati dall'università di Torino;

     1 membro designato dal Politecnico di Torino;

     5 rappresentanti dei distretti scolastici scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 nominativi nell'ambito dei designati da ciascun Consiglio scolastico distrettuale;

     1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal D.P.R. 31.5.1974, n. 419.

     1 rappresentante designato dalle Società Storiche esistenti in Piemonte;

     1 rappresentante dell'Accademia delle Scienze;

     i direttori dei Conservatori musicali esistenti in Piemonte o loro delegati;

     il Presidente del Teatro Regio o suo delegato;

     il Presidente del Teatro Stabile di Torino o suo delegato;

     1 membro designato dalle Commissioni Diocesane per l'arte sacra;

     1 membro designato dalla Commissione Diocesana per l'arte sacra di Torino;

     3 membri designati dalle Organizzazioni Sindacali confederali più rappresentative nella Regione;

     il capo del servizio per i Beni e per le Attività culturali cui spetta anche la funzione di segretario della Consulta.

     I membri della Consulta sono scelti fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici, pubblicazioni, attività istituzionali in musei, biblioteche, istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici studi nel campo delle attività scientifiche e culturali contemplate dalla presente legge.

     Essi restano in carica per la durata della legislatura regionale.

     I membri che per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, su indicazione degli organi o enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale e decadono alla fine della stessa [3].

     La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

     Per l'esercizio della propria attività la Consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

     All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.

     A tal fine la Consulta può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.

     I membri della Consulta e gli esperti di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2.7.1976, n. 33.

     I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra località per conto della Consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i Consiglieri regionali.

     La Consulta è dotata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12.8.1974, n. 22 e successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     La Consulta svolge funzioni consultive e propositive.

     Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

     L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'articolo 7, 4° comma, il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il parere deve essere espresso.

     Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della Consulta.

     Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni dalla data della richiesta.

     Ogni anno, entro il 31 marzo, la Consulta è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sulla attività svolta. La Giunta regionale, entro lo stesso termine presenta una relazione sulla situazione culturale e dei beni culturali della regione.

 

     Art. 3 bis [4].

     Sino al completamento delle designazioni dei membri della Consulta e all'adozione dei provvedimenti istitutivi della stessa, la Giunta Regionale non è tenuta all'acquisizione del parere previsto dalle leggi vigenti. Nella seduta di insediamento della Consulta, l'Assessore regionale alla Cultura terrà una relazione illustrativa dell'attività svolta nelle more della sua costituzione.

 

     Art. 4.

     Il servizio per i Beni e le Attività culturali è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'organico del servizio viene adeguato alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12.8.1974, n. 22 e successive modificazioni.

     Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

     1) finanziare e coordinare l'attività ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale avendo cura dell'efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso;

     2) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;

     3) coordinare e promuovere le attività di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre, esposizioni ed altre attività culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre Regioni;

     4) istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli già esistenti secondo criteri di scientificità e di fruibilità da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;

     5) promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari, strutture pubbliche già esistenti e consolidate;

     6) promuovere iniziative quali allestimento di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'elevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realtà culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze;

     7) assumere direttamente l'esercizio di attività di promozione culturale di particolare rilievo;

     8) provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto può essere utile per una migliore conoscenza e per l'utilizzazione sociale di questi beni;

     9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonché per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;

     10) coordinare l'attività degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio può operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività.

     Per le attività e per le iniziative di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il servizio per i Beni e per le Attività culturali si avvale, di norma, di idonee strutture pubbliche di proprietà di enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione, manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo articolo 6, non può essere inferiore ai 5 anni.

     Le attività previste dal presente articolo devono tendere alla realizzazione di servizi culturali democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione culturale delle comunità locali.

 

     Art. 5.

     La Commissione per le Biblioteche e per i Musei di interesse locale è composta dai Direttori delle biblioteche e dei Musei dichiarati di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale.

     I membri di detta Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La Commissione è presieduta dall'Assessore competente.

     La Commissione svolge le seguenti funzioni:

     1) fornire, a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'Assessorato competente ed alla Consulta;

     2) elaborare autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari e museali; a tale scopo la Commissione può essere convocata a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Per i servizi prestati per conto della Commissione, i membri che la compongono hanno diritto al trattamento di missione e al rimborso delle spese da parte della Regione.

 

     Art. 6.

     1. Gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione [5].

     1 bis. Le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente [6].

     1 ter. A sostegno di specifiche tipologie di attività di carattere culturale e a seguito della individuazione di idonee risorse finanziarie, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è facoltà della Giunta regionale approvare con deliberazione eventuali bandi per l'assegnazione di contributi annuali [7].

     1 quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale procede al riparto delle risorse stanziate fra le singole linee di intervento [8].

     2. [Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, devono essere corredate da:

     a) programma delle attività per cui si richiede il finanziamento o il servizio;

     b) preventivo di spesa;

     c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte] [9].

     3. [Le richieste relative ai finanziamenti per le attività ordinarie delle biblioteche devono pervenire entro il 15 ottobre e le relative erogazioni avvengono su base annuale] [10].

     4. [I Comitati di Comprensorio trasmettono alla Giunta regionale rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 novembre le richieste di servizio o di finanziamento ricevute, corredate ciascuna da un parere attinente la qualità dell'iniziativa, la congruità della spesa e la possibilità di realizzazione] [11].

     5. [I Comitati indicano inoltre, motivandole, le priorità di intervento, valutate sulla base della natura della iniziativa e della distribuzione sul territorio comprensoriale] [12].

     6. [Prima della formulazione del parere i Comitati di Comprensorio, o per essi la competente Commissione, fornita la preventiva necessaria informazione agli Enti ed Associazioni interessati, svolgono opera di coordinamento e di integrazione tra le varie iniziative] [13].

     7. [Per la propria attività i Comitati di Comprensorio possono avvalersi della consulenza tecnica degli uffici del Servizio per i beni e le attività culturali, con richiesta dell'Assessore competente] [14].

     8. [Qualora i Comitati di Comprensorio non assolvano ai suddetti compiti nei termini previsti, vi provvede l'Assessorato per i Beni e per le Attività culturali] [15].

     9. La Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla Consulta regionale.

     10. La Consulta esprime il proprio parere sulla qualità delle iniziative e sulle priorità indicate dai Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

     11. [La Giunta regionale, sentito il Consiglio e per esso la Commissione consiliare competente, delibera il programma per la concessione di servizi e di finanziamenti] [16].

     12. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento.

 

     Art. 7. [17]

     La Giunta regionale, attraverso l'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, può assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolate dalla presente legge.

     Un programma di massima di tali iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, è sottoposto al parere della Consulta che vi provvede secondo la procedura ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Il programma è altresì sottoposto al parere della Commissione consiliare competente.

     Per motivi di urgenza il termine di 15 giorni di cui al 3° comma dell'articolo 3 è ridotto, su richiesta del Presidente, a giorni sette.

 

     Art. 8.

     La Sovraintendenza ai Beni Librari è soppressa.

     Le funzioni delegate previste dall'articolo 9 del D.P.R. 14.1.1972, n. 3 sono svolte tramite apposito ufficio del servizio per i beni e le attività culturali.

 

     Art. 9.

     Per l'anno 1978 è istituito il capitolo n. 10961 denominato «Iniziative ed erogazioni per le attività previste dall'articolo 7 della legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" con lo stanziamento di L. 50 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978.

     Le spese per l'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 10. (Norme transitorie).

     Il personale della soppressa Sovrintendenza ai Beni Librari è inquadrato nell'organico del Servizio per i beni e le attività culturali con la stessa deliberazione costitutiva.

     Il dipendente che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre l'incarico di Sovraintendente è preposto alla direzione dell'intero servizio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 11 giugno 1986, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 1986, n. 45.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 1986, n. 45 e così modificato dalla L.R. 23 agosto 1989, n. 51.

[5] Comma già sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5, ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8, già modificato dall'art. 17 della L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 57 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8 e così modificato dall'art. 57 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 7 maggio 2013, n. 8.

[8] Comma aggiunto dall'art. 57 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[9] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[10] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[11] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[12] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[14] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[15] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[16] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2012, n. 5.

[17] Il primo e l'ultimo comma sono stati soppressi con L.R. 3 settembre 1984 n. 49.