§ 3.10.14 - Legge regionale 11 giugno 1986 n. 23.
Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:11/06/1986
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.10.14 - Legge regionale 11 giugno 1986 n. 23. [1]

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali.

(B.U. 18 giugno 1986 n. 24).

 

Art. 1.

     Sino ad approvazione di apposita normativa i rappresentanti designati da ciascun Comitato di comprensorio nella Consulta regionale per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 2 della legge regionale 28.8.1978, n. 58, sono nominati direttamente dal Consiglio Regionale. Pertanto il citato art. 2 è modificato nel modo seguente:

     - il quarto capoverso del secondo comma è sostituito dai seguenti:

     21 membri designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;

     3 membri in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero;

     - l'ottavo capoverso del secondo comma è soppresso.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.