§ 6.1.280 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 31.
Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:30/12/2015
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1)
Art. 6.  (Norma abrogativa)
Art. 7.  (Norme transitorie)
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.280 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 31.

Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali.

(B.U. 31 dicembre 2015, n. 52 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), le parole "di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/1980 le parole "di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato".

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), le parole: "nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa".

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' fatto salvo, per i casi di mancanza del presupposto, duplicazione ed errore materiale, il diritto alla restituzione, disciplinato dall' articolo 2033 del codice civile e, per quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione della tassa automobilistica ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente: " 2 bis. Ai veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verificano condizioni che interrompono l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportano pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella regione o provincia autonoma di provenienza. ".

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: " g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico; ".

4. Alla lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 sono aggiunte, a fine periodo, le seguenti parole: "tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt;".

5. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: " h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica. ".

6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, le parole "Le autovetture" sono sostituite dalle seguenti "Gli autoveicoli" e le parole "per trasporto persone"sono soppresse.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente: " 1 bis. Le autovetture e i motocicli che hanno compiuto venti anni dalla data di prima immatricolazione sono soggetti, fino al raggiungimento del requisito di cui al comma 1, al pagamento della tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. ".

8. La rubrica dell' articolo 8 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: "Tassa per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli".

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente: " 3 bis. Ai fini della sospensione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 della sezione II del capo III del titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio. ".

10. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003, le parole "maggiorata del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorata della sanzione ridotta ad un quinto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno".

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), è aggiunto, infine, il seguente: "10 bis. Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere.".

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), le parole "risultano installati" sono sostituite dalle seguenti: "sono presenti uno o più".

 

     Art. 6. (Norma abrogativa)

1. L' articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.), è abrogato.

 

     Art. 7. (Norme transitorie)

1. La norma di cui all' articolo 3, comma 3, entra in vigore il 1° aprile 2016. Per i veicoli elettrici o alimentati a gas metano e a GPL che a tale data compiono o hanno compiuto cinque anni dalla data di immatricolazione e risultano esenti dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera g), della l.r. 23/2003, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di pagamento decorre dalla stessa data del 1° aprile 2016, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 14 della medesima l.r. 23/2003 .

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto all' articolo 7, comma 1.