§ 3.8.33 - L.R. 15 luglio 2003, n. 17.
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:15/07/2003
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Principi).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Modalità).
Art. 5.  (Competenze dei Comuni).
Art. 6.  (Promozione delle espressioni artistiche in strada).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 3.8.33 - L.R. 15 luglio 2003, n. 17. [1]

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.

(B.U. 17 luglio 2003, n. 28).

 

Art. 1. (Principi).

     1. La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.

     2. La Regione riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all’articolo 33 tutela la libertà dell’arte.

 

     Art. 4. (Modalità).

     1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel rispetto:

     a) delle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;

     b) della normale circolazione stradale e pedonale;

     c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

     d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

     2. Le attività di cui al comma 1 ad eccezione di quelle realizzate all’interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival si svolgono:

     a) senza alcuna forma di pubblicità;

     b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

     c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l’eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

     d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia. [2]

 

     Art. 5. (Competenze dei Comuni).

     1. I Comuni indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente legge ed approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

     2. L’accordo stipulato con i Comuni per l’organizzazione di iniziative con artisti di strada non costituisce titolo prioritario per l’occupazione degli spazi dedicati.

 

     Art. 6. (Promozione delle espressioni artistiche in strada). [3]

     1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione, mentre i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente [4].

     2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l’assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 275.000,00.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003, si provvede con la dotazione finanziaria dell’Unità previsionale di base (~UPB~) 32041 (Attività culturali Istruzione spettacolo - Spettacolo - Titolo I - spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti:

     a) “Contributi ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati per promuovere le espressioni artistiche in strada” con stanziamento pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa;

     b) “premi agli artisti singoli o in gruppo per promuovere le espressioni artistiche in strada” con stanziamento pari euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa. [5]

     3. Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, quantificata annualmente in euro 275.000,00, in termini di competenza, ripartita secondo il comma 2, è assicurata con le dotazioni finanziarie dell’~UPB~ 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, la delimitazione dei luoghi e l’approvazione del regolamento comunale di cui all’articolo 5, comma 1, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In caso di inerzia da parte del Comune le attività di espressione artistica si intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2007, n. 8.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2007, n. 8.

[4] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 63 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 2007, n. 8.