§ 42.2.165 - D.L. 19 novembre 2004, n. 277.
Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:19/11/2004
Numero:277


Sommario
Art. 1.  (Ente Ordine Mauriziano di Torino).
Art. 2.  (Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)
Art. 3.  Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 42.2.165 - D.L. 19 novembre 2004, n. 277. [1]

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

(G.U. 22 novembre 2004, n. 274)

 

     Art. 1. (Ente Ordine Mauriziano di Torino). [2]

     1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

     2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

 

     Art. 2. (Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano) [3]

     1. E' costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione» [4].

     2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari [5].

     3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [6].

     4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonchè di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso [7].

     5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonchè altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte [8].

     6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [9].

    6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo [10].

     7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione [11].

 

     Art. 3. Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano [12]

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei mesi [13]:

     a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

     b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benchè proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

     c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

     d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;

     e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

     f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

     g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

     2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g),

sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale [14].

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

 

     1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonchè le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

     2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

     3) Il complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico [15].

 

 

 

 

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277. (TESTO ORIGINALE)

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

 

Art. 1. Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: «Ente», è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

     2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

     3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

 

Art. 2. Costituzione della Fondazione Mauriziana

     1. E' costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione».

     2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

     3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonchè di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

     5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonchè altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

     6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

 

Art. 3. Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

     a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

     b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benchè proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese;

     c) i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

     d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;

     e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

     f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

     g) il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

     2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g),

sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 2, comma 5)

 

1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonchè le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato «Castelvecchio».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 gennaio 2005, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 1 del D.L. 23 novembre 2006, n. 283, non convertito in legge.

[13] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Numero così modificato dalla L. di conversione.