§ 42.2.70 - Legge 5 novembre 1962, n. 1596.
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:05/11/1962
Numero:1596


Sommario
Art. 1.      L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.
Art. 2.      L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno.
Art. 3.      Sono organi dell'Ordine:
Art. 4.      Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro [...]
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione è composto:
Art. 6.      La Giunta esecutiva è composta:
Art. 7.      Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:
Art. 8.      La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.
Art. 9.      Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:
Art. 10.      Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'art. 7; la [...]
Art. 11.      L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12.      Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'art. 7, n. 1), della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari [...]
Art. 13.      Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'art. 5, e del revisore di cui all'art. 9, provvede il Presidente del Consiglio dei [...]


§ 42.2.70 - Legge 5 novembre 1962, n. 1596.

Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.

(G.U. 28 novembre 1962, n. 303).

 

     Art. 1.

     L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno.

     L'Ordine ha sede in Torino.

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Ordine:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) la Giunta esecutiva;

     4) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 4.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

     In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     dal presidente;

     dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;

     da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanità, fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;

     da tre membri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.

     Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.

 

          Art. 6.

     La Giunta esecutiva è composta:

     dal presidente;

     da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7.

     Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

     1) i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;

     2) i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

     3) i progetti di disposizioni di massima e di capitolati di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;

     4) i progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni;

     5) l'autorizzazione a stipulare contratti diretti alla alienazione ed alla acquisizione di diritti;

     6) l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;

     7) l'autorizzazione ad iniziare o a transigere liti;

     8) l'autorizzazione a compiere atti di concessione o di rinuncia a garanzie reali e personali;

     9) l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i nove anni;

     10) i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale;

     11) ogni altro affare che il presidente ritiene di sottoporre all'esame od alla approvazione del Consiglio.

     Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 7) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro.

     Sono parimenti sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 4) e 5) qualora la spesa o il valore superi i 2 milioni e 500 mila lire.

     Per le materie indicate al numero 6) trova applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037.

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

 

          Art. 8.

     La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.

     In caso di urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

 

          Art. 9.

     Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:

     a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) da un rappresentante della Regione Piemonte.

     Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, per la durata di un quadriennio.

     Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.

     Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

 

          Art. 10.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'art. 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità.

     Il direttore generale è il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

 

          Art. 11.

     L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello cui si riferiscono.

     Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.

 

Norme transitorie

 

          Art. 12.

     Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'art. 7, n. 1), della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.

 

          Art. 13.

     Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'art. 5, e del revisore di cui all'art. 9, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica.