§ 6.2.81 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
Art. 2.  Sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 3.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 4.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 5.  Cartografia regionale.
Art. 6.  Interventi per la forestazione.
Art. 7.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 8.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.
Art. 9.  Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all’offerta turistica di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993.
Art. 10.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 11.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 12.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 13.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 14.  Opere acquedottistiche e fognarie.
Art. 15.  Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico.
Art. 16.  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
Art. 17.  Parco regionale del delta del Po.
Art. 18.  Parchi regionali e riserve naturali.
Art. 19.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.
Art. 20.  Rete viaria di interesse regionale.
Art. 21.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA.
Art. 22.  Protezione civile. Interventi di emergenza.
Art. 23.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
Art. 24.  Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
Art. 25.  Fondo sociale regionale.
Art. 26.  Investimento per i servizi educativi per l’infanzia.
Art. 27.  Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d’area.
Art. 28.  Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria.
Art. 29.  Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.
Art. 30.  Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl).
Art. 31.  Politiche regionali a favore dei giovani.
Art. 32.  Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali.
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 34.  Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura.
Art. 35.  Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994.
Art. 36.  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997.
Art. 37.  Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell’area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 38.  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002.
Art. 39.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003.
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004.
Art. 41.  Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali.
Art. 42.  Copertura finanziaria.
Art. 43.  Entrata in vigore.


§ 6.2.81 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008

(B.U. 22 dicembre 2005, n. 165).

 

     Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell’informazione secondo le finalità indicate nell’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) e nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l’esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.

 

     Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

     Esercizio 2006: Euro 800.000,00

     b) Cap. 03909 “Impianto di un sistema informativo regionale – Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

     Esercizio 2006: Euro 100.000,00

     c) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

     Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00

     d) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

     Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.

 

     Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l’esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

     Art. 5. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: a) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

     Esercizio 2006: Euro 500.000,00.

 

     Art. 6. Interventi per la forestazione.

     1. Per l’effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:

     a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)”

     Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

 

     Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell’ambito delle seguenti U.P.B.:

     a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:

     Cap. 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00

     b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.

 

     Art. 8. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente all’U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

     a) Cap. 21222 “Contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)”

     Esercizio 2006: Euro 200.000,00.

 

     Art. 9. Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all’offerta turistica di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993.

     1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all’offerta turistica regionale, previsti all’articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si applica l’articolo 23, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) che, per questioni procedimentali, non abbiano potuto rendicontare le iniziative, approvate e già attivate, nei termini stabiliti dall’articolo 13 della legge regionale n. 3 del 1993, è stabilito il nuovo termine del 30 settembre 2006.

 

     Art. 10. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 – Valorizzazione attività ittiche.

 

     Art. 11. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

     a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione attraverso l’APT Servizi, del piano annuale della azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l’APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all’articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

     Esercizio 2006: + Euro 150.000,00

     Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.

 

     Art. 12. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi finalizzati all’acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo 30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 108.068,61.

 

     Art. 13. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

     a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un’autorizzazione di spesa, per l’esercizio 2006, di Euro 15.000,00 (Cap. 38050);

     b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 55.026,79 (Cap. 38058);

     c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).

 

     Art. 14. Opere acquedottistiche e fognarie.

     1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)” Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

 

     Art. 15. Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico.

     1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l’esercizio della motonave regionale “Daphne”) è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 250.000,00 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 – Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.

 

     Art. 16. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

     1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37332 “Fondo per l’anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell’articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

     Esercizio 2006: Euro 500.000,00

     b) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”

     Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

 

     Art. 17. Parco regionale del delta del Po.

     1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l’esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali.

 

     Art. 18. Parchi regionali e riserve naturali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per l’esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

 

     Art. 19. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.

     1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2006, di Euro 500.000,00.

 

     Art. 20. Rete viaria di interesse regionale.

     1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

     a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

     Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.

     2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d’area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione di opere stradali:

     a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall’art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)

     Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00.

 

     Art. 21. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all’aumento del capitale sociale, approvato dall’assemblea della Società SAB. – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni di Euro, per l’esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

 

     Art. 22. Protezione civile. Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.150.000,00.

 

     Art. 23. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l’esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell’ambito dei compiti relativi a:

     a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell’attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell’assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane

     Euro: 13.500.000,00;

     b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale

     Euro: 2.800.000,00;

     c) spese per il funzionamento dell’Agenzia sanitaria regionale

     Euro: 3.700.000,00.

 

     Art. 24. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.

     1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

     Art. 25. Fondo sociale regionale.

     1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l’esercizio 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 6.171.701,26 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

 

     Art. 26. Investimento per i servizi educativi per l’infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell’ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia:

     Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.

 

     Art. 27. Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d’area.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d’area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area), volti all’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l’esercizio 2006, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell’ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

 

     Art. 28. Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria.

     1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie. Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie “Mario Allegretti” per un importo di Euro 325.000,00 e “San Pancrazio” per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario sopraindicate.

     2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta per l’esercizio finanziario 2006 un’autorizzazione di spesa di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

 

     Art. 29. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l’esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 3.875.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 30. Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl).

     1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER s.r.l.), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale) e all’articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI “Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell’Agenzia di iniziative culturali dell’Emilia-Romagna (AICER Srl)” afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l’esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.

     3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.

 

     Art. 31. Politiche regionali a favore dei giovani.

     1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l’esercizio finanziario 2006, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

 

     Art. 32. Trasferimento all’esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2006 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2005:

 

Progr. 

Capitolo 

UPB 

Euro 

1) 

2701 

1.2.3.3.4420 

1.150.000,00 

2) 

2775 

1.2.3.3.4425 

100.000,00 

3) 

3850 

1.2.3.3.4440 

50.460,45 

4) 

3925 

1.2.1.3.1520 

140.439,55 

5) 

4270 

1.2.1.3.1600 

12.636.178,13 

6) 

4276 

1.2.1.3.1600 

24.304.118,40 

7) 

4348 

1.2.1.3.1600 

10.742.611,29 

8) 

14070 

1.3.1.3.6200 

212.143,01 

9) 

14170 

1.3.1.3.6200 

239.280,00 

10) 

16332 

1.3.1.3.6300 

3.716.447,36 

11) 

16400 

1.3.1.3.6300 

1.104.340,52 

12) 

21078 

1.3.2.3.8000 

2.000.000,00 

13) 

22210 

1.3.2.3.8260 

2.693.294,86 

14) 

23417 

1.3.2.3.8350 

6.484.667,25 

15) 

23419 

1.3.2.3.8350 

391.213,32 

16) 

25525 

1.3.3.3.10010 

5.421.052,91 

17) 

25780 

1.3.3.3.10010 

477.247,71 

18) 

27500 

1.3.4.3.11600 

484.255,30 

19) 

27718 

1.3.4.3.11600 

516.456,90 

20) 

27727 

1.3.4.3.11610 

500.000,00 

21) 

30640 

1.4.1.3.12630 

5.197.595,40 

22) 

30644 

1.4.1.3.12630 

146.092,15 

23) 

30646 

1.4.1.3.12630 

1.656.550,00 

24) 

30880 

1.4.1.3.12620 

255.319,62 

25) 

30885 

1.4.1.3.12620 

3.361.538,74 

26) 

30895 

1.4.1.3.12620 

32.924,12 

27) 

31110 

1.4.1.3.12650 

44.397.150,26 

28) 

32020 

1.4.1.3.12670 

15.077.652,28 

29) 

32045 

1.4.1.3.12800 

2.183.258,22 

30) 

32097 

1.4.1.3.12735 

14.647.891,70 

31) 

32116 

1.4.1.3.12820 

2.033.417,88 

32) 

32121 

1.4.1.3.12820 

41.156,44 

33) 

32123 

1.4.1.3.12820 

1.208.282,47 

34) 

35305 

1.4.2.3.14000 

2.745.553,50 

35) 

37150 

1.4.2.3.14150 

284.760,44 

36) 

37332 

1.4.2.3.14220 

1.569.844,66 

37) 

37336 

1.4.2.3.14200 

5.913.447,03 

38) 

37374 

1.4.2.3.14220 

4.195.434,00 

39) 

37376 

1.4.2.3.14223 

5.315.917,50 

40) 

37378 

1.4.2.3.14223 

1.000.000,00 

41) 

38025 

1.4.2.3.14300 

25.822,84 

42) 

38027 

1.4.2.3.14310 

1.807.599,15 

43) 

38030 

1.4.2.3.14300 

845.090,00 

44) 

38090 

1.4.2.3.14305 

2.025.065,29 

45) 

39050 

1.4.2.3.14500 

3.719.264,41 

46) 

39185 

1.4.2.3.14500 

172.730,40 

47) 

39220 

1.4.2.3.14500 

3.626.526,42 

48) 

39360 

1.4.2.3.14555 

2.854.773,37 

49) 

41102 

1.4.3.3.15800 

3.821.781,05 

50) 

41250 

1.4.3.3.15800 

2.678.202,58 

51) 

41360 

1.4.3.3.15800 

1.036.440,61 

52) 

41550 

1.4.3.3.15800 

409.874,14 

53) 

41570 

1.4.3.3.15800 

311.188,11 

54) 

41900 

1.4.3.3.15820 

125.000,00 

55) 

41995 

1.4.3.3.15820 

3.191.982,77 

56) 

43027 

1.4.3.3.16000 

1.914.827,41 

57) 

43221 

1.4.3.3.16010 

6.045.023,28 

58) 

43270 

1.4.3.3.16010 

24.742.903,52 

59) 

45123 

1.4.3.3.16420 

121.310,21 

60) 

45172 

1.4.3.3.16200 

328.202,45 

61) 

45175 

1.4.3.3.16200 

13.257.656,29 

62) 

45177 

1.4.3.3.16200 

1.500.000,00 

63) 

45184 

1.4.3.3.16200 

19.919.362,79 

64) 

45190 

1.4.3.3.16200 

135.913,80 

65) 

45194 

1.4.3.3.16200 

4.990.139,38 

66) 

46110 

1.4.3.3.16600 

1.033.000,00 

67) 

46115 

1.4.3.3.16600 

645.571,12 

68) 

46125 

1.4.3.3.16600 

649.813,86 

69) 

47010 

1.4.4.3.17400 

1.000.000,00 

70) 

47015 

1.4.4.3.17400 

1.065.827,59 

71) 

47111 

1.4.4.3.17400 

428.080,34 

72) 

47114 

1.4.4.3.17400 

4.855.138,45 

73) 

48050 

1.4.4.3.17450 

3.222.883,57 

74) 

57200 

1.5.2.3.21000 

6.416.562,17 

75) 

57680 

1.5.2.3.21060 

3.294.421,02 

76) 

64400 

1.5.1.3.19100 

1.087.795,00 

77) 

65707 

1.5.1.3.19050 

5.044.627,68 

78) 

65712 

1.5.2.3.21080 

768.634,06 

79) 

65714 

1.5.1.3.19050 

1.094.888,60 

80) 

65717 

1.5.1.3.19050 

2.427.935,61 

81) 

65770 

1.5.1.3.19070 

20.335.849,79 

82) 

68321 

1.5.2.3.21060 

4.520.154,80 

83) 

70718 

1.6.5.3.27520 

10.227.839,46 

84) 

71572 

1.6.5.3.27540 

1.786.553,68 

85) 

73140 

1.6.3.3.24510 

619.000,00 

86) 

75303 

1.6.4.3.26500 

266.621,48 

87) 

78569 

1.4.2.3.14380 

451.352,69 

88) 

78705 

1.6.6.3.28500 

379.325,62 

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente articolo:

     «Art. 11 bis. Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa.

     1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 14, per la realizzazione di case destinate all’assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all’acquisizione in proprietà.

     2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l’onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.

     3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all’articolo 11, comma 2.

     4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 34. Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura.

     1. Ai componenti del Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati), è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

     2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 “Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati – Spese obbligatorie” afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 – Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali – del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e nell’ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai bilanci degli esercizi successivi.

 

     Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994.

     1. Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n. 20 (Norme per la qualificazione dell’impresa artigiana), è sostituito dal seguente:

     «1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ad esclusione di quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c bis) cui possono accedere solo Enti locali territoriali».

     2. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l’artigianato di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).».

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2, lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell’intervento regionale e l’entità del contributo nell’ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.».

     4. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     «c bis) all’allestimento e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio.».

     5. Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo le parole «Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «lettere a), b) e c)».

     6. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell’intervento regionale e l’entità del contributo, nell’ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.».

 

     Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997.

     1. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

     «i bis) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di “Centri commerciali naturali”, intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio- economico dell’area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell’area oggetto di intervento.».

     2. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 la locuzione «e c)» è sostituita dalla seguente: «c) e i bis)».

     3. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:

     «Art. 10 bis. Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di “Centri commerciali naturali”.

     1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di “Centri commerciali naturali” presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.

     2. Le procedure per la formazione dei programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.

     3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell’atto della Giunta di cui al comma 2.

     4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.».

 

     Art. 37. Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell’area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L’ultimo periodo dell’articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente: «Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell’aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l’affidamento del servizio nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.».

 

     Art. 38. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002.

     1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) dopo la parola «promuove» sono inserite le parole: «e può realizzare, anche direttamente,».

     2. Nell’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il seguente comma:

     «1 bis. La Regione può altresì realizzare progetti di iniziativa diretta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali).».

     3. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002 sono soppresse le parole «e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia.».

     4. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nel comma 7 dopo la parola «nonché» sono aggiunte le parole: «apposite convenzioni»;

     b) nel comma 8 la locuzione: «Detta convenzione disciplina» è sostituita dalla locuzione: «Le convenzioni disciplinano» e alla lettera c) le parole «della convenzione» sono sostituite dalle parole «delle convenzioni».

 

     Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003.

     1. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente,».

     2. L’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 38. Erogazione dei servizi mediante accreditamento.

     1. Per l’erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall’adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.

     2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è comunque subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 35 e dell’accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

     3. La Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza Regione- Autonomie locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all’accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell’accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con l’obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima dell’emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere della competente Commissione assembleare.

     4. All’accreditamento provvedono i Comuni referenti per l’ambito distrettuale, individuati ai sensi dell’articolo 29, comma 3. L’accreditamento è rilasciato nell’ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all’articolo 29 per il territorio interessato. L’accreditamento costituisce altresì condizione per l’erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all’articolo 40.

     5. Le Province assicurano il monitoraggio sull’attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.».

     3. L’articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

     «Art. 41. Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi.

     1. Fino all’avvio del sistema di accreditamento di cui all’articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall’ambito di applicazione del medesimo articolo, le Amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.».

     4. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle parole «quindici mesi».

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente:

     «3 bis. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell’Assemblea legislativa. È facoltà dell’Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l’assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l’applicazione dell’articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell’assemblea legislativa.».

 

     Art. 41. Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali.

     1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire una maggiore economicità di gestione il personale degli Enti locali, già adibito allo svolgimento di attività connesse al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere comandato presso i gestori di detti servizi.

     2. L’attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla richiesta del personale interessato. L’onere del comando è a carico del soggetto gestore del servizio.

 

     Art. 42. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – Stato di previsione dell’Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 43. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2006. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.