§ 3.10.43 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 40.
Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:23/12/2002
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni delle Province.
Art. 5.  Soggetti beneficiari.
Art. 6.  Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative – Imprese.
Art. 7.  Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale
Art. 8.  Interventi a sostegno del turismo montano.
Art. 9.  Interventi a sostegno del termalismo.
Art. 10.  Tipologia e ammontare dei contributi.
Art. 11.  Progetti finalizzati e progetti innovativi.
Art. 12.  Tipologia dei contributi.
Art. 13.  Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia.
Art. 14.  Criteri per la concessione e l’utilizzo dei contributi.
Art. 15.  Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione.
Art. 16.  Vigilanza su Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia.
Art. 17.  Contributi per interventi realizzati da soggetti privati.
Art. 18.  Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici.
Art. 19.  Cumulo dei contributi.
Art. 20.  Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Abrogazione di norme.
Art. 23.  Norma transitoria.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 3.10.43 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 40.

Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38).

(B.U. n. 183 del 24 dicembre 2002).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell’ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della Regione, le forme tradizionali di turismo così come quelle più innovative, e di attuare una diversificazione dell’offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all’incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative, dell’associazionismo e della cooperazione con finalità di agevolazione creditizia fra le imprese operanti nel settore turistico. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla realizzazione di “progetti finalizzati” e di “progetti innovativi” rivolti alla valorizzazione di particolari prodotti turistici o specifici territori.

     3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alle imprese che applicano le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso.

     4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente legge devono essere ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 2. Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

     1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla g.u.c.e. serie L 10 del 13 gennaio 2001 e al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla g.u.c.e. serie L 10 del 13 gennaio 2001.

     2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore alle soglie definite dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.

     3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende l’impresa così definita dalla Commissione europea.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui all’articolo 1 in maniera adeguata ed omogenea sul territorio regionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento finalizzate all’unitario sviluppo del sistema dell’offerta turistica e alla definizione di indirizzi omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle autonomie locali.

     2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di programmazione che definisce criteri generali, priorità e modalità applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a:

     a) indicazioni per l’individuazione e la definizione delle aree territoriali cui riservare i finanziamenti;

     b) iniziative incentivabili;

     c) individuazione delle categorie di soggetti incentivabili nelle varie aree e in base alle tipologie di iniziative;

     d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;

     e) misura dei contributi assegnabili;

     f) criteri di riparto dei fondi fra le Province;

     g) indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte delle Province fra i diversi settori di agevolazione e fra soggetti pubblici e soggetti privati;

     h) modalità e condizione di concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari nonchè disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni concesse;

     i) disciplina del vincolo di destinazione.

     3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, attiva procedure di consultazione con le Province e le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 4. Funzioni delle Province.

     1. Alle Province, nell’ambito del quadro programmatorio regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonchè le funzioni amministrative riguardanti istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi previsti dal titolo II, nonchè la vigilanza sugli interventi finanziati.

     2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell’atto di cui all’articolo 3, comma 2, le Province, attivando procedure di consultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore turismo più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui al titolo II.

 

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA

TURISTICA REGIONALE

 

     Art. 5. Soggetti beneficiari.

     1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:

     a) imprese singole o associate;

     b) enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti pubblici;

     c) associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale di cui al titolo II del libro I del codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui all’articolo 3, comma 2;

     d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall’associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche, con i limiti e le indicazioni previste in apposito regolamento, per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 6.

 

     Art. 6. Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative – Imprese.

     1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l’ampliamento, l’ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per l’acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a:

     a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale;

     b) complessi turistici ricettivi all’aria aperta come definiti dalla normativa regionale;

     c) stabilimenti balneari;

     d) strutture di servizio e complementari alla ricettività turistica, comprese le strutture autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), di interesse turistico, così come individuate nell’ambito dei criteri regionali di cui all’articolo 3, comma 2;

     e) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell’offerta ed all’immagine turistica.

     2. Possono essere concessi inoltre contributi:

     a) per l’ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da parte delle Agenzie di Viaggio e Turismo rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;

     b) per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell’impiantistica, legata alla realizzazione dell’intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale;

     c) per l’implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;

     d) per l’implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi ovvero per attività di commercio elettronico legate all’offerta turistica.

 

     Art. 7. Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale

     1. Ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l’ampliamento, l’ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad esclusione delle spese per l’acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti:

     a) strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualità delle località e del territorio turistico, nonchè alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico;

     b) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell’offerta ed all’immagine turistica, e strutture ricettive non alberghiere.

 

     Art. 8. Interventi a sostegno del turismo montano.

     1. La Regione, nell’ambito delle finalità generali di cui all’articolo 1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell’equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell’ambiente.

     2. A tale scopo ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l’ampliamento, l’ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad eccezione delle spese per l’acquisto di aree e immobili, per interventi inerenti:

     a) strutture ricettive, acquisizione di impianti e attrezzature finalizzate alla fruizione turistica del territorio montano;

     b) strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilità turistica ed alla qualità del territorio montano.

     2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) [1].

 

     Art. 9. Interventi a sostegno del termalismo.

     1. La Regione, nell’ambito delle finalità generali di cui all’articolo 1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della diversificazione dell’offerta turistica regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei territori termali.

     2. Ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere concessi contributi per interventi, di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti strutture:

     a) stabilimenti termali destinati all’uso pubblico;

     b) strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree definite “termali” dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;

     c) edifici posti nelle aree definite “termali” dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per interventi strettamente funzionali all’attività termale primaria.

     3. Sono escluse delle agevolazioni le spese relative a:

     a) nuova captazione nonchè razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

     b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

     c) studi e ricerche nel campo dell’idrologia medica applicata;

     d) apparecchiature mediche;

     e) acquisto di aree ed immobili.

 

     Art. 10. Tipologia e ammontare dei contributi.

     1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal presente titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, possono essere concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri regionali e provinciali approvati ai sensi degli articoli 3 e 4. Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile piccola o media impresa, i contributi possono essere concessi solo nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, già iniziati al momento della presentazione della domanda ma non oltre i dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere concessi esclusivamente secondo il regime “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

     3. Ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c) possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per interventi che non configurino aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE si applicano i limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

     3 bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contribuiti a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato [2].

     4. Ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 e per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 6 i contributi sono concessi nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.

 

TITOLO III

PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI

 

     Art. 11. Progetti finalizzati e progetti innovativi.

     1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l’incentivazione di “progetti finalizzati” e la realizzazione di “progetti innovativi”.

     2. I “progetti finalizzati” sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è concesso in regime “de minimis”, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

     3. La Regione può altresì realizzare direttamente, anche mediante l’ausilio di soggetti esterni, “progetti innovativi” aventi carattere di sperimentalità ed innovazione per il settore turistico.

 

TITOLO IV

PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

 

     Art. 12. Tipologia dei contributi.

     1. La Regione, nell’ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale di cui all’articolo 3, comma 2, conferisce ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia di cui all’articolo 13 un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fideiussorie.

     2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.

 

     Art. 13. Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia.

     1. Possono accedere ai contributi di cui al presente titolo i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui all’articolo 3, comma 2 in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;

     b) associare a parità di condizione qualunque impresa operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;

     c) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;

     d) [consentire la nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna] [3];

     e) prevedere nel proprio Statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.

     2. Dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di Garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.

 

     Art. 14. Criteri per la concessione e l’utilizzo dei contributi.

     1. Ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia sono concessi i contributi in conto capitale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le seguenti modalità:

     a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;

     b) la parte rimanente in proporzione all’importo complessivo delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere alla chiusura dell’esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

     2. La ripartizione dei contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell’articolo 12, comma 2 è effettuata secondo le seguenti modalità:

     a) una quota non superiore al 20 per cento dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;

     b) la parte rimanente in proporzione all’importo complessivo dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo, effettivamente erogati e in essere nel corso dell’esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

     3. I contributi concessi ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia ai sensi dell’articolo 12 sono destinati a soci e consorziati, per la realizzazione di interventi, non iniziati o iniziati da non oltre dodici mesi, previsti nell’ambito dei criteri regionali di cui all’articolo 3, comma 2 e dovranno essere assegnati con atti formali.

     4. L’assegnazione dei contributi previsti ai sensi dell’articolo 12, comma 2 agli operatori del settore turismo dovrà rispettare tempi, i modi e le disposizioni previste nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate nei termini i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

     5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai Consorzi fidi e alle Cooperative di Garanzia devono essere destinati prioritariamente all’incremento del Fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle spese di gestione degli organismi stessi, può essere utilizzata una quota dell’importo complessivo di tali interessi, definita nell’ambito dei criteri applicativi di cui all’articolo 3, comma 2.

 

     Art. 15. Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione.

     1. Per l’assegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia stipulano convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.

     2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della formalizzazione dell’assegnazione da parte del Consorzio o della Cooperativa. La Giunta regionale definisce periodicamente l’abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1. L’importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.

     3. L’agevolazione derivante dalla concessione della garanzia fideiussoria è concessa in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001. L’entità dell’agevolazione è calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla g.u.c.e. serie C 71 dell’11 marzo 2000. Ai sensi della stessa Comunicazione l’aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia.

 

     Art. 16. Vigilanza su Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia.

     1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio [4].

     2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consorzio Fidi e della Cooperativa di Garanzia, alla Regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali Enti, nonchè le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.

 

TITOLO V

VINCOLO DI DESTINAZIONE

 

     Art. 17. Contributi per interventi realizzati da soggetti privati.

     1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e c) sono vincolati alla specifica destinazione d’uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalità per un periodo non inferiore a cinque anni.

     2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui all’articolo 3, comma 2 stabiliscono:

     a) la durata;

     b) le modalità con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso l’obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari;

     c) eventuali garanzie sostitutive;

     d) le procedure di vigilanza e controllo;

     e) i casi di revoca e relative sanzioni.

     3. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai beni di cui al comma 2 dell’articolo 6.

 

     Art. 18. Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici.

     1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell’immobile oggetto del finanziamento, deve dichiarare di avere la disponibilità del bene, con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

TITOLO VI

CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Cumulo dei contributi.

     1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) ai sensi della presente legge sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purchè tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

     2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c) ai sensi della presente legge, per interventi che non configurino aiuti alle imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono cumulabili anche con altre agevolazioni, purchè tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

     3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

 

     Art. 20. Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare con mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanziamento ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell’anno 1989 nel mare Adriatico) con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2594 (L. 424/89 - Art. 1 - commi 1 e 2 - Delibera del Consiglio regionale n. 1363/00 - Provvedimento di ammissione a contributo delle domande presentate entro l’8 maggio 2000), che pur essendo stati iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2001 (Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della L. 30 dicembre 1989, n. 424) per il 31 dicembre 2001. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2003, nel rispetto delle disposizioni dei criteri applicativi e dell’atto di assegnazione, relativi alla legge n. 424 del 1989. I beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo concesso indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 2594 del 2000.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 22. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell’offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e successive modificazioni;

     b) le lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 43 e il comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo).

 

     Art. 23. Norma transitoria.

     1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

     2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale n. 32 del 1988 sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

     3. Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l’abbattimento degli interessi, presso i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al capo V della legge regionale n. 3 del 1993, erogati ai sensi della normativa stessa, possono essere assegnate ai propri associati operanti nel settore del turismo, in base alle norme di cui al titolo IV della presente legge e ai criteri applicativi regionali di cui all’articolo 3, comma 2 dal momento della loro entrata in vigore.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato all’articolo 10, comma 2 è elevato da dodici a diciotto mesi.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14.

[2] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2020, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.