§ 4.1.46 - L.R. 15 luglio 2002, n. 16.
Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:15/07/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Interventi promossi dalla Regione.
Art. 3.  Programma regionale.
Art. 4.  Attuazione del programma.
Art. 5.  Studio di fattibilità.
Art. 6.  Programma attuativo.
Art. 7.  Disposizioni particolari in merito all’assegnazione dei contributi regionali
Art. 8.  Promozione e valorizzazione dell’architettura contemporanea e delle opere d’arte negli edifici e spazi pubblici.
Art. 9.  Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico.
Art. 10.  Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio.
Art. 11.  Contributi regionali.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Abrogazioni.


§ 4.1.46 - L.R. 15 luglio 2002, n. 16.

Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio.

(B.U. n. 101 del 15 luglio 2002).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l’eliminazione delle opere incongrue nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali [1].

     2. La presente legge individua le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le modalità di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.

 

     Art. 2. Interventi promossi dalla Regione.

     1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 1, la Regione programma l’erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:

     a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della qualità ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e spaziale, nonché l’aumento della sicurezza rispetto alle azioni sismiche;

     b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi devono perseguire l’integrazione fra le risorse e gli interventi pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;

     c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante, nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;

     d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 “ ovvero individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio urbano o rurale, di proprietà degli enti locali, ovvero edifici di proprietà di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorità per gli edifici destinati a finalità sociali o culturali;

     e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura, pubblicità e trasparenza individuati dal programma regionale di cui all’art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani progettisti alle procedure concorsuali, può essere previsto anche il sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino vincitori;

     f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualità funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale ovvero ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale;

     g) inserimento di opere d’arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero degli stessi. Per opere d’arte si intendono opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche, caratterizzate da un rapporto di integrazione con l’architettura in cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita procedura concorsuale, dall’amministrazione pubblica titolare dell’immobile o dell’area nei quali dovranno trovare collocazione;

     h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d’interesse storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale non residenziale. L’acquisto può interessare anche solo parti degli immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprietà ;

     i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;

     l) interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi alla natura dei materiali da costruzione impiegati;

     m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal Titolo II della presente legge.

     2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, recante “ Norme in materia di riqualificazione urbana “.

 

     Art. 3. Programma regionale.

     1. Al fine di conseguire le finalità indicate all’art. 1, il Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito denominato programma regionale.

     2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione. Il programma promuove il coordinamento e l’integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli Enti Locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità.

     3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in particolare:

     a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso l’assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla presente legge;

     b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell’ambito delle tipologie di interventi definiti dall’art. 2, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero di abitanti;

     c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;

     d) a definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;

     e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.

     4. La proposta del programma regionale è predisposta dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza

Regione-Autonomie locali, di cui all’art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante “Riforma del sistema regionale e locale”.

     5. Nel corso dell’elaborazione della proposta del programma regionale, la Regione può concludere accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali e con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le attività dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 [2].

     6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nella delibera di approvazione del programma.

     7. Il programma regionale può prevedere la facoltà per i Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati positivamente nell’ambito delle procedure di selezione di cui all’art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.

     8. Il programma regionale può stabilire l’accantonamento di risorse per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l) del comma 1 dell’art. 2, nonché degli interventi promossi dalla Regione ai sensi del comma 2 dell’art. 7, disciplinando i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi contributi.

 

     Art. 4. Attuazione del programma.

     1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

     2. Il bando specifica, in particolare:

     a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell’ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale;

     b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;

     c) i termini e le modalità per la presentazione alla Giunta regionale delle domande;

     d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;

     e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

 

     Art. 5. Studio di fattibilità.

     1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:

     a) l’intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l’indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;

     b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall’intervento;

     c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell’intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;

     d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell’intervento;

     e) le forme di gestione delle opere realizzate.

     2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell’intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell’art. 2, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.

     3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque alla valutazione delle domande.

     4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità . In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma.

     5. L’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.

 

     Art. 6. Programma attuativo.

     1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo.

     2. Per l’esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione [3].

     3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all’applicazione della presente legge.

     4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare:

     a) l’integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca;

     b) l’anticipazione o il rinvio dell’attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;

     c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.

     5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

     6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell’esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

 

     Art. 7. Disposizioni particolari in merito all’assegnazione dei contributi regionali

     1. L’assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del Comune a garantire l’accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell’edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, alla stipula della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell’entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell’edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario [4].

     2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal programma regionale, ai sensi del comma 8 dell’art. 3, la Regione può proporre ai proprietari di edifici di interesse storico-artistico l’erogazione di un contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell’art. 6.

     3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, la convenzione di cui al comma 6 dell’art. 3, può prevedere particolari forme di pubblicità della sponsorizzazione dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l’erogazione del contributo regionale è subordinata all’accettazione da parte dei beneficiari delle previsioni della convenzione.

 

     Art. 8. Promozione e valorizzazione dell’architettura contemporanea e delle opere d’arte negli edifici e spazi pubblici.

     1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero di opere d’arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, garantiscano elevati livelli di qualità architettonica, funzionale, strutturale e gestionale.

     2. Per i fini di cui sopra, la Regione può concedere contributi per la progettazione e la realizzazione di tali interventi architettonici, o per l’inserimento, nel contesto urbano, delle opere d’arte, sulla base del programma di cui all’art. 3.

     3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull’acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) comunale.

     4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualità uguali o superiori a quelli stabiliti dalle leggi 2 febbraio 1974 n. 64, 5 novembre 1971 n. 1086, 5 marzo 1990 n. 46, e saranno valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 2 della presente legge.

     5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove l’applicazione della legge 29 luglio 1949 n. 717.

 

     Art. 9. Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico.

     1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.

     2. Parimenti il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell’ornato pubblico, di attuare interventi:

     a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;

     b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.

     3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività , ove richiesta, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall’ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari.

     4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell’immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l’onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all’art. 3.

 

     Art. 10. Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio.

     1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

     2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.

     3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 dell’art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” , ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la loro individuazione.

     4. Il Comune, nell’ambito del Piano strutturale comunale (PSC), può individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.

     5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l’eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del PSC.

     6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili, secondo le modalità previste dall’art. 18 della L.R. n. 20 del 2000, e può promuovere la partecipazione di soggetti interessati all’attuazione dell’intervento di ripristino, attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.

     7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5, determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all’esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.

     8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione alle previsioni del POC, provvede all’approvazione e alla realizzazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla legge per le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la proprietà degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di esproprio, secondo la normativa vigente.

     9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante “Tutela e uso del territorio” e successive modificazioni ed integrazioni, l’individuazione delle opere incongrue è attuata, anche attraverso apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

     10. L’individuazione di opere incongrue può essere operata anche attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune.

 

          Art. 11. Contributi regionali.

     1. Possono accedere ai contributi regionali per l’eliminazione delle opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l’individuazione delle opere incongrue e la previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai commi 4 e 9 dell’art. 10, in data antecedente all’emanazione del bando attuativo del programma regionale.

     2. I Comuni provvedono a presentare alla Giunta regionale copia dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilità predisposto ai sensi dell’art. 5, ovvero da copia del POC o del piano particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai commi 5 e 9 dell’art. 10.

     3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:

     a) l’acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino ovvero l’indennità di esproprio e le spese delle procedure espropriative;

     b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le spese di progettazione.

     4. L’erogazione del contributo è subordinata all’avvenuta conclusione dell’iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, recante “Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici”, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima L.R. n. 6 del 1989.

     2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:

     a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio regionale in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge;

     b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i Comuni abbiano deliberato l’affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

 

     Art. 14. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto disposto all’art. 12, la legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 è abrogata.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[2] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[3] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[4] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.