§ 2.2.20 - Legge Regionale 23 ottobre 1986 n. 35. - Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B - Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:23/10/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1.  1. La Regione è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, alla società per azioni «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.» con sede in Bologna, avente per oggetto di [...]
Art. 2.  1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare n. 500.000 azioni della Società «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.» per un valore complessivo [...]
Art. 3.  1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionre la partecipazione di cui al precedente articolo 1.
Art. 4.  1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore regionale dallo stesso delegato allo scopo.
Art. 5.  1. Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna [...]
Art. 6.  (omissis)


§ 2.2.20 - Legge Regionale 23 ottobre 1986 n. 35. - Partecipazione della

Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B - Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a.

(B.U. n. 127 del 27-10-1986).

 

Art. 1. 1. La Regione è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, alla società per azioni «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.» con sede in Bologna, avente per oggetto di promuovere il completamento delle strutture dell'aeroporto civile di Bologna e del suo potenziamento, nonché la gestione delle infrastrutture aeroportuali, costituita con atto del notaio Augusto Turchi di Bologna in data 5 ottobre 1981 n. 11014/6363 di repertorio registrato a Bologna - Atti pubblici il 22 ottobre 1981 n. 17511.

 

     Art. 2. 1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare n. 500.000 azioni della Società «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.» per un valore complessivo massimo di Lire 850.000.000.

 

     Art. 3. 1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionre la partecipazione di cui al precedente articolo 1.

 

     Art. 4. 1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore regionale dallo stesso delegato allo scopo.

     2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo statuto.

 

     Art. 5. 1. Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società «Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.», prevista dal relativo statuto.

 

     Art. 6. (omissis) [Norme finanziarie]