§ 6.2.45 - Legge Regionale 22 novembre 1999, n. 32.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/11/1999
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Sistema informativo regionale.
Art. 2.  Costruzione sede organi e servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).
Art. 3.  Mezzi regionali a finanziamento della riprogrammazione dell'Obiettivo 5b - Reintegro dei fondi oggetto delle riduzioni pro- terremoto.
Art. 4.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 5.  Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
Art. 6.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 7.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 8.  Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 9.  Pianificazione e risanamento delle acque.
Art. 10.  Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 11.  Porti regionali.
Art. 12.  Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa.
Art. 13.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 14.  Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico - Revoche.
Art. 15.  Interventi volti alla qualificazione della mobilità urbana.
Art. 16.  Programmi d'area (modifiche).
Art. 17.  Contributi per opere stradali.
Art. 18.  Opere stradali - Revoca dei contributi.
Art. 19.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 20.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 21.  Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali.
Art. 22.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 23.  Partecipazione alla società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".
Art. 24.  Investimenti per i Servizi socio-educativi per l'infanzia.
Art. 25.  Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 26.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.
Art. 27.  Partecipazione al patrimonio della Fondazione Teatro comunale di Bologna.
Art. 28.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 29.  Iniziative straordinarie per le celebrazioni del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi.
Art. 30.  Partecipazione al "Museo-monumento al deportato".
Art. 31.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 32.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 33.  Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD.
Art. 34.  Strutture formativo-professionali.
Art. 35.  Istituto Regionale di Studi giuridici - Affari pendenti.
Art. 36.  Trasferimento all'esercizio 1999 delle autorizzazioni di spesa relative al 1998 finanziate con mezzi regionali.
Art. 37.  Copertura finanziaria.
Art. 38.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.45 - Legge Regionale 22 novembre 1999, n. 32.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 - Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. n. 139 del 24 novembre 1999).

 

Art. 1. Sistema informativo regionale.

     1. Alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 3 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche per i sottoelencati interventi, per gli esercizi finanziari e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: - Lire 3.300.000.000 (Euro 1.703.436,81);

     b) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: - Lire 566.000.000 (Euro 292.314,60);

     c) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: - Lire 847.000.000 (Euro 437.438,99);

     d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: + Lire 4.723.000.000 (Euro 2.439.225,93).

 

     Art. 2. Costruzione sede organi e servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1, della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, a valere sulla L.R. 9 aprile 1990, n. 29, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 6.634.707.342 (Euro 3.426.540,38)

     Esercizio 2000: + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 04270).

 

     Art. 3. Mezzi regionali a finanziamento della riprogrammazione dell'Obiettivo 5b - Reintegro dei fondi oggetto delle riduzioni pro- terremoto.

     1. Per le finalità e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 sono disposte, per l'esercizio 1999, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 13010 "Contributi alle imprese per la valorizzazione delle risorse e dei prodotti agro-silvo-pastorali in attuazione dell'Obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali CEE - Sottoprogramma I - valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide - Misura 1 (Regg. CEE nn. 2052/88 e 2081/93)"

     Lire: 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19);

     b) Cap. 16810 "Contributi per la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e per il recupero della viabilità rurale interna in attuazione dell'Obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali CEE - Sottoprogramma 1 - valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide

- Misura 5 (Regg. CEE nn. 2052/88 e 2081/93)"

     Lire: 1.500.000.000 (Euro 774.685,35);

     c) Cap. 16819 "Interventi per il riassetto infrastrutturale delle zone umide in attuazione dell'Obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali CEE - Sottoprogramma 1 - valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide - Misura 8 (Regg. CEE nn. 2052/88 e 2081/93)"

     Lire: 1.200.000.000 (Euro 619.748,28).

     2. [1].

 

     Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sugli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lett. a) della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 con riferimento alle spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione sono ridotte di Lire 2.815.133.473 (Euro 1.453.895,10) (Cap. 16332).

     2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dal comma 1, lett. c), dell'art. 7 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 16400).

 

     Art. 5. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.

     1. Per la concessione di contributi in c/interessi su prestiti di conduzione a favore delle aziende e delle cooperative agricole, a norma dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 25 maggio 1974, n. 19 è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.269.811.850 (Euro 655.802,73) (Cap. 18350).

 

     Art. 6. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lett. b), dell'art. 13 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla L.R. 13 maggio 1993, n. 25, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28) (Cap. 21068).

 

     Art. 7. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lett. c), dell'art. 15 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla L.R. 23 marzo 1990, n. 22, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 21222).

 

     Art. 8. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dal comma 1, lett. b), art. 22 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla L.R. 4 marzo 1998, n. 7, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 25558).

 

     Art. 9. Pianificazione e risanamento delle acque.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dall'art. 36 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla L.R. 1 febbraio 1983, n. 9, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69) (Cap. 37250).

 

     Art. 10. Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dal comma 1, lett. c), dell'art. 41 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 per le spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55) (Cap. 39185).

 

     Art. 11. Porti regionali.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 43 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 sono integrate e modificate nel modo seguente:

     a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1999: + Lire 361.000.000 (Euro 186.440,94);

     b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1999: + Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38);

     c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1999: - Lire 420.000.000 (Euro 216.911,90);

     d) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1999: + Lire 59.000.000 (Euro 30.470,96).

 

     Art. 12. Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'art. 17 e dall'art. 18 della L.R. 6 novembre 1998, n. 35 sono revocate.

     (Cap. 41995 e Cap. 43221).

 

     Art. 13. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 1999 dall'art. 46, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 sono modificate e integrate nel seguente modo:

     a) Cap. 43015 "Spese per i progetti, l'acquisto di beni, la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici per il trasporto pubblico (art. 31, comma 2, lett. e), art. 36, lettere a), b) e d), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: - Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45);

     b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: + Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45).

 

     Art. 14. Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico - Revoche.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla L.R. 18 dicembre 1989, n. 48, sono revocate per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 43100 "Contributi per l'acquisizione di strutture informatiche volte alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico (articoli 1 e 2, L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 abrogata)"

     Esercizio 1999: - Lire 1.613.540.000 (Euro 833.323,86);

     b) Cap. 43110 "Contributi per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3, L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 abrogata)"

     Esercizio 1999: - Lire 2.561.459.000 (Euro 1.322.883,17);

     c) Cap. 43115 "Spese per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3, L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 abrogata)"

     Esercizio 1999: - Lire 1.900.000.000 (Euro 981.268,11).

 

     Art. 15. Interventi volti alla qualificazione della mobilità urbana.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 1999, da precedenti leggi regionali a valere sull'art. 46 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, sono modificate ed integrate per gli interventi sottoelencati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 43219 "Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 abrogata come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) (CAMBIO DENOMINAZIONE)"

     Esercizio 1999: - Lire 9.500.000.000 (Euro 4.906.340,54);

     b) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 abrogata come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) (CAMBIO DENOMINAZIONE)"

     Esercizio 1999: + Lire 17.674.999.000 (Euro 9.128.375,17);

     c) Cap. 43223 "Spese per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (artt. 3 e 5, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 abrogata come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) (CAMBIO DENOMINAZIONE)"

     Esercizio 1999: - Lire 2.100.000.000 (Euro 1.084.559,49).

 

     Art. 16. Programmi d'area (modifiche).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 42 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 sono modificate ed integrate per gli esercizi finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno annotati:

     a) Cap. 12124 "Contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e olivicoli, nonché per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma degli articoli 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 7, L.R. 2 settembre 1978, n. 42" (CNI)

     Esercizio 1999: + Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45);

     b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione ed attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)"

     Esercizio 2000: + Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38);

     c) Cap. 18232 "Contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo (art. 18, L.R. 28 giugno 1994, n. 26)"

     Esercizio 1999: + Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38);

     d) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lettera b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 1999: + Lire 1.577.000.000 (Euro 814.452,53);

     e) Cap. 27716 "Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali (art. 3, comma 3 lettere b) e c) della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)"

     Esercizio 1999: + Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07);

     f) Cap. 27718 "Contributi in conto capitale agli Enti locali per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali (art. 3, comma 3 lettere b) e c) della L.R. 10 di dicembre 1997, n. 41"

     Esercizio 1999: + Lire 1.600.000.000 (Euro 826.331,04)

     Esercizio 2000: + Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76);

     g) Cap. 29300 "Contributi in capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43, lettere b), c), d), ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32"

     Esercizio 1999: + Lire 3.356.000.000 (Euro 1.733.229,35)

     Esercizio 2000: + Lire 2.397.000.000 (Euro 1.237.947,19);

     h) Cap. 38090 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 2000: + Lire 535.000.000 (Euro 276.304,44);

     i) Cap. 78732 "Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo ricreativo (L.R. 25 agosto 1986, n. 30, art. 2 lettere a), b), c) e d), art. 5, comma 1)"

     Esercizio 1999: + Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14).

     2. La lett. t) del comma 1 dell'art. 42 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è sostituita ed integrata nel modo seguente:

     "t) Cap. 45172 "Contributi in conto capitale per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali (art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 1.375.000.000 (Euro 710.128,24)

     Esercizio 2000: Lire 500.000.000 (Euro 258.229,45).".

 

     Art. 17. Contributi per opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: + Lire 6.500.000.000 (Euro 3.356.969,84)

     Esercizio 2000: + Lire 5.500.000.000 (Euro 2.840.512,94)

     Esercizio 2001: + Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15) (Cap. 45172).

 

     Art. 18. Opere stradali - Revoca dei contributi.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla lett. a) del comma 1, art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10, sono revocate per gli importi sottoelencati:

     Esercizio 1999: - Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     Esercizio 2000: - Lire 5.500.000.000 (Euro 2.840.512,94)

     Esercizio 2001: - Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15) (Cap. 45180).

 

     Art. 19. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. L'autorizzazione di spesa, disposta per l'esercizio 1999, dal comma 2 dell'art. 49 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è incrementata di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 46125).

 

     Art. 20. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 51 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 sono modificate, per i soli interventi sotto riportati, nel seguente modo:

     a) promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale

     - Lire 256.192.804 (Euro 132.312,54);

     b) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale

     - Lire 272.000.000 (Euro 140.476,28);

     c) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale anche attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati

     + Lire 430.000.000 (Euro 222.076,47);

     d) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative

     + Lire 92.200.000 (Euro 47.617,33);

     e) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531

     + Lire 5.992.804 (Euro 3.095,02).

     2. L'autorizzazione di spesa disposta alla lett. d) dell'art. 44 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13, come modificata dall'art. 19 della L.R. 6 novembre 1998, n. 35 è revocata per l'importo di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69). Costituendo per l'esercizio 1998 economia di spesa, a tale titolo viene reiscritta al Cap. 51720 del Bilancio per l'esercizio 1999. Tale importo viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) ulteriore finanziamento all'Agenzia sanitaria regionale:

     Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98);

     b) integrazione del progetto di mediazione culturale relativo all'utenza immigrata

     Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71).

 

     Art. 21. Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali.

     1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e per limitare l'applicazione di interessi moratori, la Regione è autorizzata ad intervenire, con propri mezzi finanziari, nelle operazioni di factoring promosse dalle Aziende sanitarie finanziando, per gli esercizi 1999, 2000 e 2001 gli oneri sostenuti dalle stesse per interessi ed accessori.

     2. La Giunta regionale promuoverà nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori, che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire l'equilibrio finanziario di tali operazioni.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definiti entro un importo non superiore a Lire 22.000.000.000 (Euro 11.362.051,78) per ciascuno degli esercizi 1999, 2000 e 2001 (Cap. 51940 CNI).

 

     Art. 22. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 1999, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Esercizio 1999: + Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38);

     b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Esercizio 1999: + Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55).

 

     Art. 23. Partecipazione alla società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini".

     1. Per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini", a norma di quanto disposto dalla L.R. 4 maggio 1999, n. 7 è autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di Lire 40.000.000 (Euro 20.658,28) (Cap. 57710 CNI).

 

     Art. 24. Investimenti per i Servizi socio-educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei Servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 17, per l'esercizio 1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 137.000.000 (Euro 70.754,60) (Cap. 58435).

 

     Art. 25. Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture di accoglienza a favore degli immigrati a norma di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 è disposta, per l'esercizio 1999, una autorizzazione di spesa di Lire 4.100.000.000 (Euro 2.117.473,29) (Cap. 68321 CNI).

 

     Art. 26. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'associazione Centro regionale della danza, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. A tale fine è disposta, per l'esercizio 1999, la spesa di Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22) (Cap. 70630).

 

     Art. 27. Partecipazione al patrimonio della Fondazione Teatro comunale di Bologna.

     1. Per la partecipazione al patrimonio della Fondazione Teatro comunale di Bologna, a norma dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, in applicazione dell'art. 2, comma 57 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, è disposta per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa pari a Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 70638) (CNI).

 

     Art. 28. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11 e successive

modifiche, è disposta, per l'esercizio 1999, un'ulteriore autorizzazione di

spesa di Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22) (Cap. 70655).

 

     Art. 29. Iniziative straordinarie per le celebrazioni del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi.

     1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale, a norma del comma 1, lett. b) dell'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Cap. 70716 "Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramenti della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - celebrazioni G. Verdi anno 2001 (art. 1, comma 1, lett. b), art. 2, art. 3, comma 2, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)"

     Esercizio 1999: + Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     Esercizio 2000: + Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).

 

     Art. 30. Partecipazione al "Museo-monumento al deportato".

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 57 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, sul Cap. 70822, è revocata.

 

     Art. 31. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla L.R. 23 marzo 1994, n. 14 sono modificate ed integrate nel modo seguente:

     Esercizio 1999: - Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: + Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 73060).

 

     Art. 32. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni è disposta, per l'esercizio 2000, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 1.400.000.000 (Euro 723.039,66) (Cap. 73135).

 

     Art. 33. Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ISFOD Srl - Istituto per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione regionale e locale - cui partecipa a norma della L.R. 23 novembre 1987, n. 36 in proporzione alla propria quota di partecipazione.

     2. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di Lire 41.015.000 (Euro 21.182,48) (Cap. 75118).

 

     Art. 34. Strutture formativo-professionali.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lett. a), dell'art. 64, della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, è modificata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: - Lire 1.400.000.000 (Euro 723.039,66) (Cap. 75295).

     2. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lett. b), dell'art. 64, della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 1999: + Lire 700.000.000 (Euro 361.519,83) (Cap. 75301).

 

     Art. 35. Istituto Regionale di Studi giuridici - Affari pendenti.

     1. Tutte le somme giacenti sull'apposito conto corrente della Regione Emilia-Romagna in relazione al procedimento di liquidazione dell'Istituto Regionale di Studi giuridici previsto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1978, n. 29 sono accreditate alla Regione la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi concernenti la gestione dell'Istituto stesso.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono introitate nel Capitolo 04855 della parte entrate del Bilancio regionale.

     3. L'art. 2 della L.R. 1 agosto 1978, n. 29 è soppresso.

 

     Art. 36. Trasferimento all'esercizio 1999 delle autorizzazioni di spesa relative al 1998 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 65 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 1999:

     1) Cap. 02715 + L. 71.480.892 (Euro 36.916,80)

     2) Cap. 03470 - L. 119.577.195 (Euro 61.756,47)

     3) Cap. 03850 + L. 823.547.651 (Euro 425.326,87)

     4) Cap. 03905 - L. 232.245.280 (Euro 119.944,68)

     5) Cap. 03910 - L. 66.193.174 (Euro 34.185,92)

     6) Cap. 03911 + L. 629.606.432 (Euro 325.164,59)

     7) Cap. 03925 + L. 110.000.000 (Euro 56.810,26)

     8) Cap. 04427 + L. 300.000.000 (Euro 154.937,07)

     9) Cap. 10590 - L. 176.780.149 (Euro 91.299,33)

     10) Cap. 12045 - L. 339.634.894 (Euro 175.406,78)

     11) Cap. 13010 - L. 2.320.041.866 (Euro 1.198.201,63)

     12) Cap. 16332 - L. 3.611.612.973 (Euro 1.865.242,44)

     13) Cap. 16337 + L. 309.569.204 (Euro 159.879,15)

     14) Cap. 16400 + L. 1.453.638.786 (Euro 750.741,78)

     15) Cap. 16810 - L. 1.265.917.906 (Euro 653.792,04)

     16) Cap. 16819 - L. 703.741.228 (Euro 363.452,01)

     17) Cap. 18250 - L. 328.276.449 (Euro 169.540,64)

     18) Cap. 18274 + L. 244.271.475 (Euro 126.155,69)

     19) Cap. 18350 - L. 6.001.053.018 (Euro 3.099.285,23)

     20) Cap. 18877 + L. 563.384.336 (Euro 290.963,73)

     21) Cap. 22160 + L. 208.220.170 (Euro 107.536,74)

     22) Cap. 22200 + L. 1.876.988 (Euro 969,38)

     23) Cap. 22202 + L. 1.365.197.729 (Euro 705.065,79)

     24) Cap. 22300 - L. 118.758.282 (Euro 61.333,53)

     25) Cap. 22306 - L. 331.669.891 (Euro 171.293,20)

     26) Cap. 22318 - L. 184.379.598 (Euro 95.224,12)

     27) Cap. 22392 - L. 43.049.350 (Euro 22.233,13)

     28) Cap. 22500 - L. 733.275.420 (Euro 378.705,15)

     29) Cap. 22512 - L. 299.520.000 (Euro 154.689,17)

     30) Cap. 24400 + L. 33.724.000 (Euro 17.416,99)

     31) Cap. 25520 - L. 3.508.967.858 (Euro 1.812.230,66)

     32) Cap. 25524 + L. 799.000.000 (Euro 412.649,06)

     33) Cap. 25528 + L. 2.960.146.156 (Euro 1.528.787,90)

     34) Cap. 25605 - L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     35) Cap. 25790 + L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

     36) Cap. 25808 - L. 1.324.267.608 (Euro 683.927,14)

     37) Cap. 25810 - L. 196.189.933 (Euro 101.323,64)

     38) Cap. 25816 - L. 730.241.511 (Euro 377.138,27)

     39) Cap. 25828 - L. 232.932.997 (Euro 120.299,85)

     40) Cap. 25834 - L. 150.023.068 (Euro 77.480,45)

     41) Cap. 27500 + L. 341.103.000 (Euro 176.165,00)

     42) Cap. 30550 - L. 80.321.917 (Euro 41.482,91)

     43) Cap. 30880 + L. 245.307.693 (Euro 126.690,85)

     44) Cap. 30885 - L. 1.860.323.450 (Euro 960.776,88)

     45) Cap. 30890 - L. 343.710.864 (Euro 177.511,85)

     46) Cap. 30895 - L. 56.000.000 (Euro 28.921,59)

     47) Cap. 32287 + L. 5.230.000.000 (Euro 2.701.069,58)

     48) Cap. 37037 + L. 105.673.400 (Euro 54.575,76)

     49) Cap. 37120 + L. 200.000.000(Euro 103.291,38)

     50) Cap. 37150 + L. 311.371.000 (Euro 160.809,70)

     51) Cap. 37250 + L. 294.072.227 (Euro 151.875,63)

     52) Cap. 37328 - L. 50.000.000 (Euro 25.822,84)

     53) Cap. 37336 - L. 515.577.000 (Euro 266.273,30)

     54) Cap. 37338 + L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     55) Cap. 38025 + L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     56) Cap. 38048 - L. 349.650.000 (Euro 180.579,15)

     57) Cap. 38059 - L. 228.129.175 (Euro 117.818,89)

     58) Cap. 38090 - L. 714.604.000 (Euro 369.062,17)

     59) Cap. 38095 + L. 14.514.200 (Euro 7.495,96)

     60) Cap. 38110 - L. 101.196.308 (Euro 52.263,53)

     61) Cap. 38122 - L. 250.214.384 (Euro 129.224,94)

     62) Cap. 38128 - L. 379.213.872 (Euro 195.847,62)

     63) Cap. 39050 + L. 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     64) Cap. 39220 + L. 451.395.440 (Euro 233.126,29)

     65) Cap. 41250 - L. 80.000.000 (Euro 41.316,55)

     66) Cap. 41995 - L. 940.000.000 (Euro 485.469,49)

     67) Cap. 43027 - L. 170.882.400 (Euro 88.253,39)

     68) Cap. 43100 - L. 1.640.000.000 (Euro 846.989,31)

     69) Cap. 43105 - L. 63.481.200 (Euro 32.785,30)

     70) Cap. 43110 - L. 2.561.459.000 (Euro 1.322.883,17)

     71) Cap. 43115 - L. 1.900.000.000 (Euro 981.268,11)

     72) Cap. 43219 - L. 6.997.059.900 (Euro 3.613.679,86)

     73) Cap. 43221 - L. 513.640.000 (Euro 265.272,92)

     74) Cap. 43223 - L. 2.100.000.000 (Euro 1.084.559,49)

     75) Cap. 45180 - L. 2.433.523.820 (Euro 1.256.810,17)

     76) Cap. 46125 + L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

     77) Cap. 47100 - L. 41.718.333 (Euro 21.545,72)

     78) Cap. 47105 + L. 954.697.421 (Euro 493.060,07)

     79) Cap. 47114 + L. 1.378.618.860 (Euro 711.997,22)

     80) Cap. 48050 - L. 149.391.326 (Euro 77.154,18)

     81) Cap. 48245 + L. 817.660.000 (Euro 422.286,15)

     82) Cap. 57200 + L. 1.800.000.000 (Euro 929.622,42)

     83) Cap. 57210 - L. 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     84) Cap. 57697 + L. 32.546.224 (Euro 16.808,72)

     85) Cap. 57699 + L. 150.000.000 (Euro 77.468,53)

     86) Cap. 57703 + L. 216.709.118 (Euro 111.920,92)

     87) Cap. 65662 - L. 449.000.000 (Euro 231.889,15)

     88) Cap. 70547 + L. 170.000.000 (Euro 87.797,67)

     89) Cap. 70655 + L. 789.000.000 (Euro 407.484,49)

     90) Cap. 70657 + L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     91) Cap. 70822 - L. 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     92) Cap. 73135 - L. 2.010.220.005 (Euro 1.038.191,99)

     93) Cap. 75300 - L. 249.219.630 (Euro 128.711,20)

     94) Cap. 78738 + L. 173.322.860 (Euro 89.513,79)

     95) Cap. 78741 + L. 21.518.510 (Euro 11.113,38).

 

     Art. 37. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1999-2001 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 38. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Aggiunge il comma 3 all'art. 19 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5.