§ 2.3.14/1 - Legge Regionale 8 aprile 1994, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale".


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:08/04/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi.
Art. 2.  Disposizione transitoria.


§ 2.3.14/1 - Legge Regionale 8 aprile 1994, n. 14. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale".

(B.U. n. 32 dell'11 aprile 1994).

 

Art. 1. Modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi.

     1. Gli Allegati A, B e C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 sono sostituiti rispettivamente dagli Allegati A, B e C della presente legge.

 

     Art. 2. Disposizione transitoria.

     1. I Comuni della regione Emilia-Romagna, singoli o associati, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare le uniformi ed i distintivi di grado e di riconoscimento in essa previsti.

 

 

Allegati - (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 241 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, salvo quanto previsto dall'art. 229 della stessa L.R. 3/99.

[2] Allegati riportati al § 2.3.14.