§ 2.3.14 - Legge Regionale 22 gennaio 1988, n. 3.
Norme in materia di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:22/01/1988
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Funzioni di polizia locale.
Art. 2.  Gestione associata.
Art. 3.  Collaborazione fra Enti locali.
Art. 4.  Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.
Art. 5.  Svolgimento dell'attività sul territorio.
Art. 6.  Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
Art. 7.  Segni distintivi.
Art. 8.  Caratteristiche dei mezzi.
Art. 9.  Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale.
Art. 10.  Regolamento comunale.
Art. 11.  Norme per l'accesso.
Art. 12.  Formazione professionale.
Art. 13.  Comitato tecnico regionale.
Art. 14.  Compiti del Comitato.
Art. 15.  Ambito di applicazione.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Disposizione transitoria.


§ 2.3.14 - Legge Regionale 22 gennaio 1988, n. 3. [1]

Norme in materia di polizia locale.

(B.U. n. 9 del 27 gennaio 1988).

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

 

Art. 1. Funzioni di polizia locale.

     1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate.

 

     Art. 2. Gestione associata.

     1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli Enti locali volte a esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altre forme associate consentite dalla legge, per la gestione comune del servizio di polizia.

     2. A tale fine concorre al finanziamento di appositi piani per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato previsto all'art. 13, provvede annualmente, nel limite dello stanziamento di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano di acquisto entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 3. Collaborazione fra Enti locali.

     1. La Regione incentiva, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 2, intese tra gli Enti locali a perseguire la collaborazione per gestire servizi a carattere ricorrente, stagionale o occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

     2. A tal fine può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonché l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.

 

     Art. 4. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.

     1. Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali degli enti di appartenenza, provvedono a:

     a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittico-venatoria;

     b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

     c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

     d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

     e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

     f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile.

 

     Art. 5. Svolgimento dell'attività sul territorio.

     1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

     2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto, quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

     3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

     4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

     5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto degli accordi sulla mobilità richiamati all'art. 3, sulla base di appositi piani concordati tra le Amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.

Titolo II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 6. Dipendenza dei servizi di polizia municipale.

     1. La polizia municipale è alle dipendenze del Sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

     2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata, assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e

dell'addestramento del personale.

     3. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.

     4. L'avvalimento degli addetti al servizio di polizia municipale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria, richiesto a norma degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere b) e f) dell'art. 4, è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del Comune e su motivata richiesta delle competenti autorità.

 

     Art. 7. Segni distintivi.

     1. L'uniforme degli addetti alla polizia municipale è stabilita, nel modello e nel colore previsto per ciascun capo, dall'allegato A della presente legge.

     2. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonché il numero personale di matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato B della presente legge.

     3. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall'allegato C della presente legge.

 

     Art. 8. Caratteristiche dei mezzi.

     1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato D della presente legge.

 

     Art. 9. Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale.

     1. La polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate all'art. 4.

     2. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

     3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.

     4. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.

     5. Nei Comuni di classe I/A, I/B e II, la dotazione organica del corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.

 

     Art. 10. Regolamento comunale.

     1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento comunale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 e dei seguenti criteri:

     a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della Legge 29 marzo 1983, n. 93, l'ordinamento del corpo di polizia municipale si articola, per i Comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per Comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili);

     b) l'organizzazione e la dotazione organica devono essere conformi alle norme generali di cui all'art. 9 e sono determinate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti, sulla base di criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di  necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale, socio-economico, di efficienza e funzionalità;

     c) ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante;

     d) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile, verso il Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico- operativo degli addetti;

     e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Titolo III

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 11. Norme per l'accesso.

     1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso.

     2. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante del servizio di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.

     3. La Regione promuove, in accordo con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione provinciale delle iniziative corsuali di formazione professionale, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia locale.

     4. Il numero degli allievi e dei corsi sarà programmato in maniera da garantire il fabbisogno delle Amministrazioni interessate.

     5. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia - in rapporto all'ambito di attività e ai profili professionali richiesti - nonché i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione del Consiglio regionale.

     6. Nei regolamenti, gli Enti locali potranno prevedere che l'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi regionali di formazione al lavoro, costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale di polizia.

 

     Art. 12. Formazione professionale.

     1. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19:

     a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della polizia locale, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti alle amministrazioni locali;

     b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delle tipologie formative corrispondenti ai profili professionali degli addetti alla polizia locale;

     c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale previsti dall'art. 11 e per le iniziative di formazione professionale di primo inserimento, di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addetti alla polizia locale.

     2. Le iniziative di cui al punto c) verranno programmate dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei loro piani formativi annuali, d'intesa con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

     3. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso a particolari qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.

Titolo IV

FUNZIONI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 13. Comitato tecnico regionale.

     1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia di polizia locale.

     2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è composto:

dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che lo presiede; da un esperto in materia di polizia locale designato dalla Giunta; da tre rappresentanti, designati rispettivamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre esperti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti degli Enti locali; e da due esperti fra quelli designati rispettivamente dalle Associazioni dei comandanti e dei vigili urbani aventi sede nella regione.

     3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale il quale, in caso di omessa designazione di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il Comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.

     4. Ai componenti del Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.

 

     Art. 14. Compiti del Comitato.

     1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

     2. In particolare, esso formula alla Giunta regionale proposte relative:

     a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimento ai criteri di cui all'art. 10;

     b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;

     c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste di contributi previste dagli artt. 2 e 3;

     d) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenei quanto ai contenuti tecnico-culturali;

     e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale.

     3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze funzionali della Giunta, svolge i compiti di supporto tecnico e amministrativo all'attività del Comitato.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 15. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche agli Enti locali diversi dai Comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

     2. Per i consorzi di Comuni e altre istituzioni associative di Enti locali si applica l'art. 1 della Legge 8 giugno 1962, n. 604.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     (Omissis)

 

     Art. 17. Disposizione transitoria.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

     2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.

     3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli artt. 7 e 8, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

ALLEGATO A [2]

Uniforme della polizia municipale

1. Divisa invernale

1.1 COPRICAPO

 

berretto rigido (tipo "kepi" per il personale femminile) con calotta bianca

e visiera di colore nero recante lo stemma della Polizia municipale e gli

eventuali distintivi di grado (soggolo).

 

1.2 GIUBBA

 

1.2 1 Personale maschile

 

Giacca "sahariana" di colore blu notte B 19 a quattro bottoni; bavero

rivoltato con alamaro recante lo stemma della Polizia Municipale. Spalline

in doppio tessuto con bottone e occhiello da mm. 20 ed eventuali distintivi

di grado cuciti entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con

un bottone dall'altro spacco posteriore di cm. 24 aperta ai lati per il

moschettone della fondina collo aperto e sottocollo in melton senza

fascetta. Due taschini al petto con alette a punta con occhiello di mm. 20

soffietto centrale applicate con patta. Due tasche alle falde con soffietti

ai lati chiuse con bottone e velcro sotto le pattine. Maniche a giro con

spacchetto occhiello e bottone. Dotata di quattro bottoni di colore argento

nella parte anteriore I'ultimo dei quali all'altezza delle tasche.

 

1.2.2. Personale femminile

 

Giacca a doppio petto di colore blu notte B 19 con doppia bottoneria,

bavero rivoltato con alamaro recante lo stemma della Polizia Municipale.

Spalline in doppio tessuto con bottone, occhiello da mm. 20 ed eventuali

distintivi di grado cuciti entro l'attaccatura della manica da un lato e

fermata con un bottone dall'altro, spacco posteriore di cm. 24, doppia

impuntura contro schiena, aperta ai lati per il moschettone della fondina,

collo aperto e sottocollo in doppio tessuto. Taschino al lato sinistro del

petto tagliato con filetto alto di cm 1,5 e pattina a punta con l'occhiello

di mm. 20 e bottone. Due tasche a filetto alto cm. 2, chiuse con occhiello

e bottone. Maniche a giro con spacchetto, occhiello e bottone. Dotata di

una doppia bottoneria a quattro bottoni metallici di colore argento, nella

parte anteriore, riproducenti lo stemma della Polizia Municipale. Lunghezza

al cavallo dei pantaloni.

 

1.3 CAPPOTTO

 

A doppio petto di colore blu notte B 19 con doppia bottoneria, bavero

rivoltato con alamaro riproducente lo stemma della Polizia Municipale,

spalline in doppio tessuto con bottone a occhiello da mm. 20 ed eventuali

distintivi di grado cuciti entro l'attaccatura della manica da un lato e

fermati con un bottone dall'altro, carré anteriori sagomati, spacco

centrale posteriore da cm. 13 con doppia impuntura e carré a margine, collo

aperto con sottocollo in doppio tessuto. Due tasche oblique con pattine

sagomate a punta, maniche a giro con spalloni inseriti su giro e ripiegati

su spalle-alamari a punta su fondo manica con occhielli. Dotato di bottoni

metallici di colore argento riproducenti lo stemma della Polizia

Municipale.

 

1.4 CAPPOTTO IMPERMEABILE

 

Monopetto di colore blu notte B 19, con quattro bottoni, bavero rivoltato

con alamaro riproducente lo stemma della Polizia Municipale, spalline in

doppio tessuto con bottone e occhiello da mm. 20 ed eventuali distintivi di

grado cuciti entro l'attaccatura della manica da un lato e fermati con un

bottone dall'altro, carré anteriori sagomati, spacco posteriore e carré

foderato, collo aperto con sottocollo in melton.

Due tasche oblique a pistagna, maniche a giro con spacchetti da mm. 6.

Dotato di bottoni di colore argento riproducenti lo stemma della Polizia

Municipale.

 

1.5 GIACCONE

 

Di colore blu notte B 19 con imbottitura, bavero rivoltato con alamaro

recante lo stemma della Polizia Municipale, spalline con bottoni a

pressione ed eventuali distintivi di grado cuciti entro l'attaccatura della

manica da un lato e fermati con bottone dall'altro, toppa al gomito, chiusa

con lampo e bottoni a pressione, con striscia rifrangente di colore bianco

che, all'altezza del petto, descrive la circonferenza intera del corpo. Due

taschine al peno con patta sul carré e due tasche alle falde, entrambe con

bottoni a pressione. Maniche con linguette e impunture dotate di polso

interno in maglia.

 

1.6 PANTALONE (anche per il personale femminile)

 

Di colore blu notte B 19 con due + due pieghe, senza risvolto, lunghezza

tale da coprire il collo delle scarpe. Occhiello e bottone sul rapporto.

Due tasche all'americana davanti e due dietro a filetto alto cm. 1,5 con

occhiello e bottone.

 

1.7 GONNA

 

Di colore blu notte B 19, davanti dotata di due pinces lunghe cm. 10,5

ripiegate verso i fianchi, fianchi e fondo superfilato, con spacco

posteriore a soffietto dietro dotata di due pinces lunghe cm 11,5 ripiegate

verso i fianchi, lunghezza tale da coprire il ginocchio.

 

1.8 CAMICIA

 

Di colore celeste B 13 a manica lunga con carré a punta anteriore e

posteriore, colletto floscio, polso con due bottoni.

 

1.9 MAGLIONE

 

Di colore blu notte B 19 a collo alto.

 

1.10 PULLOVER

 

Di colore blu notte B 19, scollatura a V con maniche, toppe in materiale

impermeabile sui gomiti, spalle e controspalline recanti i distintivi di

grado, fermate con bottone recante lo stemma della Polizia Municipale,

taschino alla spalla sinistra.

 

1.11 CRAVATTA

 

Di colore blu notte B 19, larghezza al punto minimo cm. 1 e al punto

massimo cm. 4.

 

1.12 CALZE

 

Di colore blu notte B 19, alte a cm. 3 dal ginocchio; per il personale

femminile collant di color carne.

 

1.13 CALZATURE

 

1.13.1 Scarpe basse in pelle nera dotate di lacci con tre trafori, per il

personale femminile con mezzo tacco e linguetta impunturata al collo piede.

1.13.2 Stivaletto polacco di pelle nera; per il personale femminile stivale

con mezzo tacco in pelle nera.

 

1.14 GUANTI

 

1.14.1 Di pelle nera con spacchetto all interno e impuntatura sul dorso.

1.14.2 Bianchi per i servizi di segnalazione manuale.

 

1.15 CINTURONE

 

Bianco in pelle con spallaccio, fondina di colore bianco. Sulla fibbia e

posta la placca recante lo stemma della Polizia Municipale.

 

1.16 BORSELLO

 

Bianco, rettangolare, con cinghia per la tracolla fermata da un passante

per lato e da due sotto. Taschetta portadocumenti con lampo applicata al

lato sinistro.

 

1.17 SCIARPA

 

Di colore blu notte B 19.

2. Divisa estiva.

E' costituita dai seguenti capi dello stesso colore e foggia di quelli

della divisa invernale, in tessuto adeguato alla stagione.

 

2.1 COPRICAPO

2.2 GIUBBA

2.3 PANTALONE

2.4 GONNA

2.5 CRAVATTA

2.6 CALZE

2.7 BORSELLO

2.8 IMPERMEABILE

2.9 SCARPE

 

2.10 CAMICIA

 

Di colore celeste B 13 a manica corta, con carré a punta anteriore e

posteriore, colletto floscio rovesciato, dotata di pattina pettorale.

 

2.11 CINTURONE.

 

Di canapa bianca con fibbia in metallo bianco e fondina di colore bianco.

 

2.12 PULLOVER

 

Di colore blu notte B 19 con scollatura a V senza maniche.

 

2.13 GIUBBA IN TESSUTO Dl COTONE IMPERMEABILIZZATO

 

Di colore blu notte B 19 in cotone impermeabilizzato con bottoni a

pressione con alamari sui baveri e distintivi di grado sulle spalline. Due

taschine al petto con aletta a punta, applicate con patta, due tasche alle

falde a soffietto centrale, un taschino alla manica sinistra con patta e

spazio porta-penna.

3. Divisa per il servizio motomontato.

La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale, con le seguenti

varianti:

 

3.1 CALZATURE

 

Stivali in pelle nera sotto il ginocchio, suola in gomma, medesima

impuntura delle calzature ordinarie, con linguette che chiudono lo spacco

del lato esterno.

 

3.2 CASCO DI PROTEZIONE

 

Di colore bianco, visiera trasparente antisole. Dotato di striscia

rinfrangente orizzontale di colore bianco delimitata dalla visiera.

 

3.2 bis BASCO

 

Di colore blu notte B 19, recante la placca della Polizia Municipale, da

indossare in alternativa al casco durante le soste.

 

3.3 GUANTI

 

Di pelle nera alla moschettiera lunghi al polso, senza impuntura, con lampo

sul dorso del bordo.

 

3.4 PANTALONE

 

Di colore blu notte B 19 alla moschettiera con 1+1 piega, apertura

anteriore con cerniera, occhiello e bottone sul rapporto, gambale in due

pezzi cucito aperto sotto il ginocchio con impunture e pinces al fondo;

rinforzo alle ginocchia e al fondello. Due tasche anteriori e due tasche

posteriori a filetto con occhiello e bottone. Utilizzabile anche per i

servizi appiedati.

 

3.5 GIUBBOTTO

 

Di colore blu notte B 19, bavero rivoltato con alamaro recante lo stemma

della Polizia Municipale, spalline con bottoni a pressione ed eventuali

distintivi di grado, collo aperto con due bottoni a pressione, toppa al

gomito, chiusa con lampo e bavetta applicata con bottoni a pressione; con

striscia rinfrangente di colore bianco che, all'altezza del petto, descrive

la circonferenza intera del corpo. Due tasche inclinate, patta e chiusura

con lampo e bottone, un taschino a soffietto alla manica sinistra.

 

ALLEGATO B [2]

Distintivi della Polizia Municipale.

1. Placca di riconoscimento al petto

Recante lo stemma della Polizia Municipale, lo stemma del Comune, la

denominazione del Comune ed il numero di matricola.

 

Caratteri tecnico-formali: formato tondo sagomato da mm. 60, in lastra

pesante di metallo controstampato spesso 10/10 nichelato; verniciatura a

smalto plastico; spilla di sicurezza a tergo con fascetta in plastica per

attacco.

 

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1. Fregio (tre barre centrali asimmetriche) di colore blu. "pantone 295".

2. Fondo di colore argento "pantone 877".

3. Greca formata da quadretti bianchi e neri. Per il colore nero "pantone

process black".

4. Scritte in colore nero "pantone process black", carattere "helvetica

corsivo neretto".

 

Spaziatura del logotipo della scritta Polizia Municipale, in versione

sovrapposta abbinato al fregio.

2. Placca sul copricapo e sul casco

Recante lo stemma della Polizia Municipale.

Caratteri tecnico-formali: placca formato tondo da mm. 60, in lastra

metallo controstampato spessore 10/10 nichelato: verniciato a smalto

plastico.

 

Per i Comandanti di P.M. la placca sul copricapo e sul casco è contornata

da un robbio rosso di mm. 5 per cui il distintivo interno misura mm. 55.

 

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1. Fregio (tre barre centrali asimmetriche) di colore blu, "pantone 295"

2. Fondo di colore argento "pantone 877"

3. Greca formata da quadretti bianchi e neri. Per il colore nero "pantone

process black".

3. Placca sul cinturone.

Recante lo stemma della Polizia Municipale.

Caratteri tecnico-formali: placca formato tondo da mm. 60, in lastra

metallo controstampato spessore 10/10 nichelato; non verniciata.

 

--------

1. Fregio (tre barre centrali asimmetriche) di colore blu, "pantone 295"

2. Fondo di colore argento "pantone 877"

3. Greca formata da quadretti bianchi e neri. Per il colore nero "pantone

process black".

4. Alamaro sui baveri degli indumenti esterni.

Recante lo stemma della Polizia Municipale.

Caratteri tecnico-formali: formato rettangolare da mm. 45 x 20 con due lati

arrotondati; in metallo nichellato; verniciati a smalto plastico, con

chiodini e morsetti tipo B al rovescio.

 

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1. Fregio (tre barre centrali asimmetriche) di colore blu, "pantone 295"

2. Fondo di colore argento "pantone 877"

5. Bottoni della giubba, del cappotto e alle controspalline.

Di colore argento in metallo, recanti lo stemma della Polizia Municipale,

con tre barre centrali asimmetriche di colore blu "pantone 295". Formato

tondo da mm. 20 per giubba e cappotto e da mm. 12 per controspalline.

6. Targhetta.

Con sfondo azzurro, recante a lettere bianche "Polizia Municipale". Da

apporre al petto, sul lato sinistro, dei seguenti capi dell'allegato A:

giaccone (1.5), pullover (1.10), giubba (2.13), giubbotto (3.5).

7. Tessera di riconoscimento

Di formato cm. 10 x 6,5, recante nella parte anteriore in alto, a sinistra

lo stemma del Comune ed a destra quello della Polizia Municipale. Al centro

della parte anteriore, in alto e posta la scritta Polizia Municipale sotto

la quale vi è il nome del Comune. Di colore bianco, cornice e riquadri di

colore blu notte, righe di colore nero, conforme al modello sopra

riprodotto (omissis).

 

ALLEGATO C [3]

     Distintivi di grado della Polizia Municipale (di colore argento su sfondo azzurro) da apportare sulle spalline degli indumenti esterni (di colore blu).

 

     (Omissis)

 

1.1 - Agente, inquadrato nella categoria contrattuale C, posizione economica 1: nessun distintivo;

- Agente scelto, inquadrato nella categoria contrattuale C, posizione economica 2: doppia V metallica di colore argento.

 

     (Omissis)

 

1.2 - Assistente - addetto al controllo nella categoria contrattuale C, posizione economica 3: barretta metallica di colore argento;

- Assistente scelto - addetto al controllo nella categoria contrattuale C,

posizione economica 4 o ulteriore, qualora prevista dalla contrattazione

collettiva nazionale: due barrette metalliche di colore argento;

- Specialista di vigilanza - addetto al controllo e coordinato (art. 29 del

contratto collettivo nazionale 14 settembre 2000), appartenente alla

categoria D, posizione economica D1: una stella metallica di color argento

a rilievo e tre barrette metalliche.

 

     (Omissis)

 

1.3 - Addetto al coordinamento (Ispettore di Polizia Municipale),

inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 1 (non

inquadrato come specialista di vigilanza): una stella metallica di colore

argento a rilievo;

- Addetto al coordinamento (Ispettore di Polizia Municipale), inquadrato

nella categoria contrattuale D, posizione economica 2: due stelle

metalliche di colore argento a rilievo;

- Addetto al coordinamento (Ispettore Capo di Polizia Municipale),

inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 3: tre

stelle metalliche di colore argento a rilievo.

 

     (Omissis)

 

1.4 - Addetto al coordinamento (Commissario di Polizia Municipale

inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione economica 3 o

superiore): una stella metallica di colore argento a rilievo, con torri in

argento a rilievo.

 

     (Omissis)

 

1.5 - Addetto al coordinamento - Dirigente: due stelle metalliche di colore

argento a rilievo, con torri in argento a rilievo.

COMANDANTI

(Omissis)

ALLEGATO D

MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Automezzi

     Caratteri tecnico-formali.

     Di colore di base bianco, guarniture di colore blu zaffiro sulla fiancata, sui due lati del cofano anteriore e posteriore e sulla parte superiore del tetto.

     Stemma della Polizia Municipale sul cofano anteriore e posteriore di colore blu zaffiro.

     Sulla fiancata scritta a lettere bianche «Polizia Municipale» in versione orizzontale preceduta dallo stemma del Comune.

     Sulla parte posteriore sinistra e sulla parte anteriore destra della fiancata, un rettangolo diviso in due triangoli recanti la denominazione del Comune e numero di riconoscimento della vettura, in adesivo serigrafato.

     Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante blu e acustica bitonale.

     Altoparlante e faro direzionale manovrabile dall'interno.

     Parabrezza e lunotto posteriore recante la scritta «Polizia Municipale» in versione orizzontale a lettere bianche.

 

2. Motomezzi

     Caratteri tecnico-formali.

     Di colore di base bianco, parafanghi e serbatoi con fascia laterale longitudinale di colore blu zaffiro.

     Parabrezza con base bianca, recante fascia longitudinale e la scritta «Polizia Municipale» in versione orizzontale, entrambe di colore blu zaffiro.

     Borse laterali porta documenti con fascia laterale longitudinale di colore blu zaffiro, recante la scritta «Polizia Municipale» in versione orizzontale a lettere bianche. Sotto la fascia laterale longitudinale, un rettangolo diviso in due triangoli recanti la denominazione del Comune e il numero di riconoscimento del motomezzo.

     Le spaziature del logotipo della scritta «Polizia municipale» sono le medesime di quelle prescritte per gli automezzi.

     Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante blu e acustica di tipo bitonale.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 241 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, salvo quanto previsto dall'art. 229 della stessa L.R. 3/99.

[2] Allegato così sostituito dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14.

[2] Allegato così sostituito dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 36.