§ 1.8.5C - L.R. 13 novembre 2001, n. 36.
Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:13/11/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Art. 2.  Adeguamento distintivi di grado.
Art. 3.  Disposizione transitoria.


§ 1.8.5C - L.R. 13 novembre 2001, n. 36. [1]

Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3.

(B.U. 15 novembre 2001, n. 162).

 

     Art. 1. Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3. [2]

 

     Art. 2. Adeguamento distintivi di grado.

     1. I simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale sono stabiliti dall'Allegato A alla presente legge che sostituisce l'Allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3.

     2. L'Allegato C della L.R. n. 3 del 1988 sarà ripubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con le modifiche apportate dal comma 1.

 

     Art. 3. Disposizione transitoria.

     1. E' fatto obbligo ai Comuni della regione Emilia-Romagna, singoli o associati, di adeguare l'utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore.

     2. I dipendenti inquadrati nella categoria C ai quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge spettavano distintivi di grado superiori a quelli che competerebbero loro secondo le nuove disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi già in uso fino all'effettiva acquisizione dell'inquadramento nella categoria e posizione economica a questi corrispondente.

 

 

     ALLEGATO A [3]

     (Omissis)

 

     ALLEGATO C

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall’art. 23 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24. L'art. 23, L.R. 24/2003 è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13.

[2] Sostituisce l'art. 220 e modifica il comma 1, art. 229 e il comma 2, art. 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[3] Allegato modificato dalla D.C.R. 3 dicembre 2002, n. 424.