§ 6.3.89 - L.R. 28 luglio 2009, n. 18.
Assestamento del bilancio 2009


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/07/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2008)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008)
Art. 4.  (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009)
Art. 5.  (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6.  (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 37/2008)
Art. 8.  (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 5/2003)
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 5/2008)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 6/2005)
Art. 13.  (Modifiche alla l.r. 10/1997)
Art. 14.  (Modifiche alla l.r. 11/2003)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 21/2006)
Art. 16.  (Modifica alla l.r. 9/2006)
Art. 17.  (Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali)
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 16/2009)
Art. 19.  (Interventi comunitari)
Art. 20.  (Semplificazione degli adempimenti amministrativi)
Art. 21.  (Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale)
Art. 22.  (Modifica alla l.r. 23/2008)
Art. 23.  (Modifiche alla l.r. 23/1995)
Art. 24.  (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 25.  (Tariffa fitosanitaria)
Art. 26.  (Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999)
Art. 27.  (Modifica alla l.r. 9/2002)
Art. 28.  (Modifiche alla l.r. 2/2007)
Art. 29.  (Modifiche alla l.r. 37/2008)
Art. 30.  (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 31.  (Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008)
Art. 32.  (Interpretazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007)
Art. 33.  (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001)
Art. 34.  (Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del PAR FAS 2007/2013)
Art. 35.  (Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell’INRCA)
Art. 36.  (Ammissione soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale)
Art. 37.  (Modifiche alla l.r. 25/2008)
Art. 38.  (Compensi ai dipendenti regionali per collaudi)
Art. 39.  (Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003)
Art. 40.  (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)
Art. 41.  (Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale)
Art. 42.  (Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa)
Art. 43.  (Modifica alla l.r. 5/2006)
Art. 44.  (Modifica alla l.r. 9/2003)
Art. 45.  (Realizzazione alloggi di ERP sovvenzionata per le forze dell’ordine)
Art. 46.  (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Ancona)
Art. 47.  (Concessione in comodato dell’Eremo di Val di Sasso)
Art. 48.  (Approvazione delle tabelle dei VAM)
Art. 49.  (Modifiche alla l.r. 14/2007)


§ 6.3.89 - L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

Assestamento del bilancio 2009

(B.U. 30 luglio 2009, n. 73 - suppl. n. 5)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2008)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 5.464.773.897,56, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 4.636.549.906,98.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 5.031.825.300,03, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.975.473.581,56.

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2008, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 80.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2008, nell’importo di euro 3.319.310.102,03, di cui euro 81.054.918,06 presso il Tesoriere della Regione ed euro 3.238.255.183,97 presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2008, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2009 per l’importo presunto di euro 512.948.597,53, è rideterminato in euro 742.131.243,48 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2008.

 

     Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2009)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2009 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.

 

     Art. 5. (Quadri generali riassuntivi)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.

2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2009 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

 

     Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2009, già stabilita nell’importo di euro 57.519.399,66 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 38 (Bilancio di previsione per l’anno 2009 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011), si stabilisce nel nuovo importo di euro 57.935.403,53.

2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:

 

a) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.509.377,35 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.357.552,70;

 

b) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.064.054,45 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.053.140,25;

 

c) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.576.903,33 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.553.040,49;

 

d) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.104.768,32 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.096.164,53;

 

e) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 77.356.416,15 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.959.996,50;

 

f) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.529.716,44 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.599,46;

 

g) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 27.205.470,26 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 38/2008, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.202.697,52;

 

h) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2008, risulta confermato;

 

i) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2008, risulta confermato.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 38/2008.

 

     Art. 7. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 37/2008)

1. Gli allegati alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2009) sono modificati come segue:

a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

2. La tabella F della l.r. 37/2008 “Elenco beni immobili dell’ASUR, dell’INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale” è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

 

     Art. 8. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 38/2008)

1. Gli allegati alla l.r. 38/2008 sono così modificati o sostituiti:

a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;

c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 7/1995) [1]

[1. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“3. Il territorio agro-silvo-pastorale è ripartito in ambiti territoriali di caccia. Ogni ambito deve avere una superficie non inferiore ad ettari 70.000. In ciascuna provincia non possono essere costituiti più di due ambiti territoriali di caccia.”

2. Al comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: “regolamentata dalle amministrazioni provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto stabilito da apposito regolamento della Giunta regionale”.

3. Alla lettera a3) del comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995, le parole: “n. 1 capo” sono sostituite dalle seguenti: “n. 5 capi”.

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo, restano in vigore i regolamenti adottati dalle Province.]

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 5/2003)

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è abrogato.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 5/2003 le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni”.

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziate annualmente, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari nei termini e con le modalità fissate dal quadro attuativo.”.

4. In considerazione delle difficoltà in cui versa attualmente il sistema delle imprese, la Giunta regionale può modificare in via transitoria, con proprio atto, i termini e le modalità di restituzione dei finanziamenti previsti in riferimento agli articoli 2 e 3 della l.r. 5/2003 nei quadri attuativi per l’anno 2009 e precedenti, approvati ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge regionale.

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 5/2008)

1. Al comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona), le parole: “ai componenti dell’Assemblea delle Aziende di cui al comma 1 bis dell’articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “agli organi delle Aziende di cui all’articolo 10”.

2. Il termine per la presentazione dell’istanza di trasformazione delle IPAB di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2011. Sono di conseguenza prorogati a tale data i corrispondenti termini previsti dall’articolo 6 della l.r. 5/2008 e dagli articoli 2, comma 1; 3, comma 2, e 4, comma 1, del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona) [2].

3. In pendenza dei termini di cui al comma 2, non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), le parole: “ai sensi dell’articolo 11, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “per i terreni vincolati ai sensi dell’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando l’obbligo di rimboschimento. La sanzione è irrogata anche per i rimboschimenti realizzati difformemente dalle prescrizioni. La stessa sanzione si applica in caso di riduzione di superficie boscata non autorizzata. In tale ultimo caso, il rimboschimento compensativo avviene con le modalità e i tempi di attuazione indicati dall’ente competente nell’ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento, per la violazione dei quali si applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio di quella irrogata in precedenza”.

 

     Art. 13. (Modifiche alla l.r. 10/1997)

1. Al comma 1 bis dell’articolo 3 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), dopo le parole: “autorizzati complessivamente” sono aggiunte le seguenti: “nei canili e nei rifugi”.

2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - (Corsi di formazione).

1. I responsabili delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi e il personale addetto alla cura degli animali, nonché gli allevatori di cui all’articolo 7, devono acquisire un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.

2. Ai fini del rilascio dell’attestato la scuola regionale di formazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) organizza appositi corsi di formazione, anche in collaborazione con l’ASUR, i medici veterinari comportamentalisti indicati dall’ordine dei veterinari e le associazioni di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei corsi e il rilascio dell’attestato.

4. I soggetti di cui al comma 1 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono l’attestato nei termini e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 3.”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 10/1997, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3 bis”.

 

     Art. 14. (Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne), le parole: “età compresa tra i dieci ed i” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all’articolo 25, comma 3, che comporta esclusivamente l’esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva”.

3. Il comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 11/2003 è sostituito dal seguente:

“6. Le Province organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano altresì corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l’effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall’introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all’entità delle nuove competenze da acquisire e non può eccedere le dodici ore. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all’articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 5 del regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni di attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 sull’incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne) le parole: “età compresa tra i dieci ed i” sono soppresse.

5. Il comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 4/2004 è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 21/2006)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona) dopo la parola: “sindacale” sono inserite le seguenti: “dura in carica quanto il consiglio di cui all’articolo 4 ed”.

2. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 della l.r. 21/2006 è inserito il seguente:

 

“10 bis. Il commissario provvede a tutti gli adempimenti connessi all’istituzione della gestione liquidatoria di cui al comma 9 derivante dalla scissione parziale del preesistente soggetto riordinato, ivi compresa l’apertura di una nuova partita IVA e di apposita contabilità speciale di tesoreria presso la Banca d’Italia.”.

3. Al comma 11 dell’articolo 13 della l.r. 21/2006 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”.

4. La durata del collegio sindacale dell’INRCA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è parificata alla durata del consiglio di indirizzo e verifica in carica alla medesima data.

 

     Art. 16. (Modifica alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Comune lo utilizza, ai sensi del comma 1 del presente articolo:

a) a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell’agenzia per i danni arrecati ai clienti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti verso i medesimi nel caso di insufficienza della copertura assicurativa di cui all’articolo 62;

b) a compensazione del mancato pagamento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 70.”.

 

     Art. 17. (Autorizzazione della spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali)

1. A decorrere dall’anno 2010 è autorizzata la spesa per la gestione e la riorganizzazione degli archivi regionali per l’anno 2010 per un importo di euro 307.200,00 e per l’anno 2011 per un importo di euro 416.400,00 a carico della UPB 1.03.01.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 16/2009)

1. L’articolo 5 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Punti di vendita diretta dei prodotti agricoli locali).

1. I Comuni, ai sensi del d.m. 20 novembre 2007, istituiscono o autorizzano mercati riservati alla vendita diretta, gestiti da imprese agricole singole o associate, nei quali le produzioni alimentari di ogni singola azienda provengano, per almeno il 70 per cento, dalla stessa azienda agricola e, per la restante quota, dalla produzione agricola regionale. E’ fatta salva la possibilità degli imprenditori agricoli di istituire altre tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ferma restando l’osservanza delle vigenti norme di igiene e sanità.”.

 

     Art. 19. (Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA, Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

 

     Art. 20. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), anche in riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali e degli enti e società controllate o partecipate dalla Regione. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori cui sono tenuti i centri di assistenza agricola e i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quello previsto dal citato articolo 14, comma 6, del d.lgs. 99/2004. La medesima deliberazione è trasmessa per il parere alla commissione assembleare competente.

 

     Art. 21. (Scadenza di incarichi relativi al servizio sanitario regionale)

1. Gli incarichi di direttore generale di azienda ospedaliera, di direttore di zona e di direttore di presidio di alta specializzazione, conferiti nell’ambito del servizio sanitario regionale, che sono in scadenza entro il 31 gennaio 2010, sono prorogati fino al sessantesimo giorno dall’insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’anno 2010.

 

     Art. 22. (Modifica alla l.r. 23/2008)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale), è inserito il seguente:

 

“1 bis. L’Autorità esercita le sue funzioni per i periodi di vacanza o di scioglimento dell’Assemblea legislativa regionale e rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.”.

 

     Art. 23. (Modifiche alla l.r. 23/1995)

1. Il comma 4 dell’articolo 3, il comma 3 dell’articolo 4 e l’articolo 7 bis della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) sono abrogati.

2. Dopo l’articolo 4 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis - (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere).

1. L’indennità di carica, l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed i rimborsi spese di soggiorno e trasporto di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.

2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.”.

 

     Art. 24. (Riorganizzazione amministrativa)

1. La Giunta regionale al fine di garantire la continuità delle attività di riscossione della tassa automobilistica continua ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 2009, del personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 1° gennaio 2008.

 

     Art. 25. (Tariffa fitosanitaria)

1. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) provvede l’ASSAM (Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche).

2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale intestato all’ASSAM.

3. L’ASSAM comunica periodicamente alla Regione l’elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all’irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento della tariffa, nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472.

4. Il recupero delle somme di cui al comma 3 va eseguito, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

5. La tariffa fitosanitaria incassata ogni anno dall’ASSAM è riversata, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla Regione.

6. Il gettito della tariffa fitosanitaria è iscritto nel capitolo 10101059 (UPB 1.01.01) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale ed è destinato ad integrare il contributo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).

7. Gli introiti derivanti dal recupero della tariffa evasa di cui al comma 3, al netto della quota relativa alle sanzioni applicate, sono destinati al finanziamento di cui al comma 6.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di tariffa fitosanitaria.

 

     Art. 26. (Deviazione traffico pesante l.r. 22/1999)

1. La quota di euro 35.373,00 relativa alla copertura per l’anno 2008 delle spese derivanti dalla deviazione del traffico pesante, di cui alla l.r. 2 agosto 1999, n. 22 (Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all’autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999), posta a carico dei Comuni ai sensi del protocollo sottoscritto in data 22 luglio 2008, è assunta a carico della Regione.

 

     Art. 27. (Modifica alla l.r. 9/2002)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), così come sostituito dall’articolo 25 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), sono aggiunti i seguenti:

 

“2 bis. La Regione promuove, inoltre, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la fruizione di aspettative retribuite per il proprio personale tecnico, per il personale medico ed infermieristico delle Aziende sanitarie e dell’INRCA impegnato nella realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d) e all’articolo 7, comma 2.

2 ter. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio.”.

2. La deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate alla fruizione delle aspettative retribuite previste al presente articolo è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 28. (Modifiche alla l.r. 2/2007)

1. L’articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007) è abrogato.

 

     Art. 29. (Modifiche alla l.r. 37/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009), le parole: “1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2010”.

2. Al comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 37/2008 le parole “ 4 bis, 5” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Restano invariate le aliquote di cui all’articolo 1, commi 4 bis e 5 della l.r. 35/2001”.

 

     Art. 30. (Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

 

“2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.”.

2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente periodo: “L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del Comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, dopo la parola: “Comune” sono aggiunte le seguenti: “e a ciascun ATO” e le parole: “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 6 bis”.

4. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997 sono aggiunti i seguenti:

 

“6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l’addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all’articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6 ter. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione dell’addizionale di cui al comma 6 bis, indipendentemente dai risultati raggiunti.”.

5. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/1997 è sostituita dalla seguente:

 

“c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all’articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento;”.

6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/1997, è inserita la seguente:

 

“c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2 bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;”.

7. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/1997 è sostituita dalla seguente:

 

“e) importo del versamento effettuato, specificando l’eventuale applicazione dell’addizionale prevista dal comma 6 bis dell’articolo 2 bis della presente legge;”.

8. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Il gettito dell’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis va ad integrare il capitolo di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.”.

9. L’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, si applica a decorrere dal primo trimestre dell’anno 2010.

10. Fino alla istituzione delle autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.

11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d’ambito, l’intero gettito dell’addizionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento degli impianti medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata [3].

 

     Art. 31. (Modifiche alle l.r. 20/2003 e 29/2008)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) sono aggiunte, in fine, le parole: “, o nell’elenco di cui all’articolo 35”.

2. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 24 ottobre 2008, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 “Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”), le parole: “Decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale determina altresì la data a decorrere dalla quale”.

 

     Art. 32. (Interpretazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007) [4]

1. Le parole “erogato” di cui al comma 2 e “quantitativi erogati” di cui al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008) devono intendersi riferite ai quantitativi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del d.m. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).

 

     Art. 33. (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001)

1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento dei bilancio 2005), per sede legale nel territorio regionale si intende anche la sede operativa dell’impresa nel territorio regionale, se la sede legale è ubicata fuori dalla regione.

 

     Art. 34. (Semplificazioni procedurali per le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del PAR FAS 2007/2013)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS 2007/2013.

 

     Art. 35. (Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie e dell’INRCA)

1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), l’Istituto di ricovero e cura per anziani “INRCA” di Ancona, le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona e “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro, provvedono all’alienazione dei beni immobili di cui all’articolo 28 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009) [5].

2. Il ricavato dell’alienazione è destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del servizio sanitario regionale e costituisce debito verso l’Amministrazione regionale.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le Aziende di cui al comma 1 provvedono:

a) ad avviare le necessarie procedure di vendita;

b) ad iscrivere nel proprio bilancio, a titolo di anticipazione del ricavato delle alienazioni di cui al comma 1, il corrispondente debito verso l’Amministrazione regionale pari al valore residuo contabile dei beni immobili.

3 bis. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l’estinzione integrale con modalità compensativa delle posizioni creditorie di cui al comma 2 con le posizioni debitorie riconciliate ai sensi del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). L’utilizzo da parte degli Enti del SSR della cassa derivante dall’alienazione dei beni immobili di cui ai commi precedenti è autorizzato dalla Giunta regionale [6].

3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni di beni immobili di cui al comma 1 successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti dall’alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati allo stesso comma 1 devono essere destinate al finanziamento di investimenti e costituiscono, fino alla stessa finalizzazione, una riserva del patrimonio netto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 del d.lgs. 118/2011 [7].

 

     Art. 36. (Ammissione soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale) [8]

[1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero, ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli), in una percentuale fino al 30 per cento del numero dei posti messi a concorso con il bando per l’ammissione al corso con borsa di studio.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’ammissione ed emana il relativo avviso pubblico [9].]

 

     Art. 37. (Modifiche alla l.r. 25/2008)

1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), sono soppresse le parole: “nel limite massimo annuo di 60.000,00 euro”.

2. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 25/2008 le parole: “anteriormente al” sono sostituite dalle seguenti: “entro il”.

 

     Art. 38. (Compensi ai dipendenti regionali per collaudi)

1. Il 50 per cento del compenso spettante ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è versato direttamente su apposito capitolo del bilancio della Regione per essere riassegnato ai corrispondenti fondi relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

 

     Art. 39. (Modifiche alle l.r. 20/2001 e 14/2003)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. Nell’assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. Esaurito l’organico del ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista, si applica il comma 4 dell’articolo 22.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) le parole: “all’articolo 22” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 22 e 22 bis”.

 

     Art. 40. (Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)

1. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dai seguenti:

 

“8. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

8 bis. Il trattamento economico di cui al comma 8 è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell’incarico.”.

2. Il comma 4 quater dell’articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dai seguenti:

 

“4 quater. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

4 quinquies. Il trattamento economico di cui al comma 4 quater è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell’incarico.”.

3. Il comma 3 quinquies dell’articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dai seguenti:

 

“3 quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall’Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle corrispondenti categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e non può superare quello complessivamente percepito da dipendenti regionali titolari di posizione organizzativa apicale.

3 sexsies. Il trattamento economico di cui al comma 3 quinquies è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell’incarico.”.

 

     Art. 41. (Piano delle alienazioni di beni appartenenti al patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all’allegato piano delle alienazioni per l’anno 2009 (Tabella G) mediante trattativa privata e a un prezzo, non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica.

2. Il fabbricato di proprietà della Regione sito in Comune di Gabicce Mare (PU), viale della Vittoria n. 41, denominato “Palazzo del Turismo”, è assoggettato ad un vincolo di destinazione ad attività turistica di durata ventennale. Il vincolo è trascritto nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dell’acquirente.

 

     Art. 42. (Incentivazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei Comuni della costa)

1. Per incentivare durante il periodo estivo i servizi di trasporto pubblico locale con finalità turistica per i Comuni costieri è istituito il fondo regionale a carico dell’UPB 4.27.01.

2. Per l’anno 2009 l’entità del fondo è stabilita in euro 300.000,00.

 

     Art. 43. (Modifica alla l.r. 5/2006)

1. All’articolo 31 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

 

“7 bis. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di cui all’articolo 30 e al presente articolo rilasciate alla Regione e agli enti locali per la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all’uso pubblico.”.

 

     Art. 44. (Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”), è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. L’autorizzazione e l’accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all’espressione del parere di competenza.”.

 

     Art. 45. (Realizzazione alloggi di ERP sovvenzionata per le forze dell’ordine) [10]

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino ad euro 300.000,00 all’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ancona, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da riservare come abitazioni di servizio alle forze dell’ordine comandate presso l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima.

2. Le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme di cui al titolo III bis della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), in base ai seguenti criteri:

 

a) l’assegnazione agli aventi diritto è effettuata direttamente dai comandi delle forze dell’ordine competenti;

 

b) il canone di locazione non può comunque essere superiore a quello risultante dall’applicazione del capo IV, titolo III bis, della l.r. 36/2005.

3. Le somme occorrenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2009.

 

     Art. 46. (Contributo straordinario all’associazione UNITRE di Ancona)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l’anno 2009 un contributo straordinario, pari ad euro 10.000,00, all’associazione Università delle tre età - UNITRE di Ancona.

2. La somma occorrente per l’erogazione del contributo di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 53105113, istituito nello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 47. (Concessione in comodato dell’Eremo di Val di Sasso)

1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla concessione in comodato gratuito alla Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati minori di Jesi, per la durata di anni cinquanta, del complesso monumentale di proprietà della Regione denominato “Eremo di Val di Sasso”, sito in comune di Fabriano, località Valleremita.

 

     Art. 48. (Approvazione delle tabelle dei VAM) [11]

1. Le tabelle dei valori agricoli medi (VAM) predisposte, ai sensi dell’articolo 41 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (CPE) di cui all’articolo 39, comma 1, lettera i), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), sono approvate dalle Province, che provvedono alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La l.r. 18 gennaio 1988, n. 2 (Nomina e funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio) è abrogata.

 

     Art. 49. (Modifiche alla l.r. 14/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), le parole: “e 2005” sono sostituite dalle seguenti: “, 2005 e 2006” e le parole “31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.

2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 14/2007 le parole: “, al soggetto derivante dalla fusione” sono sostituite dalle seguenti: “complessivi, in regime de minimis a favore” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai fini della fusione in un unico soggetto”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2010, n. 10.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2013, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[5] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[6] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[7] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 maggio 2013, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[9] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 14 ottobre 2013, n. 32.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2017, n. 9.