§ 6.1.28 - L.R. 29 luglio 2013, n. 21.
Ulteriori modifiche alle Leggi Regionali 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:29/07/2013
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 15/1997)
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997)
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 18/2009)
Art. 4.  (Decorrenza)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.1.28 - L.R. 29 luglio 2013, n. 21.

Ulteriori modifiche alle Leggi Regionali 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e 28 luglio 2009, n. 18 “Assestamento del Bilancio 2009”

(B.U. 8 agosto 2013, n. 62)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 15/1997)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), le parole: “lettere c) e d)” sono sostituite dalle parole: “lettere c), d) ed e)”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997)

1. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:

“6 quater. L’addizionale di cui al comma 6 bis non si applica nel caso di Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell’anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dall’Osservatorio regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza a seguito dell’attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.”.

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 11 dell’articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte in fine le parole: “e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata”.

 

     Art. 4. (Decorrenza)

1. La modifica introdotta dall’articolo 1 si applica a decorrere dal terzo trimestre dell’anno 2013.

2. La modifica introdotta dall’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.